Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. 2 |
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2004), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2004, n. 63 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Universita' ed in materia di titoli equipollenti». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((..))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Ex lettori di madre lingua straniera
1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa C - 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e «l'Orientale» di Napoli, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, ((tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,)) un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede: «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.». - La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario. |
| Art. 2. Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale
1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione che le attivita' didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attivita' di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle universita' italiane. (( 2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.))
Riferimenti normativi: - L'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), cosi' recita: «Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitarioaventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive universita' o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti superiori. 2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'attivita' delle filiazioni e' autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. Le universita' e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attivita' di insegnamento, contratti di diritto privato in conformita' alle norme sui contratti di insegnamento previste per le universita' statali, nonche' ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.». - L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), prevede: «Art. 4. - 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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