IL DIRETTORE REGIONALE della Toscana Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico. Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari. Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate; Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate; Dispone: E' accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 26 febbraio 2004 dalle ore 8 alle ore 12,30. Motivazioni. La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 17/7/2004 in data 24 febbraio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 26 febbraio 2004, dalle ore 8 alle ore 12,30 per assemblea del personale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 2 marzo 2004 Il direttore regionale: Pardi |