Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004 |
Rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 17/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 febbraio 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04) e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione; la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione; Considerato che: le deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04 sono state pubblicate nel sito internet dell'Autorita' mentre non sono ancora state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; successivamente alla pubblicazione delle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04 nel sito internet dell'Autorita' vi sono stati riscontrati alcuni errori di redazione o digitazione che sono stati puntualmente rappresentati all'Autorita' dal Direttore generale con nota in data 17 febbraio 2004; al fine di pervenire alla pubblicazione di unico testo emendato delle imperfezioni di cui al precedente alinea, e' stata chiesta la sospensione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04; appare opportuno che le imperfezioni riscontrate dagli uffici e segnalate come sopra indicato siano eliminate per evitare che esse possano dar luogo ad incertezze o ambiguita' interpretative; del resto, per ragioni di trasparenza e obiettivita'. l'Autorita' e' usa correggere siffatte anomalie attraverso l'adozione di appositi provvedimenti di rettifica di errori materiali; inoltre, appare opportuno che alla correzione di alcuni di detti errori si proceda con formale deliberazione di rettifica dell'Autorita', invece che con il piu' semplice procedimento di rettifica degli errori direttamente da parte degli uffici, per la maggiore rilevanza che le parti da correggere assumono e per chiarire in relazione a queste ultime la reale volonta' dell'Autorita'; Ritenuto che sia opportuno: provvedere con la presente deliberazione alla rettifica degli errori materiali, riconducibili alla tipologia di cui all'ultimo alinea del considerato, riscontrati nelle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04; prevedere che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle deliberazioni n. 4/04 e n. 5/04, come ivi disposta, avvenga nelle versioni allegate alla presente deliberazione, tenendo conto anche delle piu' modeste correzioni apportate con le modalita' di «errata corrige»; Delibera di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Correzione di errori materiali dell'allegato A della deliberazione n. 4/04 1.1. Al comma 11.1 dell'allegato A della deliberazione n. 4/04, sono soppresse le parole «le interruzioni con origine sistema elettrico di cui al comma 6.1, lettera a), e» e dopo le parole «con facolta' di avvalersi, per le interruzioni senza preavviso brevi» sono aggiunte le parole «e le interruzioni con origine sistema elettrico di cui al comma 6.1. lettera a)». 1.2. Al comma 21.2 dell'allegato A della deliberazione n. 4/04, le parole «per ogni anno i del periodo» sono sostituite dalle parole «per ogni anno del periodo», dopo la prima formula e' aggiunta la formula «T «o.j»-LivPart» e dopo le parole «per l'anno i» sono aggiunte le parole «(i = 1..4 per gli anni 2004...2007)». 1.3. Al comma 22.5. lettere b) e c), dell'allegato A della deliberazione n. 4/04, le parole «in bassa tensione per usi domestici» e le parole «in bassa tensione per usi non domestici e in media tensione» sono sostituite rispettivamente dalle parole «in bassa tensione per usi non domestici e in media tensione» e dalle parole «in bassa tensione per usi domestici». 1.4. Al comma 26.3 dell'allegato A della deliberazione n. 4/04, dopo le parole «Le interruzioni» sono aggiunte le parole «con istante di inizio nei giorni in cui sono accaduti eventi». |
| Art. 2. Correzione di errori materiali della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 2.1. Al comma 4.2 della deliberazione n. 5/04, le parole «parametro \lambda» sono sostituite dalle parole «parametro \gamma». 2.2. Ai commi 4.6 e 4.7 della deliberazione n. 5/04, le parole «componente UC5» sono sostituite dalle parole «componente UC4». 2.3. Al secondo punto del comma 6.1 della deliberazione n. 5/04, le parole «tabella 1 allegata alla deli-berazione n. 203/02;» sono sostituite dalle parole «tabella 3 di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03;». |
| Art. 3. Correzione di errori materiali dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04 3.1. Ai commi 21.1 e 21.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, dopo le parole «la quota parte», sono aggiunte le parole «della componente CTR di cui al comma 17.1,». 3.2. Alla lettera f) dei commi 24.2 e 24.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, sono soppresse le parole «e UC6». 3.3. Al comma 40.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, dopo le parole «in punti di interconnessione» sono soppresse le parole «ovvero in punti di immissione». 3.4. Al comma 44.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, la formula della componente CT «NM» e' sostituita con la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 35 <----
3.5. Al comma 52.3 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04, sono soppresse le parole, lettere da a) a e)». 3.6. Al comma 53.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 50/4. le parole «componenti UC5 e UC6», sono sostituite dalle parole «componenti UC3 e UC5 e UC6». 3.7. L'art. 57 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, e' sostituito dal seguente: «Art. 57 (Esazione delle componenti UC3 e UC5). - 57.1. Le imprese distributrici, versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UC3, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo. 57.2. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1. lettera c), versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UC5 in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.». 3.8. Nella tabella 14 dell'allegato n. 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04: il valore 11,15 della componente \tau 3 espressa in centesimi di euro/kWh relativa allo scaglione di consumo da 2641 a 3540 kWh/anno e' sostituito con il valore 11,39 espresso in centesimi di euro/kWh; il valore 9,28 della componente \tau 3 espressa in centesimi di euro/kWh relativa allo scaglione di consumo da 3541 a 4440 kWh/anno e' sostituito con il valore 9,52 espresso in centesimi di euro/kWh. 3.9 Nella tabella 16 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, il valore 1.440 della componente \tau 2 della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kW/pcr anno, e' sostituito con il valore 1.584, espresso in centesimi di euro/kW/per anno. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, e la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, in attuazione di quanto nelle stesse disposto, nelle versioni allegate al presente provvedimento. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it) ad eccezione degli allegati. Milano, 19 febbraio 2004 Il presidente: Ortis |
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