Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», corredato delle relative note. (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2004).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Benefici in favore dell'emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 145, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato.»:
«19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi
procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla
graduatoria formata dai comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e'
erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un
acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di
competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso
previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, del
Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle
emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.
45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la
lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento
adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999, del
Ministro delle comunicazioni, concluse dall'Istituto per i
servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta
la quota spettante agli operatori economici indennizzati
dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
le finalita' di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 143 del 1998.».
 
Art. 2.
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.
2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 9 e 11, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante
«Norme relative alla ricerca e alla coltivazione»:
«9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi
versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.».
«11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue
sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di
copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG
comunica alle regioni interessate il valore complessivo
delle quote ad esse spettanti.».
 
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di IVA infragruppo
per la prestazione di servizi di carattere ausiliario (( 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.»;
come modificato dalla presente legge:
«4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche,
l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2004, e
limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle
banche, a condizione che il relativo ammontare sia
superiore al 50 per cento del volume di affari.».
 
Art. 3.
Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza (( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere. ))

Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni,
recante: «Disposizioni di proroga dell'efficacia dei
decreti di occupazione e d'urgenza delle aree destinate al
programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219.»; come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. I termini di efficacia dei decreti di
occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli
interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354,
sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.».
 
Art. 4.
Validita' attestazioni SOA
1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, recante: «Istituzione del sistema di qualificazione per
gli esecutori dei lavori pubblici»:
«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari
a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del
termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la
medesima SOA o con un'altra autorizzata.».
 
Art. 5.
Codice della strada
1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 162, comma 4-ter, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada», come
modificato dalla legge qui pubblicata»:
«4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi
indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta
visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle
bretelle.».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 7 del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, recante
modifiche ed integrazioni al codice della strada, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 72
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2005.».
 
Art. 6.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17-ter del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante: «Proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«(Art. 17-ter. (Differimento di termini in materia di
edilizia residenziale pubblica). - 1. La scadenza dei
termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall'art. 11, comma 2, e dall'art.
12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'
differita, da ultimo, dall'art. 2, comma 7, della legge
1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al
31 dicembre 2004. La disposizione di cui al presente comma
decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati
e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla
data di ratifica da parte del comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione
del programma di cui all'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».
 
Art. 6-bis.
Rideterminazione di valori di acquisto (( 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2003» e le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni; come modificato
dalla presente legge:
«2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data
del 30 settembre 2004; sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro la
predetta data del 30 settembre 2004.».
 
Art. 7.
Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38, commi 5 e 7, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario e
interventi per lo sviluppo del trasporto di merci, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per
un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un
quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto
combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un
contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a
consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per
almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il
contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato
si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
ferroviario di merci pericolose, anche in carri
tradizionali, si intende il trasporto delle merci
classificate dal regolamento internazionale per il
trasporto di merci pericolose (RID). La misura del
contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione del limite
massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del
comma 6.».
«7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli
importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al
rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma
con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di
merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci,
caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su
strada, mediante carri ferroviari speciali.».
 
Art. 8.
Comitato centrale e comitati regionali e provinciali
per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7
della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada»:
«Art. 3. (Comitato centrale). - Il comitato centrale e'
composto:
a) da un consigliere di Stato con la funzione di
presidente;
b) da quattro rappresentanti del Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e
artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio
estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei
lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;
c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui
uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in
rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia
centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la
designazione dovranno essere fissate dal regolamento di
esecuzione della presente legge;
d) da dodici rappresentanti delle associazioni
nazionali piu' rappresentative della categoria degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, giuridicamente
riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine
avvengono su designazione:
del presidente del Consiglio di Stato per il
componente di cui alla lettera a);
dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla
lettera b);
delle rispettive associazioni nazionali per i
componenti di cui alla lettera d).
Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti,
due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
e collocati fuori molo, e due tra i funzionari in servizio
presso la Direzione generale del coordinamento e degli
affari generali.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i
requisiti della rappresentativita' delle associazioni
nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla
lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del
successivo art. 4.
Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due
vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i
rappresentanti indicati nella lettera d).
I componenti del comitato centrale durano in carica
cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
«Art. 4. (Comitati provinciali). - Ogni comitato
provinciale e' composto:
a) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui
ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
b) dal funzionario preposto all'ufficio della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di
vice-presidente;
c) da un funzionario della prefettura del capoluogo
in cui ha sede il comitato;
d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
e) da due rappresentanti della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui
ha sede il comitato;
f) da sei rappresentanti delle associazioni locali
aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente
art. 3;
g) da un esperto.
I componenti del comitato provinciale sono nominati con
decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle
lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e
possono essere confermati per una sola volta.
Le nomine avvengono su designazione:
del prefetto, per il componente di cui alla lettera
c);
della giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla
lettera e);
delle associazioni locali per i componenti di cui
alla lettera f);
della giunta provinciale per il componente di cui
alla lettera g).
Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto
tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
Art. 5. (Comitati regionali). - Ogni comitato regionale
e' composto dall'assessore ai trasporti della regione, che
lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e
dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente
art. 2, lettera c).
Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto
tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui
all'ultimo comma dell'art. 4.
Art. 6. (Componenti effettivi e supplenti). - Nel
comitato centrale e nei comitati provinciali, in
corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene
contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa
alle sedute in assenza del titolare.
I componenti supplenti sono nominati con le stesse
modalita' e con gli stessi provvedimenti dei componenti
effettivi.
Per il componente di cui alla lettera a) del precedente
art. 4, la nomina del supplente avviene su designazione
della giunta della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura.
Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b)
dell'art. 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza
un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre
volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti,
per il periodo residuo necessario al completamento del
triennio, con le modalita' previste dal secondo comma dello
stesso art. 4.
Art. 7. (Durata del mandato). - I componenti del
comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il
quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che
non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi.».
 
Art. 9.
Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al (( 30 aprile 2005. )) Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 14, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante:
«Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»:
«14. Tutti i procedimenti devono essere comunque
conclusi entro il 30 ottobre 2004.».
 
Art. 10. Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita al 31 marzo 2004. (( Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 48, comma 2 e 51,
commi 6-bis, 6-ter, e 6-quinquies del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.
«2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria
rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di
beni in polietilene.».
«6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli
articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e
12 e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.».
6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non
adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
polietilene.
6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2,
sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo
essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene
importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
polietilene.».
 
Art. 10-bis.
Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico (( 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione
della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
del carico»:
«2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del
carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale
16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) soppressa.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni.».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
 
Art. 11.
Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 1° agosto 2003, n.
200 (Proroga termini e disposizioni urgenti ordinamentali):
«Art. 11 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Il termine del
1° luglio 2003 previsto dall'art. 93, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre
2003.».
 
Art. 11-bis.
Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (( 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2005». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante:
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133», cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle
risorse individuate dai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle
relative all'esercizio delle funzioni nel settore del
trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio
2005.».
 
Art. 12.
Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio
2005.».
 
Art. 13.
Completamento degli interventi per la ricostruzione
nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla
legge 14 maggio 1981, n. 219
1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e (( successive modificazioni, )) le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: (( «entro ventiquattro mesi». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 14 maggio 1981, n. 219, recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti
organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 86 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione
di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge
14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del
31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi
avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al
comma 1, con propria determinazione, affida, entro
ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di
consistenza, il completamento della realizzazione delle
opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose
per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione.».
 
Art. 13-bis.
Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia (( 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 140 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle
zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del
1976, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, gia'
prorogate dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e
dall'art. 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2005. I
termini stabiliti per il compimento delle procedure sono
prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le
amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure
previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi
delle citate disposizioni.».
 
Art. 14.
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, supplemento ordinario.
 
Art. 15.
Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 14-quater dell'art. 39
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate
nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute
mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema
a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal
Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n.
443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici applicati alle acque minerali».
 
Art. 16.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 1-bis, 2,
3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002,
n. 1, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario»:
«1. In caso di accertata impossibilita' a coprire posti
di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica
mediante il ricorso a procedure concorsuali, le aziende
unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo
previa autorizzazione della regione e nei limiti delle
risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
organico ricomprese nella programmazione triennale di cui
all'art. 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolta',
non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici
sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente
risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel
rispetto della procedura di cui all'art. 24 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo
determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001, per
la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalita'
ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello
stesso articolo.
1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta,
non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle
risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
organico ricomprese nella programmazione triennale di cui
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al
comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le
aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
residenze sanitarie per anziani e gli istituti di
riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione
della regione, possono remunerare agli infermieri
dipendenti in forza di un contratto con l'azienda
prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno
di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di
dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero
professionale e sono assimilate, ancorche' rese
all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato,
ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e
i contributi versati all'INAIL.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli
infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica
dipendenti dalla stessa amministrazione, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o
prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico
competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui e' richiesta la
prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o
contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi
titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per
malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via
prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli
standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attivita'
delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore
dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi
individuali della stessa sono determinati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali in sede
decentrata, in misura compatibile con il vincolo
finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5
si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in
vigore di una specifica disciplina contrattuale e,
comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.»
 
Art. 17.
Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e' differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e' effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalita' previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unita', con priorita' per i dipendenti gia' in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante:
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59» :
«2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi
approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 26, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«26. Il rapporto di lavoro del personale alle
dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 e
successive modificazioni, nella corrispondente area e
posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del
presente comma e' riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come
definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l'importo del predetto
assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
il personale gia' dipendente della Cassa depositi e
prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione mantengono il regime
pensionistico e quello relativo all'indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai
dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione,
i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria
gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto al trattamento di
fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 54, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio
e previo esperimento delle procedure di mobilita', da
effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005».
 
Art. 18.
Definizione transattiva delle controversie
per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante: «Trasferimento
delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«2. Le controversie relative ai progetti speciali e
alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al
31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente
su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2004, nel
limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi,
al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e
onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti
gli interventi per i quali risultano iscritte
esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori.
Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva,
il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva si applica un coefficiente di
maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi».
 
Art. 19.
Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 94, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran
Sasso e dei Monti della Laga e' autorizzato a favore dei
citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
 
Art. 20.
Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione
nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita'
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del (( testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al )) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente (( comma )) entrano in vigore il primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di
Campobasso»:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del-l'8 novembre 2002 reca: «Estensione territoriale della
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi
eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che
hanno interessato il territorio della provincia di
Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio
della provincia di Taranto».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel
territorio della provincia di Massa Carrara».
- Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 concernente «testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente «Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile»:
«2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti»:
«1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di
addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30
per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a
ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di
progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo».
 
Art. 20-bis.
Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia
e della provincia di Bologna colpiti da calamita' naturali (( 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, puo' stipulare allo scopo; a tal fine e' autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia»:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il
14 settembre 2003 nel territorio della provincia di
Bologna»:
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003 concerne «Primi
interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il
29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia».
- Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 concernente «testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
 
Art. 21.
Concessioni autostradali (( 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, puo' essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE e' accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.
2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento. ))

Riferimenti normativi:
- La delibera del CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996
concerne: «Direttive per la revisione delle tariffe
autostradali».
 
Art. 22.
Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante: «Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale non in concessione a F.S. S.p.a.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti
di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa,
affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi
dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono
conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di
ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n.
662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per
le gestioni commissariali governative di cui al comma 1,
lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il
1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti
delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla
base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art.
12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra
l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1,
lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui all'art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati
entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in
particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e
dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per
le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
gia' previsto all'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti
diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono
trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e
disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura
giuridica, possono essere dalle regioni dismessi,
sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa
intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione,
quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al
patrimonio indisponibile. A partire dalla data di
trasferimento, il vincolo di reversibilita' a favore dello
Stato gravante sui beni in questione si intende costituito
a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti
sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso
di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni.
I beni di cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n.
385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che
inizieranno o proseguiranno le relative procedure di
alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i
proventi a favore delle aziende ex gestioni governative.
Gli accordi di programma definiscono altresi' l'entita'
delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali
da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da
regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i
servizi erogati dalle aziende in regime di gestione
commissariale governativa.
4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura
ferroviaria per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a
mezzo ferrovia e' regolata dalle norme di separazione
contabile o costituzione di imprese separate di cui al
regolamento recante norme di attuazione della direttiva
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per
i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si
adeguano al regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello
Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui
al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli
beni.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di
programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni
affidano, trascorso il periodo transitorio previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'art.
18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari
di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di
servizio ai sensi dell'art. 19, alle imprese ferroviarie
che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno
accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalita'
fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di
servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal
1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti
terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio
delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, in base alle predette informazioni e a
quelle che acquisira' direttamente, relaziona annualmente
alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio
dei Ministri sulle modalita' di esercizio della delega e
sulle eventuali criticita'.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede
alla copertura dei disavanzi maturati alla data del
conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli
oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli
interventi gia' disposti ai sensi della legge 30 maggio
1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere,
d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie
dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della
costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa
gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in
gestione commissariale governativa di rilevanza per il
sistema ferroviario nazionale».
 
Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto
pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di
trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo
regime di ricorsi in materia di invalidita' civile
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (( e' autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; )) i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a (( euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 )) derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. (( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142(. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.»:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto non trovano applicazione le disposizioni
in materia di ricorso amministrativo avverso i
provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di
riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La
domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti
alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei
mesi dalla data di comunicazione all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 concernente
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.»:
«3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a).».
 
Art. 23-bis.
Proroga di termini in materia di benefici tributari
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (( 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.
2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)».
«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto,
compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al
31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a
75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
28 dicembre 2003, n. 448 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002).».
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del
prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 60.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 7,comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 recante »Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000).»
«Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.».
 
Art. 23-ter.
Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia (( 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 31 dicembre 2004. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto- legge
5 febbraio 1990, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni
recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e
per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10. (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di
Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995,
progetti di massima per la realizzazione di fognature e per
la depurazione delle acque usate provenienti dai centri
storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di
Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area
lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di
risanamento delle acque, approvato con delibera del
consiglio regionale Veneto n. 962 del 1° settembre 1989. Il
comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione
nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di
programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 139.
2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono
approvati dalla regione Veneto previo parere della
commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art.
5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata
dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360.
L'approvazione costituisce integrazione del «Piano per la
prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella
laguna di Venezia», nonche' variante agli strumenti
urbanistici generali.
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di
fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque
reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai
commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non
rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano
regionale di risanamento delle acque, approvato con
delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del
1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli
enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e
della ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti
individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I
privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente
periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano
scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi
di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui
al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i
tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di
Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente
comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere
basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e
gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della
situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie
degli impianti individuali o le relative prestazioni
depurative sono identificate dalla regione Veneto con il
piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai
sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato,
per il trattamento degli scarichi superiori a cento
abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I
caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli
impianti individuali di cui al presente comma possono
eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni
integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti.
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del
comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati
per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate
dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 139.
4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di
quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli
enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e
della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal
Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei
progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia,
secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a
decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai
comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al
presente articolo. I canoni di cui sopra saranno
rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che
saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia
e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di
cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3,
le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate
nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di
Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti
assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della
ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che
presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di
adeguamento degli scarichi, possono completare le opere
entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al
presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente
comma, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni,
entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento
degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. In attesa della definizione dei procedimenti
amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i
procedimenti penali per i reati di scarico senza
autorizzazione e di superamento dei limiti di
accettabilita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9
della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria
delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5
estingue i reati stessi.
«Art. 13-bis. (Proroga di termini relativi ad opere
fognarie a Venezia). - 1. (Omissis).
2. I termini di adeguamento di cui all'art. 1 del
decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre
2003.».
 
Art. 23-quater.
Proroga di interventi infrastrutturali
nei comuni di Venezia e Chioggia (( 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita', a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 28, dell'art. 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003).»:
«28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi
dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, puo'
essere destinata al finanziamento degli interventi previsti
dall'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le
modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle
relative ordinanze di protezione civile.».
 
Art. 23-quinquies.
Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro (( 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 18, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»:
«3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del
lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, che alla
medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza
necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'art.
8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le
disposizioni dell'art. 4, comma 6.».
 
Art. 23-sexies.
Regolamento interno delle societa' cooperative (( 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni,
recante: «Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore»:
«Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il
31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 1
definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla
tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve
essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso :
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili,
per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni
lavorative da parte dei soci, in relazione
all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge
vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,
nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la
possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita',
nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta' per
l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative.»
- Si riporta il testo dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile:
«Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In
caso di irregolare funzionamento delle societa'
cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli
amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della
societa' ad un commissario, determinando i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' governativa.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i
provvedimenti di cui ai commi precedenti.»
 
Art. 23-septies.
Proroga del Fondo regionale di protezione civile (( 1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 138,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«17. In sede di prima applicazione per il triennio
2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al
comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme
trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per
l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con
corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52,
comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e'
alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari
a 154.970.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile.»:
«Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione
civile). - 1. Sono attivita' di protezione civile quelle
volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni
altra attivita' necessaria ed indifferibile diretta a
superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art.
2.
2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla
individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2
anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attivita' di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli
interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite
dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima
assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
6. Le attivita' di protezione civile devono
armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita'
imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e
risanamento del territorio.».
 
Art. 23-octies.
Materiali utilizzati nei lavori in corso
al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici. (( 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 23, della legge 31 ottobre 2003, n.
306 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2003.»:
«Art. 23 (Modifiche all'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443). - 1. All'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: «del medesimo decreto
legislativo», sono aggiunte le seguenti: «solo nel caso in
cui»;
2) dopo la parola: «costruzione», sono aggiunte le
seguenti: «siano utilizzate, senza trasformazioni
preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto
sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA,
secondo le modalita' previste nel progetto approvato
dall'autorita' amministrativa competente previo parere
dell'ARPA»;
b) al comma 18, le parole: «e' verificato», sono
sostituite dalle seguenti: «puo' essere verificato in
accordo alle previsioni progettuali anche»;
c) al comma 19:
1) le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle
seguenti: «purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo
di tali materiali, intendendosi per tale anche»;
2) dopo le parole: «autorizzata dall'autorita'
amministrativa competente», sono aggiunte le seguenti:
«previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
parere dell'ARPA.».
 
Art. 23-nonies.
Riscossione dei tributi degli enti locali (( 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 52, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante:
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali.», come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione
alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto
delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per
azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale
pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati
siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui
all'art. 53 oppure siano gia' costituite prima della data
di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di
cui al comma 3 del medesimo art. 53; 2) nel rispetto delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la
gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali
sono titolari della concessione del servizio nazionale di
riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al
predetto art. 53, fatta salva la facolta' del rinnovo dei
contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni
di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza
e di pubblico interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.».
 
Art. 23-decies.
Disposizioni in materia di definizioni agevolate
Copertura finanziaria (( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004».
3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004».
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212 recante: « Disposizioni
urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di
Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.
nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e
al demanio dello Stato.», come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 1 (Nuovi termini delle definizioni e modifiche
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. I contribuenti
che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, hanno effettuato i
versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e
14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata
dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica
all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le
relative dichiarazioni. Nell'art. 16, comma 6, della citata
legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre
2003»; nello stesso art. 16, comma 8, al primo periodo, le
parole: «31 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«1° marzo 2004»; al secondo periodo, le parole: «31 luglio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004
ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il
pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali»; al
quarto periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006
per le liti definite con il pagamento in un massimo di
dodici rate trimestrali».
2. I contribuenti che non hanno effettuato,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, versamenti utili per la definizione degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art.
5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies
del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono
provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga e' efficace
anche per i contribuenti che nei termini precedentemente
fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e
intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta
ferma l'applicazione dell'art. 10 della citata legge n. 289
del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle
predette disposizioni, nonche' quelli per la mera
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative
alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti,
rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle
finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche
con riferimento alle date di versamento degli eventuali
pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli
interessi dal 17 ottobre 2003.
2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze
previste dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'
fissato al 16 aprile 2004; alla medesima data e' altresi'
fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il
contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2,
primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 9, al comma 2, lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme da
versare complessivamente ai sensi della presente lettera
sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte
eccedente l'importo di 11.600.000 euro»;
b) nello stesso art. 9, al comma 7, secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino ad un
importo di 250.000.000 di euro, nonche' di una somma pari
al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto
importo»;
c).
2-quater. Nel caso in cui, per effetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle
lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un
versamento di importo inferiore a quello gia' versato in
applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti
interessati possono utilizzare la differenza in
compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad
eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma
riservata la dichiarazione prevista dal predetto art. 9,
secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 4, della
medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata
in eccedenza e' restituita da parte dell'intermediario,
senza corresponsione di interessi, previa presentazione di
una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003;
l'intermediario procede alla relativa compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.
2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003
hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui
all'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, possono optare per la definizione automatica
prevista dall'art. 9, comma 2, lettera b), della stessa
legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni
introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente
articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto
della nuova opzione risulti non inferiore a quella
risultante dalla dichiarazione integrativa gia' presentata.
2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in
base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il
16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui
all'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, il termine per la proposizione
del ricorso avverso atti dell'Amministrazione finanziaria,
di cui al comma 8 dello stesso art. 15, e' fissato al
19 aprile 2004. E' sospeso fino al 19 aprile 2004 il
termine per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato
art. 15 della legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti che
provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del
presente articolo, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004,
versamenti utili per la definizione di cui all'art. 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo
art. 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003;
contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento
utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8,
comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione
della punibilita' opera nei confronti di tutti coloro che
hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati
anche quando le procedure di sanatoria, alle quali e'
riferibile l'effetto di esclusione della punibilita',
riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da
questi sono perfezionate.
2-octies. In deroga alle disposizioni dell'art. 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di
decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al
31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni
2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti
impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la
riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi
delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis,
12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'
dall'art. 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27.
2-nonies.
2-decies. Ai fini dell'art. 12 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi
da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate
sia di natura tributaria che non tributaria.
2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di
cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano
regolarmente effettuate le formalita' indicate al comma 2
dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e
successive modificazioni, mediante allegazione degli
originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma
di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
2-duodecies. Nell'art. 14, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «di
attivita' in precedenza omesse» sono sostituite dalle
seguenti: «di attivita' in precedenza omesse o parzialmente
omesse».
2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'art. 9,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
altresi' prodotti nel caso in cui, prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il processo verbale di constatazione non abbia
dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei
confronti del contribuente a seguito di provvedimento
dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui
l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato
annullato per autotutela.».
- Si riporta il testo del comma 2-ter, dell'art. 12
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo
pregressi). - 2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in
ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari
del Servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio
2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il
debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di
cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per
cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita
comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro
il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2,
secondo e terzo periodo.».
- Si riportano i commi 6 e 8 dell'art. 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», come modificati dalla legge qui
pubblicata:
«6. Le liti fiscali che possono essere definite ai
sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno
2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione in giudizio.».
«8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici
giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica.».
- Si riportano i commi da 44 a 49, dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)», come modificati dalla
legge qui pubblicata:
«44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le
medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate
entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro
il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori
disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno gia' effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9
della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 aprile 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza,
con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della
somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro
per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati
sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un
minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per
gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono
pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa
in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto art. 8
non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la
presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i
periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo,
nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli
articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i
soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per
gli anni pregressi di cui all'art. 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002,
presentano, a pena di nullita', una dichiarazione
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le
relative dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere
effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In
caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione o integrazione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la
prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni del presente comma, si applica l'art. 10 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato
successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione
integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
45. Le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti
delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata
in vigore della presente legge, ed il relativo versamento
e' effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli
emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli
importi da versare ai sensi del presente comma, in
applicazione del comma 1 del citato art. 9-bis, eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in tre rate con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 2,
ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'art. 11 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle
scritture private registrate fino al 30 settembre 2003,
alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale
ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita'
omesse per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sono decorsi i relativi termini. La
presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo
stesso art. 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si
applica, in particolare, l'art. 11, comma 1, ultimo
periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle
disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289
del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono
alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al
predetto art. 14, anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo
le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 14,
le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di
quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e'
effettuato entro il 16 aprile 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla
predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato
avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e'
effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'art. 15
della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni
di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al
19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo,
nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di
cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al
medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'art. 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti
fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma
3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore
della presente legge; si intende, comunque, pendente la
lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute
sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono
essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.
L'importo della prima rata e' versato entro il predetto
termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate
successive.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)».
- Si riportano gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14,
15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione,
ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli
importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la
somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne'
soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonche' i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero
entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo
quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole:
«entro il 30 novembre 2002», sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.».
«Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi). 1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, del contributo straordinario
per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al
presente comma.
2. [I versamenti delle imposte di cui all'art. 4, comma
1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e all'art. 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il
31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sono stati notificati avvisi di
accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei
contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione
integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un
importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le
controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto
accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile,
possono essere definite con il pagamento di un importo pari
al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata
dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente
legge].
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei
maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun
periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1
nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi,
sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare,
entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per rettificare in aumento la dichiarazione gia'
presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in
detrazione; la disposizione opera a condizione che il
contribuente si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica direttamente ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di
ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale
maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
quello del minor credito spettante in base alla
dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative
non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I
versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma
sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e
versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il
24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le
disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di
cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la
rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali
non comunicano all'Amministrazione finanziaria i dati
indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a
conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
con qualunque modalita', anche tramite soggetti non
residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per
cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi
3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il
perfezionamento della procedura prevista dal presente
articolo comporta per ciascuna annualita' oggetto di
integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai
maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore
aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative
aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
aumentate del 50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al
comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14, comma
4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica in caso di esercizio dell'azione penale della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la
data di presentazione della dichiarazione integrativa;
d) [l'esclusione ad ogni effetto della punibilita'
per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica ai procedimenti in corso] .
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita'
oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza
rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli
imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta
sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
aumentate ai sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione
che, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se
considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4
puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi
6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di
cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori
redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di
cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa.
11. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione
integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando,
entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i
relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa
da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei
redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo
non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui
all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.».
«Art. 9 (Definizione automatica per gli anni
pregressi). - 1. I contribuenti, al fine di beneficiare
delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano
una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'art. 8, concernente, a pena di nullita', tutti i
periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione
automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera
a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore
aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
automatica i redditi soggetti a tassazione separata,
nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma
restando, per i predetti redditi, la possibilita' di
avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il
versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, del contributo
straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi
restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione
originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o
sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000
euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima
eccedenza e' pari al 4 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per
cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se
l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta superano 300.000 euro le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari
all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai
sensi della presente lettera sono ridotte nella misura
dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di
11.600.000 euro.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per
ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa'
semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di
reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui
all'art. 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi e' superiore a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui al
citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 700 euro per ciascuna annualita'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le
modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione
della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e'
superiore a 180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la
rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un
importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per
ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati
dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La
dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal
presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati
previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a
condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14,
comma 5, della presente legge si provveda alla
regolarizzazione contabile delle attivita', anche detenute
all'estero, secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione
di cui alla presente lettera non si applica in caso di
esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha
avuto formale conoscenza entro la data di presentazione
della dichiarazione per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste,
ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del
presente articolo, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
a controllare la congruita' delle somme versate ai fini
della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16
della presente legge; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di
tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona
se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.».
«Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi
versamenti). 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle
imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali
il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale
data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di
imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le
relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente
alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003,
a condizione che le imposte e le ritenute non versate
iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1
non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla
predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi
denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002,
all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
soggetti interessati sono tenuti a presentare una
dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute
dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del
versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella
di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3,
gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate
anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del
31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare,
diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere
maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
«Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
Proroga di termini). - 1. Ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per
gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
e le scritture private registrate entro la data del
30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per
i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a
procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con
l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza
non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva
di effetti, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due
anni.
1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con
agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture,
denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere
definite con il pagamento delle maggiori imposte a
condizione che il contribuente provveda a presentare entro
il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di
non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente
richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione delle
maggiori imposte.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e
interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta
entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione, la domanda di definizione e' priva di
effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero
per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero
per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3
dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei
tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il
16 aprile 2003.».
«Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo
pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli
emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre
2000, i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo
iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive
eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, relativamente ai
ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre
2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma
1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della
facolta' attribuita dal citato comma 1, versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al
medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato entro il
16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari
spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi
da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al
30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito
sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al
comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento
delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita
comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro
il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2,
secondo e terzo periodo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2
e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme
pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte
dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse,
di invio dei relativi flussi informativi e di definizione
dei rapporti contabili connessi all'operazione.».
«Art. 14 (Regolarizzazione delle scritture
contabili). - 1. Le societa' di capitali e gli enti
equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone
fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai
redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'art. 8, possono specificare in
apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le
variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano
gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite
indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai
predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite
non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma
dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il
predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto
dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su
richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai
sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono
procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle
scritture contabili apportando le conseguenti variazioni
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relative ai periodi di imposta
successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i
quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi'
procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di
componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
dei relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
procedere, nel rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma
3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei
principi civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni, di attivita' in precedenza omesse o
parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori
valori dei beni iscritti e' dovuta, entro il 16 aprile
2003, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti
valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo
precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le
modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
L'imposta sostitutiva del 6 per cento non e' dovuta se i
soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
comma 5 dell'art. 8. I maggiori valori iscritti ai sensi
del presente comma si considerano riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano
avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva e'
indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e
familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la
regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.».
«Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di
contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di
constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche' i processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere
definiti secondo le modalita' previste dal presente
articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di
mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei
cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli
inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli
importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a
ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano
imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita
risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso possono essere
definiti mediante il pagamento del 10 per cento
dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione
di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali
ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per
cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta
applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista
dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa
effettuazione di ritenute e il conseguente omesso
versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni
del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo
le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto
dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un
prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti
indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta
l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i
reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto
e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. E' altresi' esclusa, per le definizioni
perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si
applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma
1.».
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a
2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso
di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso
in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione in giudizio.
7.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici
giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il presidente
della Commissione o il presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante
misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica:
«Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). - 1. I concessionari
della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno,
versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno
precedente per effetto delle disposizioni attuative della
delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.».
 
Art. 23-undecies.
Interventi a favore del trasporto aereo (( 1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» sono inserite le seguenti: «nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194».
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, e' autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 153, dell'art. 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)», cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali secondo le finalita' di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonche' per le
finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e all'art. 1, commi 1 e 2, della
legge 18 giugno 1998, n. 194, e' concesso un contributo in
conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per
permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002
del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo al meccanismo di
difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping
dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le
modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante:
«Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
1992, n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: «Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione»:
«Art. 5 (Interventi nel settore del trasporto
aereo). - 1. Per la realizzazione di opere di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare,
a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle
infrastrutture aeroportuali, con priorita' per gli
aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, e' autorizzata, a
decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da
parte delle societa' di gestione costituite secondo le
previsioni dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali
territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni
finanziarie in relazione a rate di ammortamento per
capitale ed interessi complessivamente determinate dal
limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per
l'anno 1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e'
affidata alle societa' di gestione aeroportuale ovvero
all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare
direttamente a ciascuno degli istituti di credito
interessati le quote di rate di ammortamento relative agli
impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della
legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel
settore dei trasporti»:
«1. Per la realizzazione di opere di ampliamento,
ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie
ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di
Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti
anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi
annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. Per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli
ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9
miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno
2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il
potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di
Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini
dello svolgimento del Giubileo 2000.».
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante:
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181,
S.O.
- Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 7 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante:
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.)»:
«1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:
a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite
delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C
della legge finanziaria annuale;».
- La tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
299, S.O.
 
Art. 23-duodecies.
Interventi a favore del comune di Pietrelcina (( 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 3, dell'art. 1 della legge
14 marzo 2001, n. 80, recante: «Interventi a favore del
comune di Pietrelcina», cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«3. In sede di ripartizione dei contributi erariali
agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento
annuale dei contributi stessi e' riservato, per ciascuno
degli anni dal 2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un
contributo integrativo annuo non superiore a lire 3
miliardi».
 
Art. 24.
Entrata in vigore (( 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. ))
 
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