IL CONSIGLIO
Vista la nota con la quale l'Unisoa e la Federsoa hanno segnalato la necessita' di indicare ulteriori criteri e corrispettivi da applicarsi nei casi di integrazione e/o modificazione dell'attestazione, fermo restando il termine di scadenza originario; Viste le determinazioni n. 40/2000 e n. 6/2001 nonche' i comunicati n. 5/2001, n. 13/2001 e n. 28/2002 e la delibera n. 320/2003 che fissano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare in ordine ad alcune variazioni che integrano l'attestazione in corso di validita'; Viste le segnalazioni di alcune imprese, che hanno rappresentato la non omogeneita' delle tariffe applicate dalle Soa in sede di integrazione dell'attestazione gia' rilasciata; Ritenuta l'opportunita' di garantire che le Soa operino secondo criteri di imparzialita' ed equo trattamento; Considerato che nel caso di cessione di ramo d'azienda, oltre al rilascio di una nuova attestazione all'impresa cedente, occorre anche il rilascio all'impresa cessionaria di una attestazione che tenga conto della cessione del ramo d'azienda in quanto i certificati di esecuzione dei lavori devono essere utilizzati una sola volta, e che questo rilascio e' da considerarsi rientrante nel concetto di variazione minima; Considerato che e' condivisibile l'osservazione in merito al fatto che l'inserimento della prestazione di progettazione in una attestazione che ne era priva non e' da considerarsi sul piano della tariffa da applicare come una nuova attestazione ma una variazione minima; Considerato che nel caso di adesione di una impresa ad un consorzio stabile successivamente al rilascio di una attestazione sorge la necessita' di indicare nelle attestazioni delle imprese consorziate tale nuova adesione e che tale inserimento rientra nel concetto di variazione minima; Considerato che si puo' verificare una cessione di una azienda di una ditta individuale ad una societa' unipersonale il cui socio e' il titolare della ditta individuale cessionaria e che il rilascio dell'attestazione alla societa' uni-personale non e' da considerarsi rientrante nel concetto di variazione minima ma comporta sicuramente attivita' minori rispetto al rilascio di una attestazione; Ritenuto che anche in occasione delle integrazioni e/o modifiche dell'attestazione in corso validita', le Soa debbano procedere all'accertamento della sussistenza del requisito previsto dall'art. 17, comma 1, lettere g) e h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e a riscontrare che non siano intervenute operazioni di cessione o di affitto di azienda successivamente alla data del precedente rilascio; Dispone: a) che le SOA - per il rilascio di attestazioni che costituiscono variazioni di precedenti attestazioni in corso di validita' - applichino: 1) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa di riduzione di requisiti speciali - debba comportare l'indicazione di un minor numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di Euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; 2) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa di riduzione di requisiti speciali - debba comportare una riduzione delle classifiche di qualificazione rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di Euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; 3) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa del riconoscimento dell'abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari a quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore dell'importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e il coefficiente N il valore uno; 4) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa dell'adesione dell'impresa ad un consorzio stabile - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione; 5) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa dell'adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l'impresa e' aderente - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di Euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; 6) nel caso di rilascio di attestazione ad una societa' a responsabilita' limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita: tariffa pari al venticinque per cento di quella ottenuta con l'applicazione della formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione; 7) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa della contemporanea presenza di piu' di una delle precedenti fattispecie - debba essere modificata, rispetto alla precedente attestazione, in piu' di un aspetto: tariffa pari al cinquanta per cento della somma di quelle relative alle singole fattispecie cui si riferisce l'attestazione rilasciata; b) che le Soa, in sede di variazione dell'attestazione per le fattispecie prima indicate, fatte salve le verifiche previste per il riconoscimento delle singole fattispecie oggetto di variazione, devono procedere all'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 1, lettere g) e h) del regolamento di qualificazione e di riscontrare che non siano intervenute operazioni di cessione o di affitto di azienda o di ramo di azienda successivamente alla data di rilascio della precedente attestazione; c) che resta confermato quanto previsto nel punto B) della determinazione dell'Autorita' del 5 novembre 2003, n. 19 e, cioe', che tutte le variazioni minime da apportare ad attestazioni in corso di validita' debbono essere effettuate dalla stessa SOA che ha provveduto al rilascio dell'attestazione originaria. Roma, 25 febbraio 2004 Il presidente: Garri |