Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario)
A.N.A.S.
PROVVEDIMENTO 3 marzo 2004
Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza dell'ANAS S.p.A. sottratti al diritto di accesso.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS - Ente nazionale per le strade emessa in data 15 dicembre 2000;
Udito il parere della Commissione per il diritto di accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento individua in conformita' con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'ANAS S.p.A., o comunque rientranti nella relativa disponibilita', sottratti all'accesso, in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
 
Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di
terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per i richiedenti la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso:
a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale, qualora contengano notizie riservate nel senso specificato dall'art. 8, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992;
b) accertamenti medico-legali dei dipendenti e relativa documentazione;
c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
d) documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese, comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; per quanto attiene ai dipendenti sono sottratti all'accesso i soli documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio la cui conoscenza possa portare alla rilevazione di fatti personali;
e) documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari.
 
Art. 3. Categorie di atti o documenti soggette a differimento dal diritto di
accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette al differimento dall'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) gli atti, i verbali e le proposte delle commissioni di gara fino a pubblica lettura;
b) documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilita' dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonche' rapporti e denunce agli organi giudiziari, per tutta la durata dell'attivita' istruttoria, fatti salvi i provvedimenti giudiziari;
c) documenti concernenti l'istruzione dei ricorsi prodotti dal personale dipendente, per tutta la durata dell'attivita' istruttoria;
d) documenti attinenti ai provvedimenti di sospensione, trasferimento per incompatibilita' ambientale, dispensa dal servizio, risoluzione del rapporto di lavoro, fino alla conclusione del relativo procedimento.
 
Art. 4.
Esclusioni del diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'ANAS S.p.A. detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
 
Art. 5.
Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'ANAS S.p.A. verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalita' e forme del presente regolamento.
 
Art. 6.
Pubblicita'

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ulteriori forme di pubblicita' possono essere stabilite dall'ANAS S.p.A. sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.
Roma, 3 marzo 2004
Il presidente: Pozzi
 
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