Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 febbraio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Alwair Laial di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Alwair Laial, nata il 21 maggio 1973 a Belfast (Gran Bretagna), cittadina inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere chimico conseguito in Siria come attestato dall'Ordine degli ingegneri di Homs (Repubblica araba siriana) cui la richiedente risulta iscritta dal 2 gennaio 1998, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la sig.ra Alwair e' in possesso del diploma di laurea in ingegneria chimica conseguito presso la Universita' «Al Baath» di Homs (Repubblica araba siriana) in data 1° settembre 1997;
Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in ingegneria chimica, presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma il 22 marzo 2001;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nella seduta sopra indicata nonche' nella nota in atti datata 26 gennaio 2004;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Alwair Laial, nata il 21 maggio 1973 a Belfast (Gran Bretagna), cittadina inglese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 febbraio 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale.
 
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