Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 marzo 2004 |
Riconoscimento al sig. Bannwart Martin di titolo di studio estero quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Bannwart Martin, nato a Solothurn (Svizzera) il 3 novembre 1970, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico licentiatus philosophiae conseguito presso l'Universita' di Berna il 31 ottobre 1997; Preso atto altresi' che ha frequentato e concluso un corso di formazione post lauream in psicoterapia presso l'Universita' di Berna da aprile 1999 ad aprile 2003; Considerato che ha conseguito nel dicembre 2000 il titolo di psicologo FSP rilasciato dalla Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi, e nel giugno 2003 il titolo di psicologo specialista in psicoterapia FSP rilasciato dalla stessa Federazione; Considerato inoltre che il richiedente ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 novembre 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto comunque, che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Ritenuto peraltro che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Bannwart Martin, nato a Solothurn (Svizzera) il 3 novembre 1970, cittadino svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova, ove oggetto di scelta del richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) teorie e tecniche dei tests; 2) principi di deontologia professionale. Roma, 1° marzo 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso una struttura pubblica. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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