Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2004
Autorizzazione all'organismo di controllo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Miele della Lunigiana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 4 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Miele della Lunigiana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore riconoscimento Miele della Lunigiana D.O.P., con sede in Fivizzano (Massa), con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, l'organismo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunita' di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Miele della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 4 luglio 2001.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Miele della Lunigiana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto ministeriale.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Miele della Lunigiana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Miele della Lunigiana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Miele della Lunigiana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Miele della Lunigiana».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «MIELE DELLA LUNIGIANA»
Art. 1.
Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» e' riservata alle due tipologie: miele di acacia e miele di castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
2.1. Si definisce «Miele della Lunigiana» di acacia, il miele prodotto su fioritura di Robinia pseudoacacia L.
Si definisce «Miele della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di Castanea sativa M.
2.2. Caratteristiche del prodotto.
2.2.1. «Miele della Lunigiana» di acacia.
2.2.1.1. Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti caratteristiche:
si mantiene a lungo liquido e limpido; puo' tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
colore: molto chiaro, da pressoche' incolore a giallo paglierino;
odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;
sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidita' e privo di amarezza. L'aroma e' molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.
2.2.1.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
2.2.1.3. Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g di miele.
2.2.2. «Miele della Lunigiana» di castagno.
2.2.2.1. Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; puo' tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;
colore: ambra scuro, spesso con tonalita' rossastra;
odore: abbastanza forte e penetrante;
sapore: persistente, con componente amara piu' o meno accentuata.
2.2.2.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
2.2.2.3. Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di miele.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno e' costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa Carrara individuato come segue:

comune di Pontremoli: per intero
Zeri "
Mulazzo "
Tresana "
Podenzana "
Aulla "
Fosdinovo "
Filattiera "
Bagnone "
Villafranca in Lunigiana "
Licciana Nardi "
Comano "
Fivizzano "
Casola in Lunigiana "

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000, cosi' come da cartografia allegata.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:
riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e per la fabbricazione locale delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti, da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilita' di ottenere miele di elevata qualita'.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
5.1. Alveari e postazioni.
Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioe' permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti.
5.2. Produzione.
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioe' a favi mobili e a sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;
l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;
il prelievo dei melari avverra' dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualita' del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di sostanze repellenti.
5.3. Estrazione e lavorazione.
Per beneficiare della Denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita':
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;
tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;
5.4. Confezionamento.
Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g.
Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed e' giustificata dai seguenti motivi:
a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilita' del prodotto, in modo da rendere efficace l'attivita' di controllo esercitata dall'organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del presente disciplinare (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/1992).
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L'areale della zona di produzione e' costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al territorio dell'attuale Comunita' montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
Il «Miele della Lunigiana» e' prodotto in un territorio complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.
Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.
La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.
Il legame con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;
denuncia all'organismo di controllo del numero di arnie possedute e della produzione annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
Art. 7.
Controlli
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 8.
Etichettatura
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
3) logo della D.O.P., ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98: tale logo puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da consumarsi preferibilmente entro fine ...», corredata dall'indicazione del mese e dell'anno; in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.
Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.
 
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