Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 marzo 2004, n. 63 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Universita' ed in materia di titoli equipollenti. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Universita' ed in materia di titoli equipollenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2686): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Moratti) il 15 gennaio 2004. Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 15 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 20 e 21 gennaio 2004. Esaminato dalla 7ª commissione il 20, 22 e 27 gennaio 2004, 3 e 4 febbraio 2004. Esaminato in aula il 5, 10 febbraio 2004 e approvato l'11 febbraio 2004. Camera dei deputati (atto n. 4696): Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 12 febbraio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XI e XIV. Esaminato dalla VII commissione il 20 e 24 febbraio 2004. Esaminato in aula il 24 febbraio 2004 e approvato il 26 febbraio 2004. Avvertenza: Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2004, N. 2
All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole "proporzionalmente all'impegno orario assolto," sono inserite le seguenti: "tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,". All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148". |
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