Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2003 |
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2002, concernente istituzione della struttura di missione per il supporto della delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocita' tra Torino e Lione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto costitutivo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002; registro n. 11, foglio n. 155, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una struttura di missione con il compito di fornire il supporto organizzativo alla Delegazione italiana nella Commissione intergovernativa per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione; Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2002 che prevede la possibilita' di conferire non piu' di un incarico individuale ad un esperto di provata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ravvisata la necessita' di aumentare, nei limiti delle disponibilita' delle spese di funzionamento, il numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2002 di cui alle premesse e' sostituito dal seguente: «4. Nei limiti delle disponibilita' delle spese di funzionamento, possono essere conferiti non piu' di tre incarichi individuali ad esperti di provata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». |
| Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i fondi stanziati sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilita' n. 1 - Segretariato generale - capitolo n. 158. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 12 dicembre 2003 p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 277 |
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