Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», corredato delle relative note. (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2004). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Benefici in favore dell'emittenza locale 1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.»: «19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.». |
| Art. 2. Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi 1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale. 2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 9 e 11, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Norme relative alla ricerca e alla coltivazione»: «9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.». «11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.». |
| Art. 2-bis. Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario (( 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.»; come modificato dalla presente legge: «4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2004, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.». |
| Art. 3. Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza (( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere. )) Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni di proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione e d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.»; come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.». |
| Art. 4. Validita' attestazioni SOA 1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante: «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici»: «5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.». |
| Art. 5. Codice della strada 1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004». 2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada», come modificato dalla legge qui pubblicata»: «4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.». - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, come modificato dalla legge qui pubblicata: «5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.». |
| Art. 6. Edilizia residenziale pubblica 1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, come modificato dalla legge qui pubblicata: «(Art. 17-ter. (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). - 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11, comma 2, e dall'art. 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'art. 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.». |
| Art. 6-bis. Rideterminazione di valori di acquisto (( 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2003» e le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni; come modificato dalla presente legge: «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2004.». |
| Art. 7. Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia 1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 38, commi 5 e 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto di merci, come modificato dalla legge qui pubblicata: «5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.». «7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.». |
| Art. 8. Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»: «Art. 3. (Comitato centrale). - Il comitato centrale e' composto: a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente; b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro; c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge; d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione: del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a); dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d). Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori molo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo art. 4. Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d). I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. «Art. 4. (Comitati provinciali). - Ogni comitato provinciale e' composto: a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente; b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente; c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato; d) da un funzionario dell'intendenza di finanza; e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato; f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3; g) da un esperto. I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Le nomine avvengono su designazione: del prefetto, per il componente di cui alla lettera c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e); delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f); della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g). Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f). Art. 5. (Comitati regionali). - Ogni comitato regionale e' composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente art. 2, lettera c). Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'art. 4. Art. 6. (Componenti effettivi e supplenti). - Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare. I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalita' e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi. Per il componente di cui alla lettera a) del precedente art. 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalita' previste dal secondo comma dello stesso art. 4. Art. 7. (Durata del mandato). - I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.». |
| Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al (( 30 aprile 2005. )) Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»: «14. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004.». |
| Art. 10. Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene 1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita al 31 marzo 2004. (( Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 48, comma 2 e 51, commi 6-bis, 6-ter, e 6-quinquies del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario. «2. Al Consorzio partecipano: a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) i trasformatori di beni in polietilene; c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.». «6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.». 6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.». |
| Art. 10-bis. Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico (( 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento. 3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali. 4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico»: «2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: «Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale. 4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. 6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28. 7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.». «Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata. 7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata; b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1; c) soppressa. 9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti. 10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie. 11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. 12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.». - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario. |
| Art. 11. Gestioni fuori bilancio 1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 1° agosto 2003, n. 200 (Proroga termini e disposizioni urgenti ordinamentali): «Art. 11 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre 2003.». |
| Art. 11-bis. Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (( 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2005». )) Riferimenti normativi: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante: «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005.». |
| Art. 12. Servizio civile 1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2005.». |
| Art. 13. Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e (( successive modificazioni, )) le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: (( «entro ventiquattro mesi». )) Riferimenti normativi: - La legge 14 maggio 1981, n. 219, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134. - Si riporta il comma 2 dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.». |
| Art. 13-bis. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia (( 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 1 dell'art. 140 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, gia' prorogate dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'art. 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2005. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.». |
| Art. 14. Norme per la sicurezza degli impianti 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. |
| Art. 15. Acque potabili trattate 1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 14-quater dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»: «14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali». |
| Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica 1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»: «1. In caso di accertata impossibilita' a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo previa autorizzazione della regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'art. 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolta', non oltre il 31 dicembre 2003: a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'art. 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001; b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalita' ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo. 1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani e gli istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorche' rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL. 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi; b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel mese in cui e' richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia. 4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attivita' delle sale operatorie. 5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.» |
| Art. 17. Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e' differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e' effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalita' previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unita', con priorita' per i dipendenti gia' in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» : «2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.» - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»: «26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»: «54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005». |
| Art. 18. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud 1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2004, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi». |
| Art. 19. Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise 1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi. 2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 94, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005». |
| Art. 20. Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamita' 1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del (( testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al )) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente (( comma )) entrano in vigore il primo gennaio 2004. 2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso»: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del-l'8 novembre 2002 reca: «Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara». - Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»: «2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»: «1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo». |
| Art. 20-bis. Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamita' naturali (( 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, puo' stipulare allo scopo; a tal fine e' autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna»: - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003 concerne «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia». - Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. |
| Art. 21. Concessioni autostradali (( 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, puo' essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE e' accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano. 2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo. 4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie. 6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. 7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento. )) Riferimenti normativi: - La delibera del CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996 concerne: «Direttive per la revisione delle tariffe autostradali». |
| Art. 22. Gestione dei servizi di trasporto ferroviario 1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti: a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. 2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti: a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a); b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b). 3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come gia' previsto all'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilita' a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresi' l'entita' delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa. 4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia e' regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146. 4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni. 5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'art. 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'art. 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisira' direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalita' di esercizio della delega e sulle eventuali criticita'. 6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi gia' disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni. 6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale». |
| Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidita' civile 1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (( e' autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; )) i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004. 3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a (( euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 )) derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. (( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142(. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.»: «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa». - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 concernente «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.»: «3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa' derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).». |
| Art. 23-bis. Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (( 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005; b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006; c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004. 2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». «5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2003, n. 448 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).». «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro.». - Si riporta il testo dell'art. 7,comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante »Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).» «Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.». |
| Art. 23-ter. Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia (( 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione». 2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 31 dicembre 2004. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto- legge 5 febbraio 1990, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 10. (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1° settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia», nonche' variante agli strumenti urbanistici generali. 3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti. 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi. «Art. 13-bis. (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. (Omissis). 2. I termini di adeguamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.». |
| Art. 23-quater. Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia (( 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita', a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 28, dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).»: «28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.». |
| Art. 23-quinquies. Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro (( 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: «3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 6.». |
| Art. 23-sexies. Regolamento interno delle societa' cooperative (( 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»: «Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso : a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita' stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.» - Si riporta il testo dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile: «Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa. Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.» |
| Art. 23-septies. Proroga del Fondo regionale di protezione civile (( 1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro». 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 138, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla legge qui pubblicata: «17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro.». - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.»: «Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). - 1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2. 2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. 3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza. 5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 6. Le attivita' di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita' imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.». |
| Art. 23-octies. Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici. (( 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004. )) Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 23, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.»: «Art. 23 (Modifiche all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443). - 1. All'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 17: 1) dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo», sono aggiunte le seguenti: «solo nel caso in cui»; 2) dopo la parola: «costruzione», sono aggiunte le seguenti: «siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA»; b) al comma 18, le parole: «e' verificato», sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche»; c) al comma 19: 1) le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche»; 2) dopo le parole: «autorizzata dall'autorita' amministrativa competente», sono aggiunte le seguenti: «previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA.». |
| Art. 23-nonies. Riscossione dei tributi degli enti locali (( 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono soppresse. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.», come modificato dalla legge qui pubblicata: «5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo art. 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53, fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.». |
| Art. 23-decies. Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria (( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004». 2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004». 3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004». 4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»; b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»; c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004». 5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006. 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212 recante: « Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato.», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1 (Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'art. 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003»; nello stesso art. 16, comma 8, al primo periodo, le parole: «31 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2004»; al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali»; al quarto periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali». 2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. 2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' fissato al 16 aprile 2004; alla medesima data e' altresi' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002. 2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro»; b) nello stesso art. 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche' di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo»; c). 2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello gia' versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto art. 9, secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza e' restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'art. 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa gia' presentata. 2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'Amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso art. 15, e' fissato al 19 aprile 2004. E' sospeso fino al 19 aprile 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato art. 15 della legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo art. 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data. 2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilita' opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali e' riferibile l'effetto di esclusione della punibilita', riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate. 2-octies. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' dall'art. 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 2-nonies. 2-decies. Ai fini dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria. 2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalita' indicate al comma 2 dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003. 2-duodecies. Nell'art. 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «di attivita' in precedenza omesse» sono sostituite dalle seguenti: «di attivita' in precedenza omesse o parzialmente omesse». 2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'art. 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresi' prodotti nel caso in cui, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela.». - Si riporta il testo del comma 2-ter, dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.». - Si riportano i commi 6 e 8 dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», come modificati dalla legge qui pubblicata: «6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.». «8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.». - Si riportano i commi da 44 a 49, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come modificati dalla legge qui pubblicata: «44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 aprile 2004 e' pari: 1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme; 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro; b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto art. 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'art. 9 della medesima legge; d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003; e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato; f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 45. Le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato art. 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 46. Le disposizioni dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso art. 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002. 47. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto art. 14, anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni: a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni; b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 14, le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 14; c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 aprile 2004. 48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'art. 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 49. Le disposizioni dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate successive.». - La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». - Si riportano gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad annualita' per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa: a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi; b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri; c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b). 2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i soggetti: a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro; c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica. 4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti. 5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. 6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita'. 7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi. 9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni. 10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalita' del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso. 12. La definizione automatica non e' revocabile ne' soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. 13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonche' i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta. 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. 15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole: «entro il 30 novembre 2002», sono soppresse. 16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.». «Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi). 1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma. 2. [I versamenti delle imposte di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge]. 3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'art. 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali non comunicano all'Amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza. 5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa; d) [l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso] . 6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6. 7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste. 8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili. 9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa. 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti; b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa. 11. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata. 12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato. 13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.». «Art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi). - 1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8, concernente, a pena di nullita', tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate. 2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta: a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6 per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza e' pari al 4 per cento; b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro. 3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari: a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni; b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico: 1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 50.000 euro; 2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 180.000 euro; 3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi e' superiore a 180.000 euro. 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualita'. 4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro. 5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore. 6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a: a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a 50.000 euro; b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a 180.000 euro; c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a 180.000 euro. 7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche' di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi. 8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico. 9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. 10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie; c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita', anche detenute all'estero, secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica. 11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime. 12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti; b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica; c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1. 15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.». «Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004. 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.». «Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini). - 1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. 1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte. 2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi. 3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti. 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003.». «Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. 2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.». «Art. 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili). - 1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente. 2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantita' e i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio. 3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi. 4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. 5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attivita' in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma 5 dell'art. 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.». «Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione. 2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione: a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro. 3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge. 3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione. 4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato: a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo; b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso; b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili; b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso. 4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite. 6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E' altresi' esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione. 8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.». «Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150 euro; b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro: 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 3. Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella in cui e' parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. 4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio. 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. 7. 8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica. 9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il presidente della Commissione o il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni. 10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica: «Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). - 1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.». |
| Art. 23-undecies. Interventi a favore del trasporto aereo (( 1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» sono inserite le seguenti: «nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194». 2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, e' autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 153, dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonche' per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea». - La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»: «Art. 5 (Interventi nel settore del trasporto aereo). - 1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorita' per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle societa' di gestione costituite secondo le previsioni dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998. 2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' affidata alle societa' di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel settore dei trasporti»: «1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 2. Per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.». - La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O. - Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»: «1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da: a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;». - La tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. |
| Art. 23-duodecies. Interventi a favore del comune di Pietrelcina (( 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 3, dell'art. 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, recante: «Interventi a favore del comune di Pietrelcina», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi e' riservato, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi». |
| Art. 24. Entrata in vigore (( 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. )) |
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