Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 febbraio 2004 |
Sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale Acetosella, in comune di Castellammare di Stabia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque mincrali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali; Rilevato che e' stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore; Considerato che nel predetto ambito la societa' Stabia D.I.MA.RE. S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Acetosella) e' stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta; Viste le valutazioni espresse in data 8 settembre 2003 dall'Istituto Superiore di Sanita' in merito alle analisi chimiche prodotte da detta societa'; Considerato che l'istituto Superiore di Sanita' nel suo parere ha rilevato, tra l'altro, che «sono stati ricercati tutti i parametri elencati nel decreto ministeriale del 31 maggio 2001 ad eccezione di borati e selenio; per verificare l'assenza dei parametri indicati dal punto 2) al 7) del decreto ministeriale del 31 maggio 2001 non sono state utilizzate le metodiche pubblicate su Standard methods for the examination of water and wastewater. I limiti di rilevabilita' per pesticidi e bifenili clorurati, composti organoalogenati, idrocarburi policiclici aromatici e agenti tensioattivi risultano troppo elevati»; Considerato che la Societa' interessata e' stata invitata, con nota trasmessa in data 3 dicembre 2003, a produrre - entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r. - una nuova certificazione analitica dell'acqua minerale in questione; Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa; Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non puo' ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua cosi' come certificato all'atto del riconoscimento ministeriale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospeso il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale Acetosella in comune di Castellammare di Stabia (Napoli). |
| Art. 2. 1. Il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1, potra' essere ripristinato a fronte della presentazione di documentazione conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 20 febbraio 2004 p. Il direttore generale: Filippetti |
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