Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 febbraio 2004
Modifica del decreto ministeriale 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226;
Ravvisata la necessita' di apportare talune modificazioni e correzioni al citato decreto;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche all'art. 3 del decreto 1° agosto 2003
1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera:
«d) i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente.».
2. L'art. 3, comma 2, lettera d) e' modificato come segue:
«d) Forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 e a), b) e c) del presente comma, che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.».
 
Art. 2.
Modifiche all'art. 4 del decreto 1° agosto 2003
1. L'art. 4, comma 2, lettera c) e' modificato come segue:
«c) nel caso di azioni per le quali l'intensita' massima dell'agevolazione e' pari al cento per cento, il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.».
 
Art. 3.
Modifiche all'art. 7 del decreto 1° agosto 2003
1. All'art. 7, comma 3, la frase «avvalendosi anche di soggetti/esperti specializzati» e' sostituita da «avvalendosi di Commissioni costituite anche da soggetti esperti specializzati».
 
Art. 4.
Modifiche all'art. 11 del decreto 1° agosto 2003
L'art. 11 (Costi per la valutazione ed il controllo) e' sostituito dal presente articolo:
«1. Per l'attivita' di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera e' determinato, complessivamente per ciascuna commissione, come di seguito:
5.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00;
6.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00;
7.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00.
2. I costi relativi al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale del contratto di filiera, sono posti a carico del contratto di filiera stesso e sono determinati, complessivamente per ogni commissione, come di seguito:
10.000,00 euro per domande a partire da Euro 7.000.000,00 ed inferiori a Euro 10.000.000,00;
12.000,00 euro per domande con investimenti a partire da Euro 10.000.000,00 e inferiori a Euro 25.000.000,00;
14.000,00 euro per domande superiori a Euro 25.000.000,00.».
 
Art. 5.
Modifiche all'art. 12 del decreto 1° agosto 2003
1. All'art. 12, comma 1, la frase «Commissione di servizi» e' sostituita dalla frase «Commissione di controllo».
Roma, 3 febbraio 2004
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 245
 
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