Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 febbraio 2004 |
Modifica del decreto ministeriale 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226; Ravvisata la necessita' di apportare talune modificazioni e correzioni al citato decreto; Decreta: Art. 1. Modifiche all'art. 3 del decreto 1° agosto 2003 1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera: «d) i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente.». 2. L'art. 3, comma 2, lettera d) e' modificato come segue: «d) Forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 e a), b) e c) del presente comma, che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.». |
| Art. 2. Modifiche all'art. 4 del decreto 1° agosto 2003 1. L'art. 4, comma 2, lettera c) e' modificato come segue: «c) nel caso di azioni per le quali l'intensita' massima dell'agevolazione e' pari al cento per cento, il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.». |
| Art. 3. Modifiche all'art. 7 del decreto 1° agosto 2003 1. All'art. 7, comma 3, la frase «avvalendosi anche di soggetti/esperti specializzati» e' sostituita da «avvalendosi di Commissioni costituite anche da soggetti esperti specializzati». |
| Art. 4. Modifiche all'art. 11 del decreto 1° agosto 2003 L'art. 11 (Costi per la valutazione ed il controllo) e' sostituito dal presente articolo: «1. Per l'attivita' di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e' determinato, complessivamente per ciascuna commissione, come di seguito: 5.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00; 6.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00; 7.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00. 2. I costi relativi al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale del contratto di filiera, sono posti a carico del contratto di filiera stesso e sono determinati, complessivamente per ogni commissione, come di seguito: 10.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00; 12.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00; 14.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00.». |
| Art. 5. Modifiche all'art. 12 del decreto 1° agosto 2003 1. All'art. 12, comma 1, la frase «Commissione di servizi» e' sostituita dalla frase «Commissione di controllo». Roma, 3 febbraio 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 245 |
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