Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2004, n. 71
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di funzioni della Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta;
Visto l'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 12 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' sostituito dal seguente:
"Art. 59. - 1. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo' avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonche' di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.
2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
marzo 1948.
- La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141.
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
25 settembre 1993.
- L'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle
d'Aosta e' il seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.".



 
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