Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DEL MOLISE |
DECRETO RETTORALE 19 febbraio 2004 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996; Visti i DD.RR. n. 964 del 7 ottobre 1998, n. 1450 del 4 ottobre 2000 e n. 306 del 4 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 242 del 16 ottobre 1998, n. 244 del 18 ottobre 2000 e 102 del 4 maggio 2001, con i quali e' stato modificato il precitato statuto; Vista la delibera del 2 dicembre 2003 con la quale il senato accademico integrato ex art. 22 dello statuto, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato tutte le modifiche di adeguamento agli articoli numeri 11, 12, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 e 51 nonche' l'eliminazione dell'allegato contenente le denominazioni delle facolta' e dei corsi di studio, allo statuto dell'Universita' degli studi del Molise; Vista la rettorale prot. n. 5357 del 26 febbraio 2001, con la quale il suddetto statuto, modificato, e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimita' e di merito; Vista la ministeriale prot. n. 309 dell'11 febbraio 2004, con la quale il predetto Dicastero ha trasmesso il decreto 10 febbraio 2004 che chiede la sola riformulazione del comma 2 dell'art. 42; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Ritenuto di dover adeguare il precitato comma al rilievo formulato dal MIUR ed al decreto ministeriale n. 509/1999 eliminando semplicemente le parole «nel regolamento didattico di Ateneo o»; Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche allo statuto di autonomia; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996, e modificato con decreti rettorali n. 964 del 7 ottobre 1998, n. 1450 del 4 ottobre 2000 e n. 306 del 4 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 242 del 16 ottobre 1998, n. 244 del 18 ottobre 2000 e n. 102 del 4 maggio 2001, e' modificato agli articoli numeri 11, 12, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 e 51 nonche' eliminato l'allegato contenente le denominazioni delle facolta' e dei corsi di studio. Tali modificazioni si riportano integralmente nel testo annesso al presente decreto e del quale costituisce parte integrante. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 19 febbraio 2004 Il rettore: Cannata |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE Statuto TITOLO I Disposizioni generali Art. 11. Autonomia regolamentare 1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari. 2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 della legge n. 168/1989 sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 12. Regolamento generale di Ateneo 1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'. In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina: a) le modalita' per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonche' quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali; b) le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali; c) le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie; d) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento; e) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'amministrazione centrale e periferica in conformita' a quanto previsto nel presente statuto. 2. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all art. 22 del presente Statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta' e di dipartimento, nonche' il consiglio degli studenti per quanto di competenza. 3. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione, nonche' il consiglio degli studenti per quanto di competenza. TITOLO II Organi di ateneo Capo I Organi di governo Art. 22. Senato accademico - Composizione Il senato accademico e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore vicario; c) i presidi di facolta' e i direttori di strutture equiparate ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del presente statuto; d) i direttori dei dipartimenti e dei centri equiparati ai dipartimenti con decisione del senato accademico su parere del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 47, comma 7; e) il direttore amministrativo, con voto consultivo; limitatamente alle modifiche del presente Statuto e all'approvazione del regolamento di cui all'art. 12 del presente Statuto, la composizione del senato accademico e' integrata con: f) due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Universita' del Molise indicati nel regolamento didattico di Ateneo; g) una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facolta'; questa rappresentanza dovra' in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il senato accademico; h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. I componenti eletti durano in carica un triennio accademico, salvo quelli di cui alla lettera g) che durano in carica un biennio accademico. Art. 25. Consiglio di amministrazione - Composizione 1 - Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) il pro-rettore vicario; c) il pro-rettore, con voto consultivo; d) il direttore amministrativo; e) quattro rappresentanti dei professori di I fascia; f) quattro rappresentanti dei professori di II fascia; g) quattro rappresentanti dei ricercatori; h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; i) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione; l) il presidente della regione Molise o un membro designato dall'Ente stesso; m) il presidente della provincia di Campobasso o un membro designato dall'Ente stesso; n) il presidente della provincia di Isernia o un membro designato dall'Ente stesso; o) il sindaco di Campobasso o un membro designato dallo stesso comune; p) il sindaco di Isernia o un membro designato dallo stesso comune; q) il presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio o un membro designato dall'Ente stesso; r) un membro designato dal C.N.E.L.; s) un membro designato dal Ministero competente per l'Universita'; t) un membro designato dal CNR; u) il direttore regionale delle entrate o un membro designato dalla stessa Direzione regionale delle entrate; v) subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio e per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato - fino ad un massimo di tre - che concorra alle spese di funzionamento dell'Universita', con fondi non finalizzati a specifiche attivita', con un contributo annuo non inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere e) e f) e' alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera v). Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare anche i revisori dei conti. 2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla l) alla v) non devono avere con l'Universita' rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Universita' del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del consiglio. 3. I componenti di cui alle lettere e), f, g), h) e i) sono eletti secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo. I componenti eletti durano in carica un triennio accademico salvo quelli di cui alla lettera i) che durano in carica un biennio accademico. 4. Al fine della determinazione del numero legale, per la validita' delle adunanze, si tiene conto dei rappresentanti degli enti di cui alle precedenti lettere l), m), n), o), p), q) e u) soltanto se intervengono all'adunanza. Si opera con le stesse modalita' anche per la determinazione del quorum funzionale quando e' richiesta una maggioranza qualificata. Non vengono computati nel numero legale per la validita' delle adunanze gli assenti che siano giustificati per motivi di interesse pubblico quali incarichi della stessa o di altra pubblica amministrazione. Capo II Altri organi di Ateneo Art. 28. Nucleo di valutazione 1. L'Universita' istituisce il nucleo di valutazione, che ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza delle strutture scientifiche e didattiche dell'Universita', nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse. 3. Il nucleo e' composto di cinque esperti, anche esterni all'Universita', nominati dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico. 4. Il nucleo non ha potere di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture dell'Universita'. 5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 6. Il nucleo per lo svolgimento dei propri compiti, secondo le indicazioni della normativa vigente o fissate nel regolamento generale di Ateneo, acquisisce le opportune informazioni delle strutture interessate, procedendo sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, alla verifica di congruita' tra obiettivi, risorse e risultati. 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonche' nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per quanto compatibile. Art. 30. Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata 1. La delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata, e' composta dal rettore o un suo delegato, dal direttore amministrativo o un suo delegato e da due componenti del consiglio di amministrazione. 2. Puo' essere integrata di volta in volta, con finalita' di consulenza, da dirigenti, responsabili delle strutture tecniche interessate e funzionari competenti nelle materie di volta in volta trattate. Art. 31. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo. In particolare, spetta al consiglio degli studenti: a) curare l'informazione degli studenti attraverso opportuni strumenti; b) esprimere pareri, entro congrui termini stabiliti dal rettore, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; c) formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Universita'; d) proporre programmi per lo svolgimento di attivita' culturali degli studenti; e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti. 2. Il consiglio degli studenti e' composto da: a) tre membri eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Universita' dagli stessi rappresentanti; b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.) in numero non superiore a due; c) un membro per ciascuna facolta' eletto tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta' dagli stessi rappresentanti; d) dieci membri eletti a suffragio universale diretto tra studenti che non ricoprono altre cariche nell'Ateneo, di cui almeno uno per ogni facolta'. Il consiglio elegge un presidente tra i suoi membri secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma seguente. I criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio degli studenti sono fissati nel regolamento del consiglio degli studenti che e' deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e' sottoposto al controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame da parte del senato accademico. Il consiglio degli studenti e' convocato dal suo presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno sette dei suoi membri. 3. Il consiglio degli studenti e' nominato con decreto del rettore e dura in carica due anni accademici. 4. Il consiglio di amministrazione garantisce, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, adeguate forme di sostegno, in particolare mediante lo stanziamento di un apposito fondo, allo svolgimento delle attivita' del consiglio degli studenti. TITOLO III Strutture didattiche, scientifiche e di servizio Capo I Strutture didattiche Art. 32. Strutture didattiche 1. Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono, nell'ordine: a) le facolta' o i centri equiparati a norma del successivo comma 4; b) le classi di corso di studio; c) i corsi di studio articolati in corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di master universitario. 2. L'organizzazione e le funzioni delle strutture didattiche sono disciplinate dal presente Statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo ove cola' non previsti. 3. L'istituzione, attivazione, disattivazione ed afferenza delle strutture didattiche ad una specifica facolta' e' regolata da norme incluse nel regolamento didattico d'Ateneo. 4. Sono equiparate alle facolta' le strutture di organizzazione e gestione della didattica, nelle quali si svolgono corsi di studio, dotate di potere programmatorio e decisionale che operano concretamente per l'ottimizzazione delle risorse docenti dell'Ateneo, istituite, di norma con carattere provvisorio, con la procedura dettata per le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, secondo i criteri previsti dal successivo art. 33. Art. 33. Facolta' 1. La facolta' programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attivita' didattiche della facolta' si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti. 2. La facolta' e' la struttura di appartenenza del personale docente e ricercatore. 3. La facolta' promuove altresi' iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunita' nazionale e internazionale. 4. Le facolta' dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al regolamento didattico di Ateneo. Nello stesso regolamento puo' essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, nonche' strutture o centri equiparati a tutti gli effetti alle facolta' ai sensi del comma 4 del precedente art. 32. Tali strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la cui composizione e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e le cui funzioni sono disciplinate dal successivo art. 36. La figura del direttore della struttura o centro equiparati alla facolta' e' disciplinata dal successivo art. 35, comma 1 e 4, sulla figura del preside di facolta'. Le facolta' possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento e tutorato. 5. Il regolamento didattico d'Ateneo puo' attribuire, oltre a quelle riportate nel presente Statuto, altre funzioni specifiche ai consigli di facolta' e ai consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite. 6. Qualora i corsi di studio siano istituiti di intesa fra diverse facolta', le competenze sulla organizzazione della didattica dei consigli di facolta' sono delegate ad un apposito consiglio di corso di studio che sara' composto secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. Art. 37. Consiglio di facolta' - Composizione 1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta'; b) da una rappresentanza dei ricercatori universitari appartenenti alla facolta' in numero pari alla meta' dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti; c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta' nella misura di cinque per le facolta' con meno di tremila iscritti, di sette per le facolta' con piu' di tremila iscritti, in ogni caso non puo' essere inferiore al 15% del numero dei componenti dell'organo; la rappresentanza studentesca dura in carica due anni accademici; d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta', costituita da un rappresentante per facolta' con meno di cinquanta unita' di personale docente e tecnico-amministrativo e due negli altri casi; la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni accademici. 2. Nella prima riunione il consiglio di facolta' promuove il procedimento per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettera c) e d) del precedente comma. 3. Il regolamento della facolta', deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del consiglio di facolta' per quanto non regolato dal presente Statuto e dal regolamento generale di Ateneo. 4. Il regolamento generale di Ateneo ed i regolamenti di facolta' disciplinano la partecipazione limitata alle varie componenti in rapporto alle materie trattate. 5. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facolta' si riducano ad un numero inferiore a tre per i professori di prima fascia e a due per i professori di seconda fascia, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o piu' docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione della composizione minima del consiglio di facolta'. Art. 39. Corsi di studio 1. I corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento didattico d'Ateneo. 2. Nelle facolta' con piu' corsi di studio l'organizzazione didattica puo' essere demandata ai singoli consigli di corso di studio. Il consiglio di corso di studio coincide con il consiglio di facolta' qualora nelle facolta' sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di corso di studio interfacolta' o interateneo. 3. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio. 4. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attivita' didattica, propone al preside della facolta' le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. 5. Il Presidente e' eletto da tutti i componenti del consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Puo' essere eletto presidente un professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccolga almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia a tempo pieno puo' essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. 6. Il presidente puo' designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia puo' essere designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia. 7. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio in particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio: a) la programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dal regolamento di facolta'; b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio; c) la proposta al consiglio di facolta' di attivazione e disattivazione di insegnamenti; d) ogni altro compito delegato dalla facolta' secondo le norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo; e) la formulazione al consiglio di facolta' di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo. 8. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell'organo, con un numero minimo di due unita'. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla facolta' di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il preside della facolta' puo' partecipare alle sedute del consiglio di corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale. 9. La facolta' puo' deliberare l'istituzione di un unico consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine e' necessario che nel curriculum della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale. Art. 40. Scuole di specializzazione 1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta delle facolta' e dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente sull'ordinamento universitario e del presente statuto. 2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola, salvo diversamente previsto da specifica disciplina. 3. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola; e' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia puo' essere eletto un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. 4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel regolamento generale di Ateneo. 5. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo. Art. 42. Attivita' di formazione finalizzata L'Universita', previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico, puo' deliberare, anche in attuazione dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'organizzazione di: a) corsi di perfezionamento post-lauream; b) corsi di aggiornamento e formazione professionale; c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche; d) altre attivita' formative certificate. Tali attivita' sono disciplinate in appositi regolamenti e sono affidate dal senato accademico, di norma, alla vigilanza didattico-scientifica della struttura proponente. La gestione amministrativa e' attribuita ad un apposito centro di spesa. Le attivita' soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni. L'Universita' rilascia attestati sulle attivita' svolte nei corsi in precedenza indicati. Capo II Dipartimenti Art. 46. Organi del dipartimento Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta. 1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di questi organi; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, nell'ambito del dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente. Il direttore puo' designare un professore di ruolo a tempo pieno come direttore vicario che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento il quale si assumera' le responsabilita' degli atti sottoscritti. 2. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e nominato con decreto del rettore. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia a tempo pieno puo' essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. 3. Il direttore dura in carica tre anni accademici. 4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il segretario amministrativo designa un sostituto in caso di sua assenza o impedimento. 5. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo e programmazione delle attivita' del dipartimento. Il consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore alle scadenze previste dal regolamento di dipartimento o quando ne ravvisi l'opportunita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e dal segretario amministrativo che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. La rappresentanza del personale tecnico- amministrativo dura in carica tre anni accademici; la rappresentanza dei dottorandi dura in carica due anni accademici. 6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalita' per la loro elezione, nonche' il funzionamento del consiglio sono contenute nel regolamento del dipartimento. 7. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore, delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento, ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di dipartimento. 8. La giunta e' composta dal direttore del dipartimento, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con voto deliberativo sulle materie attinenti alla gestione del personale, dal segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. Puo' partecipare, altresi', il direttore vicario con voto consultivo. Le modalita' di elezione dei componenti della giunta sono contenute nello specifico regolamento di dipartimento. Capo III Centri di ricerca, strutture di servizio e biblioteche Art. 47. Centri di ricerca e strutture di servizio 1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo puo' istituire centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e servizio, anche per attivita' formative. 2. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, puo' deliberare sulla istituzione di centri interdipartimentali di ricerca che abbiano per finalita' attivita' di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgano piu' dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature. 3. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, puo' deliberare sulla istituzione di centri di servizio di Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire servizi di particolare complessita' concernenti l'amministrazione dell'Universita' ovvero strutture didattiche e scientifiche. 4. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, puo' deliberare sulla istituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali che abbiano per finalita' attivita' di ricerche e servizi di particolare complessita' e di interesse esteso a piu' strutture scientifico-didattiche. 5. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, puo' deliberare sulla istituzione di centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e di servizio, d'intesa con altre Universita'. 6. I centri possono svolgere attivita' formative di cui ai precedenti articoli 40 e 42. 7. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 8. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e le strutture di ricerca e didattiche interessate, puo' istituire, di norma con carattere di temporaneita', centri di ricerca o di servizio, anche per sedi distaccate, equiparati ai dipartimenti anche per gli effetti di cui alla lettera h), comma 1 del precedente art. 22 . Tali centri saranno disciplinati dagli articoli 44, 45 e 46 del presente Statuto senza tener conto dei limiti numerici previsti in tali articoli. A tali centri dovra' afferire un congruo numero di docenti e ricercatori, anche non in via esclusiva, da stabilire con decisione del senato accademico. Art. 48. Sistema bibliotecario e museale di Ateneo 1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inseribili funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali. Costituiscono centri di responsabilita' amministrativa al fine del controllo di gestione. 2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e al personale tutto dell'Ateneo, nonche', secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti. 3. Le biblioteche sono, inoltre, dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica. 4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola nella biblioteca centrale e in eventuali biblioteche di facolta' e/o dipartimenti. 5. L'articolazione del sistema bibliotecario di Ateneo ed i relativi criteri di organizzazione vengono definiti nel regolamento generale di Ateneo. 6. Il sistema bibliotecario di Ateneo dispone di risorse umane e strutturali oltreche' di risorse finanziarie, assegnate dal consiglio di amministrazione, gestite secondo modalita' definite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 7. Il direttore di ciascuna struttura bibliotecaria e' nominato dal rettore. Tale carica e' affidata a funzionari dell'area delle biblioteche. 8. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua proprieta', partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati. TITOLO IV organizzazione amministrativa Art. 49. Principi generali L'Universita' conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita', imparzialita' e trasparenza di gestione nonche' valutazione dei risultati, valorizzando la professionalita' e responsabilita' del personale tecnico-amministrativo. Art. 51. Autonomia delle strutture Le strutture centrali e periferiche sono istituite in conformita' a quanto disposto dal presente statuto e sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo e dai rispettivi regolamenti interni. Alle predette strutture viene riconosciuta autonomia piena o parziale che e' attuata secondo le modalita' e nei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. La piena autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio e' accordata ai dipartimenti. Ai centri interdipartimentali, ai centri di servizio e ad eventuali strutture assimilabili viene applicato il regime definito all'atto della loro istituzione. L'autonomia parziale e' riconosciuta alle presidenze di facolta', che costituiscono centri di costo. |
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