Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 marzo 2004
Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della legge 9 gennaio 2004, n. 6.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 405 del codice civile, introduttivo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che prevede che il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro;
Visto l'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14, comma 1, della predetta legge, che prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare deve essere tenuto, tra gli altri, un registro delle amministrazioni di sostegno;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;
Visti gli articoli 1 e 2 della disposizione anzi citata che prevedono che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i registri di sua competenza che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari e altresi' che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalita' di tenuta di tali registri;
Visti gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 14 del decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;
Decreta:
Art. 1.
1. Il registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, e' stabilito in conformita' al modello allegato al presente decreto e di seguito indicato:

===================================================================== Numero registro| Denominazione registro |Codice modello =====================================================================
| Registro delle amministrazioni di |
33 BIS | sostegno | Mod. 33 Bis
 
Art. 2.
1. Il registro e' tenuto anche in conformita' alle «Avvertenze» e «Istruzioni» allegate al modello.
 
Art. 3.
1. Il modello e' utilizzato dagli uffici giudiziari a decorrere dal 19 marzo 2004, data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro: Castelli
 
Modello 33-bis

----> Vedere istruzioni e modello da pag. 12 a pag. 18 <----
 
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