Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRIESTE
DECRETO RETTORALE 1 marzo 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;
Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanze del 2 marzo 2000, 12 marzo 2003 e 24 giugno 2003, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanze del 7 settembre 2001 e 19 giugno 2003;
Vista la deliberazione del senato accademico di data 20 gennaio 2004, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione, adunanze del 25 settembre 2001 e 27 giugno 2003, e' stata approvata la modificazione dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 22, comma 1 dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, relativi rispettivamente alla composizione del senato accademico e del consiglio di facolta';
Vista la nota rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 2849, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR delle deliberazioni del senato accademico del 20 gennaio 2004 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 2001 e del 27 giugno 2003 di approvazione delle succitate modifiche;
Preso atto che il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR con nota datata 11 febbraio 2004, prot. n. 257, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modificazioni;
Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste;
Decreta:
1. E' approvata la modifica all'art. 9, comma 1, dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue: art. 9, comma 1 - Il senato accademico/composizione:
«1. Il senato accademico e' composto da: il rettore, presidente; il direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i presidi delle facolta'; un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma 3; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quattro rappresentanti degli studenti.».
2. E' approvata la modifica all'art. 22, comma 1, dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue: art. 22, comma 1 - Il consiglio di facolta':
«1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta' nonche' dai ricercatori; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta' nella misura di cinque per le facolta' con non piu' di duemila iscritti e di sette per le facolta' con piu' di duemila iscritti, integrata, nel solo consiglio della facolta' di medicina e chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione.».
3. Le summenzionate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.
4. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR per conoscenza.
Trieste, 1° marzo 2004
Il rettore: Romeo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone