Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 70
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonche' il parere del consiglio regionale della Regione Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione
1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.
2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 56, primo comma, della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, e' il seguente:
«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati
dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la
Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del
presente statuto.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 dello statuto della regione
Sardegna e' il seguente:
«Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la regione ha potesta'
legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della regione e stato giuridico ed economico
del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere
di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della
regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della regione
sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali
della regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.».



 
Art. 2.
Funzioni e compiti dello Stato
1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:
a) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
d) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
e) ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali.
2. Lo Stato svolge altresi' compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta' vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
1992, n. 46, S.O.:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.».



 
Art. 3.
Attribuzioni agli enti locali
1. In attuazione del principio di sussidiarieta', la Regione normalmente provvede ad organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunita' montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione.
 
Art. 4.
Trasferimento delle risorse alla Regione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione, si provvede alla individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresi' le risorse finanziarie da trasferire secondo le modalita' previste dallo Statuto.
3. Il personale individuato sulla base del decreto di cui al comma 1 e' inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o, eventualmente, degli Enti locali destinatari delle funzioni con effetto dalla data di trasferimento. Fino all'emanazione della legge regionale che fissa le modalita' di inquadramento, allo stesso si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza.
 
Art. 5.
Norme abrogate
1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 52, ultimo comma, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975,
n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1979, n. 218.



 
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