Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2004 (vai al sommario)
LEGGE 26 febbraio 2004, n. 64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2257):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 maggio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 1° ottobre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4351):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
22 ottobre 2003 e il 28 gennaio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 2004.
 
Allegato

----> Vedere accordo in inglese da pag. 4 a pag. 16 <----

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (qui di seguito definite "le Parti Contraenti")
desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due paesi, ed in particolar modo per gli investimenti effettuati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e
riconoscendo che offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti si contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,
concordano con il presente Accordo quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto precede, il termine "investimento" comprende:
(a) beni mobili e immobili, e ogni altro diritto di proprieta', quale ipoteche, vincoli o pegni, compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura in cui possono essere investiti;
(b) titoli azionari, titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri strumenti o documenti di credito negoziabili, nonche' titoli pubblici e di Stato in generale;
(c) crediti per somme di denaro, nonche' redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5;
(d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed avviamento;
(e) ogni altro diritto di natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e franchigia rilasciata in conformita' con le disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "cittadino", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica avente la nazionalita' della Parte Contraente.
4. Per "societa'", riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private costituite in societa' o istituite ai sensi della legislazione in vigore in qualunque parte del territorio di ciascuna Parte Contraente.
5. Per "profitti" si intendono i redditi derivanti da investimenti, compresi, in particolare, utili, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties, gestione e servizi tecnici ed altre spettanze,
6. Per "territorio", oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, si intendono anche le aree marittime adiacenti alla costa dello Stato in questione, nonche' le zone marine e sottomarine, nella misura in cui lo Stato esercita diritti sovrani o giurisdizione in dette aree, in conformita' con il diritto internazionale.
Articolo 2
Promozione e protezione degli investimenti
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio ed ammettera' tali investimenti, in conformita' con la propria legislazione.
2. Per svolgere studi di fattibilita', istituire, sviluppare, amministrare o effettuare consulenze sulle operazioni relative ad un investimento, ai cittadini delle due Parti ed ai loro familiari sara' consentito entrare e risiedere nel territorio dell'altra Parte, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quella Parte.
3. Ciascuna Parte Contraente garantira' in ogni momento un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' in cui sono stati effettuati tali investimenti non siano in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' per divulgare tutte le leggi, i regolamenti, le prassi e le procedure amministrative relative agli investimenti.
Articolo 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita
1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito dei proprio territorio, offrira' agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai redditi da essi derivanti un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti, e relativi redditi, dei propri investitori o di investitori di Paesi Terzi.
2. Il trattamento riservato ad ogni tipo di attivita' relativa agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello concesso ad attivita' analoghe relative ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si applicheranno in particolare ai trasferimenti di capitale, utili e redditi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Accordo non si applicheranno ai vantaggi o ai privilegi che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a Stati Terzi in virtu' della propria appartenenza ad unioni doganali o economiche, associazioni di mercato comune, aree di libero scambio, accordi regionali o subregionali, ne' si applicheranno ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente concede agli investitori di una Parte Terza in virtu' di un accordo sulla doppia imposizione o di altri accordi stipulati su base di reciprocita' in materia fiscale.
Articolo 4
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente in cui e' stato effettuato l'investimento offrira' agli investitori dell'altra Parte Contraente un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.
Articolo 5
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che potrebbero limitare permanentemente o temporaneamente i relativi diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o Tribunali che ne abbiano giurisdizione.
2. Gli investimenti di investitori di una Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed effettivo risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in conformita' con le disposizioni e le procedure previste dalla legge.
3. Il risarcimento sara' adeguato ed equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui e' stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare e sara' calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti al livello internazionale. Qualora vi siano difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' calcolato sulla base di un'equa stima degli elementi distintivi e costitutivi dell'istituzione, nonche' delle sue attivita', componenti e risultati. Il risarcimento comprendera' gli interessi, calcolati al tasso di interesse commerciale applicabile sulla base del LIBOR semestrale, maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo lira l'investitore e la Parte Contraente che ne ha responsabilita', l'importo del risarcimento sara' calcolato in base alla procedura di' composizione delle controversie prevista all'Articolo 8 del presente Accordo. Una volta stabilito il risarcimento, esso sara' corrisposto prontamente e sara' rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.
4. Qualora i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non siano dichiarati applicabili nel tempo prestabilito o quando detti provvedimenti sono stati riconosciuti dalle Autorita' competenti come non piu' giustificabili con i motivi di ordine pubblico o interessi nazionali, l'investitore interessato, su sua richiesta e fermo restando il risarcimento dovute, potra' chiedere il recupero dei beni o i suoi diritti di proprieta'.
Nel caso in cui gli investitori abbiano gia' ricevuto un risarcimento, alla Parte Contraente interessata dovra' essere corrisposto l'effettivo valore di mercato dei beni restituiti, determinato alla data della restituzione.
Qualora, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati a tal fine, in tutto o in parte, ii proprietario o i suoi incaricati sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.
Articolo 6
Trasferimenti di capitali, utili e redditi
1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che, dopo che gli investitori hanno assolto tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero quanto segue, senza indebito ritardo e in una valuta convertibile e al tasso di cambio applicabile prevalente alla data dei trasferimento:
(a) i capitali ed i capitali aggiuntivi utilizzati per mantenere e incrementare gli investimenti;
(b) profitti netti, dividendi, royalties, pagamenti corrisposti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
(c) i redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
(d) fondi per restituire i crediti relativi agli investimenti e relativi interessi;
(e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi subordinati prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio nella misura e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
(f) versamenti derivanti dalle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.
2. Ferme restando le disposizioni dei paragrafo 1 dei presente Articolo, le due Parti potranno mantenere le leggi e i regolamenti:
(a) che prescrivono le procedure da servire per quanto riguarda i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla Parte. interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enunciati nel paragrafo 1 del presente Articolo;
(b) che richiedono relazioni sui trasferimenti valutari.
Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo i dell'Articolo si considereranno adempiuti quando l'investitore avra' espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.
Articolo 7
Surroga
Nel caso in cui una parte Contraente o un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto ai .rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore assicurato al garante della Parte Contraente e la sua surroga non eccedera' i diritti originari. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati alla Parte Contraente o al suo ente in virtu' di tale surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6.
Articolo 8
Composizione delle controversie in materia di investimenti
fra investitori e Parte Contraente
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, ivi comprese quelle relative al risarcimento per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora una controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione puo', a sua scelta, sottoporre la controversia:
(a) Alla Corte della Parte Contraente, di tutte le istanze, che abbia la giurisdizione territoriale;
(b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformita' con le Norme in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). L'arbitrato dell'UNCITRAL si svolgera' in conformita' con i Criteri sull'Arbitrato - della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione 31198 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato, previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie in materia di investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati".
3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari eventualmente intentati fino a quando tali procedimenti non saranno conclusi, e una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione dei Tribunale Arbitrale .o alla sentenza della Corte entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza.
4. Una persona giuridica che e' un investitore di una Parte Contraente e che, prima che insorga la controversia, possieda quote azionarie di maggioranza controllate da cittadini dell'altra Parte Contraente, sara' trattata come un investitore dell'altra Parte Contraente, come previsto all'Articolo 25(2)(b) della Convenzione di Washington dei 18 marzo 1965.
5. La Parte Contraente che e' parte alla controversia non sollevera' quale obiezione, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo, il fatto che un investitore che e' l'altra parte alla controversia abbia ricevuto, in conformita' ad un contratto di assicurazioni, un'indennita' per alcuni o tutti i danni o le perdite subite.
Articolo 9
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia fra le Parti Contraenti non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra per iscritto, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come previsto nel pi esente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale Arbitrale. I due membri designeranno poi un cittadino di uno Stato Terzo che fungera' da Presidente. Il Presidente sara' eletto entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potranno chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti' Contraenti o, per altro motivo, non possa espletare l'incarico, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per altro motivo, anch'egli non possa espletare l'incarico, sara' invitato a procedere alle nomine il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno entrambe le spese relative al proprio arbitro e quelle di propria competenza relative alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno divise equamente fra le Parti Contraenti.
6. Il Tribunale Arbitrale stesso determinera' le proprie procedure.
Articolo 10
Applicazione di altre disposizioni
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo sia da altri Accordi Internazionali di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in base a leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici, una delle Parti Contraenti abbia adottato nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, ad essi sara' accordato il trattamento piu' favorevole.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali richieste nei rispettivi Paesi.
Articolo 12
Emendamenti o revisione
Le disposizioni dei presente Accordo possono essere emendate con uno Scambio di Note fra le Parti Contraenti.
Tali emendamenti entreranno in vigore quando le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore.
Articolo 13
Durata e cessazione
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza.
2. In caso di investimenti effettuati prima dalla data di scadenza dei presente. Accordo, come previsto nel presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma ii 27 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(F.to: Rino SERRI) (F.to: Steven AKIGA) Sottosegretario agli Affari Esteri On. Ministro dell'Industria

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI NIGERIA
 
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