Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 2 febbraio 2004 |
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 1° maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visti i decreti di declaratoria di avversita' atmosferiche del 1° settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre e del 29 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003; Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256. Frosinone: siccita' dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei comuni di Alatri, Anagni, Aquino, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Serrone, Villa Santa Lucia; con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 29 ottobre 2003 richiamato nelle premesse. Latina: siccita' dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d-bis) e art. 3, comma 2-bis) nel territorio dei comuni di Aprilia, Bassiano, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina; con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse; Rieti: siccita' dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere a), b)e art. 3 comma 2-bis), nel territorio dei comuni di Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Configni, Forano, Frasso Sabino, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone; Roma: siccita' dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b)e art. 3, comma 2-bis), nel territorio dei comuni di Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cerveteri, Ciciliano, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Formello, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Guidonia Montecelio, Labico, Lanuvio, Lariano, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Manziana, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Montecompatri, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Riano, Rignano Flaminio, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roma, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Santa Marinella, Saracinesco, Segni, Tivoli, Tolfa, Trevignano Romano, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Zagarolo; con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse; Viterbo: siccita' dal 1° febbraio 2003 al 30 settembre 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d-bis) e art. 3, comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale, con l'esclusione dei territori e delle colture danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali con il decreto di declaratoria del 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2004 Il Ministro: Alemanno |
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