Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 marzo 2004, n. 69 |
Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' sostituito dal seguente: «1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1179): Presentato dell'on. Caminiti il 4 luglio 2001. Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 26 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, V e XI. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13, 14 e 29 novembre 2001; 2 luglio 2002; 28 gennaio 2003; 5 febbraio 2003; 25 marzo 2003. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 10 giugno 2003. Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 17 e 18 giugno 2003 e approvato il 25 giugno 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2379): Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in sede deliberante, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 5ª e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 12ª commissione il 24 settembre 2003; 17 e 24 febbraio 2004 ed approvato il 25 febbraio 2004.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1, comma 1: - L'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 («Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero»), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: «1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare. 2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
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