Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2004
Revoca del decreto 19 giugno 2002 relativo al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; .Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnicoscientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 31496, con il quale la ditta «Cooperativa Terremerse S.c.r.l.», con sede legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Ca' del Vento n. 21, e' stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo n. 300/1999;
Vista l'istanza presentata in data 19 marzo 2003 con la quale la ditta in questione ha chiesto la revoca del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;
Decreta:
Articolo unico
1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta Cooperativa Terremerse S.c.r.l., con sede legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Ca' del Vento n. 21, con decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 31496, e' revocato.
2. Il decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 31496, di cui al comma 1 e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2004.
Il direttore generale: Abate
 
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