IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro della politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e Province autonome; Visto decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visti i decreti di declaratoria di avversita' atmosferiche del 18 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, del 29 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003; Visto il decreto 1° settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2003 n. 208, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 in provincia di Bari; Vista la nota 11 febbraio 2004 con la quale la regione Puglia chiede di inserire alcuni Comuni della provincia di Bari tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 1° settembre 2003; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' delle gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 in provincia di Bari, di cui al decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse, e' estesa ai comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Turi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto, con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali con i decreti di declaratoria del 18 settembre 2003 e del 29 ottobre 2003 richiamati nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2004 Il Ministro: Alemanno |