Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 24 dicembre 2003, n. 399 |
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, triennio 1998-2000. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attivita' tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1985, del 22 giugno 1987, n. 575, del 31 dicembre 1992, n. 583, e del 29 maggio 1998, n. 226, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 97 del 24 aprile 1985, n. 42, del 20 febbraio 1988, nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 e nel supplemento ordinario n. 121/L alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, con i quali e' stata emanata la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al predetto personale navigante, avente validita' fino al 31 dicembre 1997; Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, e' necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unita' sanitarie locali per il triennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali del 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575, 31 dicembre 1992, n. 583, e 29 maggio 1998, n. 226, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270; Considerato che in data 18 febbraio 2003 e' stata raggiunta un'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i suddetti rapporti libero-professionali per il triennio 1998-2000 in conformita' alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta un presumibile maggior onere complessivo di euro 358.000,00; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003 che ha attribuito alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la competenza in materia di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 25 luglio 2003; Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 20899 in data 28 novembre 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1998-2000, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 224
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 dicembre. 1978, n. 833, concerne «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della Sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale: «Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi. Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' provvedono: a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9. Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale. Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilinente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL. Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale. Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.». «Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal l° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita' sanitarie locali. Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.». - Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517: «7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio, n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n. 229/1999, sottoscritto il 9 marzo 2000». - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978, reca: «Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 28 ottobre 1976.». - Per il testo dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi alle note alle premesse.
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| ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 18 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della Salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva. 3. Il presente regolamento ha validita' per il periodo 1 ° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000. Art. 2 - Conferimento dell'incarico Art. 2 Conferimento dell'incarico 1. II Ministero della salute, qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in localita' gia' sede di medico fiduciario, ne da' notizia tramite il competente ufficio SASN mediante avviso da pubblicare, per almeno quindici giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica dell'ufficio SASN, territorialmente competenti in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. La notizia e' altresi' comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente accordo e ali' Ordine provinciale dei medici competente per territorio. 2. I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 3. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale; devono risiedere nel luogo in cui l'incarico deve essere svolto ed ivi avere disponibilita' d'idoneo ambulatorio. 4. Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 3. 5. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione del punteggio: A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo: p.10) 1. diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode p.1.00 2. diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p.0,50 3. diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p.0,30 4. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica o spaziale: per ciascuna specializzazione p.3,00 5. specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza: p.2,00 6. specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza: p.0,50 7. iscrizione nell'albo professionale: per ogni anno d'iscrizione: p.0,20 8. attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art.2, comma 2, del decreto legislativo n.256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n.368/99 p.2,00 B - Titoli di servizio (punteggio massimo p.35) 1. attivita' di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita': p.0,50 2. attivita' di sostituzione del medico generico fiduciario, del medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita': p.0,40 3. attivita' di medico fiduciario generico di controllo o di medico specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita': p.0,30 4. attivita' di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita': p.0,05 5. attivita' di medicina generale a rapporto convenzionale con il S.S.N., ai sensi del d.p.r. 270 del 28/07/2000: per ogni mese di attivita': p.0,05 6. attivita' di servizio svolta come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita': p.0,05 7. Servizio militare di leva in qualita' di ufficiale medico di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attivita': p.0,05 8. Per mese di attivita' si intende anche ogni frazione di mese superiore a quindici giorni continuativi. C - Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p.5) 6. Le pubblicazioni e i titoli non valutabili nel precedente comma, nonche' il curriculum formativo e professionale (partecipazione a convegni, congressi, seminari ecc.) saranno valutati per un punteggio massimo di 5 punti. 7. Nel caso che due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. 8. Completata la fase di cui al precedente comma, l'Ufficio SASN trasmette, quindi, al competente Ufficio della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, i verbali delle operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al conferimento dell'incarico. 9. Il suindicato Ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore della predetta Direzione generale. 10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 3 ed il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda. 11. La graduatoria ha validita' annuale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico che avverra' con le stesse modalita' previste dal 1 comma del presente articolo. 12. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui ai comma precedenti, l'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, puo' proporre al Direttore della Direzione Generale delle prestazioni sanitarie e medico legali di conferire un incarico provvisorio di medico fiduciario all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base dei criteri previsti dal comma 2 del presente articolo. Se concorda con tale proposta, il Direttore Generale conferisce l'incarico provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo. 13. In caso di necessita', nell'ambito aeroportuale l'attivita' medico-legale puo' essere esercitata dal Centro di pronto soccorso, previa apposita autorizzazione del Direttore generale della Direzione delle prestazioni sanitarie e medico legali. Tale attivita' e' limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio d'inidoneita' e/o del giudizio definitivo, con il rilascio della relativa certificazione ai fini medico-legali. 14. Fermo restando quanto previsto con decreto del Ministero della sanita' del 27 maggio 1987 n. 322, recante "disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al medico ritenuto piu' idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui al precedente comma 2, abbiano presentato domanda agli uffici SASN competenti. 15. Ai medici di cui al presente comma, si applicano, per la parte compatibile, le norme della presente convenzione. 16. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo puo' essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto del ministero del lavoro e delle previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Art. 3 Incompatibilita' 1. L'incarico di medico fiduciario non puo' essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) sia titolare di un rapporto libero professionale convenzionale che lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in un luogo diverso dal proprio ambulatorio, che non consenta l'espletamento dell'incarico di medico fiduciario; d) fruisca del trattamento ordinario o di invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto del 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) svolga attivita' specialistica in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale o il Ministero della salute; f) sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia qualsiasi rapporto di interesse con case di cura convenzionate o industrie farmaceutiche; g) operi in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; h) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; i) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute sentita la commissione di cui al successivo art. 8 (commissione paritetica) per particolari situazioni. Art 4 Compiti 1. Il medico incaricato ai sensi della presente convezione svolge i seguenti compiti: A) PER IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, LIMITATAMENTE ALLE SITUAZIONI E DURANTE I PERIODI IN CUI E' ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE: prestazioni medico - chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e/o in rada; richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio; proposte di ricovero e/o di cure termali; prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici; visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano; aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione all'assistito; esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero vaccinoprofilassi); attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti; tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti; trasmissione entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli. B) PER TUTTO IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE: giudizio di idoneita' o inidoneita' al lavoro; descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta del SASN competente; accertamento dell'idoneita' psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni; visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione dell'ufficio SASN competente; visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio SASN competente ; redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti; trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione medico - legale; visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987, n.322. C) PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) CHE SEGUONO IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'IMBARCO: prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici; richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio; proposte di ricovero; prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici; esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero vaccino profilassi); trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente degli atti necessari a fini epidemiologici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli. 2. Il medico svolge le altre eventuali attivita' che, nell'ambito della peculiarita' della funzione e del rapporto fiduciario, vengono richieste dal ufficio SASN competente. 3. Il medico assicura, altresi', i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28/07/2000, compatibili con il presente accordo, nonche' le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato "D" dello stesso accordo. Art. 5 Obblighi del medico 1. Il medico e' tenuto a prestare la propria attivita' professionale con le modalita' previste dagli articoli 31 e 33 del vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente convenzione. 2. Il medico, altresi' e' tenuto a comunicare immediatamente all'ufficio SASN competente ogni variazione attinente alla propria posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di medico fiduciario. 3. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attivita' medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; pertanto, le stesse, di norma, devono essere soddisfatte nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta, invece, viene recepita dopo le ore 10, la visita dovra' essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attivita' ambulatoriale. Nel caso che la richiesta di visita preventiva d'imbarco non venga recepita dal medico fiduciario, l'assistenza medico generica assicurata dai servizi di continuita' assistenziale e di assistenza primaria del Servizio sanitario nazionale e' sostitutiva, eccezionalmente, dell'attivita' medico legale di competenza del medico fiduciario, salvo convalida successiva. 4. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dell'ambulatorio devono essere comunicati all'ufficio SASN competente. 5. Il medico deve utilizzare il previsto modulario per tutte le certificazioni, proposte e prescrizioni. 6. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico. 7. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti puo' comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre al recupero delle eventuali somme erogate dal Ministero della Salute per prestazioni non spettanti. Art. 6 Sostituzioni 1. Il medico che si trovi nella temporanea impossibilita' di espletare i compiti connessi al suo incarico e' obbligato a darne tempestiva comunicazione all'ufficio SASN competente, direttamente o tramite le strutture periferiche dello stesso ufficio, specificandone i motivi e la prevedibile durata e segnalando il nominativo del collega di sua fiducia che lo sostituisce. 2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non puo' farsi sostituire per piu' di sei mesi nell'arco di un anno, salvo autorizzazione del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo art. 8. 3. Nei casi di sospensione di cui al successivo art. 7, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio SASN del Ministero della salute. 4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto. 5. Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'art.3 del presente regolamento. Art. 7 Cessazione e sospensione dall'incarico 1. L'incarico regolato dalla presente convezione cessa: a) per compimento del 65 anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 15-nonies del decreto legislativo n.229/99, che e' facolta' del medico fiduciario di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65°anno di eta', in applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 503cdel 1992; b) per insorgenza di un motivo di incompatibilita', di cui all'art.3 del presente accordo; c) per decadenza ai sensi del successivo art. 9 comma 6; d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione; e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; f) per incapacita' fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato, della provincia di residenza del medico. g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio SASN con preavviso di almeno trenta giorni. 2. Per mutate esigenze di servizio il Ministero della Salute, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo articolo 8, puo' dar luogo a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno un mese. 3. Il medico e' sospeso dall'incarico nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare. 4. Nel predetto caso la ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Ministero della salute, entro trenta giorni, dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente comma 3, previo parere della commissione di cui all'art.8 della presente convenzione. 5. In caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio, il rapporto puo' essere sospeso con provvedimento del Direttore Generale delle Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali. Contro il provvedimento e' ammesso ricorso in opposizione al Direttore Generale medesimo che decide, con il parere della commissione di cui all'art. 8, entro 60 giorni dalla richiesta di riammissione. 6. Nel caso di recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto, l'incarico puo' essere revocato con provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, sentita la commissione paritetica. Art. 8 Commissione paritetica 1. Presso il Ministero della salute e' istituita con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, una commissione paritetica composta da: a) quattro funzionari del Ministero della salute; b) cinque medici fiduciari indicati dai sindacati firmatari della presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in caso di decadenza. 3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse modalita' previste dal presente articolo. 4. La commissione e' presieduta dal Direttore della Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. 5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione. 6. Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario e' sostituito dal supplente. 7. La nomina dei cinque medici fiduciari e dei relativi supplenti e' effettuata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri entro 30 giorni dalla indicazione da parte dei sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far pervenire i rispettivi nominativi alla FNOMCeO entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale. 8. La nomina da parte della FNOMCeO dei componenti della commissione paritetica ha luogo entro i termini di cui al precedente comma anche in assenza della indicazione di uno o piu' sindacati. Le indicazioni non effettuate da parte dei sindacati sono integrate dalla stessa FNOMCeO con propri rappresentanti, fino alla indicazione da parte dei sindacati aventi diritto. 9. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 10. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due sindacati firmatari. 12. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. Art. 9 Onorari 1. Gli onorari previsti dall'art.5 della disciplina approvata con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 n.226 sono rideterminati come segue: a) visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1 gennaio 1999 L. 20.800, pari ad Euro 10.74; dal 1 gennaio 2000 L. 21.100, pari ad Euro 10,90. b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1 gennaio 1999 L. 31.750, pari ad Euro 16,40; dal 1 gennaio 2000 L. 32.200, pari ad Euro 16,63. Per le visite domiciliari effettuate al di fuori della cinta urbana e' corrisposto , per l'utilizzo di autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso. c) visita a bordo di nave in rada dal 1 gennaio 1999 L. 82.250, pari ad Euro 42,48; dal 1 gennaio 2000 L. 83.400, pari ad Euro 43,07. d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1 gennaio 1999 L. 176.300, pari ad Euro 91,05; dal 1 gennaio 2000 L. 178.800, pari ad Euro 92,34. e) visita biennale dal 1 gennaio 1999 L. 41.100, pari ad Euro 21,23; dal 1 gennaio 2000 L. 41.700, pari ad Euro 21,54. f) visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi L.32.200, pari ad Euro 16,63; visite preventive d'imbarco successive alla prima L.21.100, pari ad Euro 10,90. 2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione e' richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00 di tutti i giorni e tra le 08,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e le ore 20,00 dei giorni prefestivi. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ai medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo ed aereo, a titolo di concorso forfetario nelle spese sostenute per la disponibilita' di un idoneo studio medico, per la collaborazione informatica, per il collaboratore di studio medico, per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento dell'attivita', e' corrisposta una maggiorazione di £. 1.200, pari ad Euro. 0,62 per ogni prestazione effettuata, tenuto anche conto degli ulteriori compiti previsti dal comma 3 dell'art. 31 del vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Ai fini della liquidazione degli onorari, entro il 15 di ciascun mese i medici devono, di norma, inviare all'ufficio SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistono, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio SASN. 5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta. 6. A decorrere dal 1 ° gennaio 1999 gli onorari per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4 lettera "C" ultimo comma, sono quelli previsti dall'allegato "D" all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270. 7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attivita' medico legali in favore del personale navigante la misura del compenso e' pari a L. 135.000, pari ad Euro 69,72, dal 1 gennaio 1999 e a L. 136.900, pari ad Euro 70,70, dal 1 gennaio 2000. 8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui e' titolare, al medico e' fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico, salvo ogni altra azione a norma delle leggi vigenti. Art. 10 Visite mediche domiciliari di controllo 1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della Salute o, in relazione a particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal decreto del Ministero della salute 27 maggio 1987 n. 322. 2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 12 ottobre 2000 adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia. 3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti: a) L.50.000, pari ad Euro 25,82, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale; b) L.70.000, pari ad Euro 36,15, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo; c) L.37.500, pari ad Euro 19,37, per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore; d) L. 52.500, pari ad Euro 27,11, per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore. 4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987, n. 179, e' rideterminato nella misura di L. 8000, per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo per il personale navigante. 5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e' riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde. 6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre che' l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al comma 3, lettere a) b) c) d), e' maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 5 e' sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa " passeggero" dei mezzi navali di linea, nonche' di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. 7. Per l'ipotesi di cui al precedente comma e' riconosciuto, altresi', qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di L. 45.000, pari ad Euro 23,24, rivalutate annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 dicembre 2000. 9. L'impresa di navigazione e l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero della Salute il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti. Art 11 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo a cura del Ministero della salute i medici fiduciari sono assicurati contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilita' verso terzi: L. 2.000.000.000 per sinistro, pari ad Euro 1.032.913,80; L. 1.000.000.000 per persona, pari ad Euro 516.456,90; L. 5.000.000.000 per danni a cose o ad animali, pari ad Euro 258.228,45; b) per gli infortuni: L. 1.500.000.000 per morte o invalidita' permanente, pari ad Euro 774.685,35; L. 150.000 giornaliere, pari ad Euro 77,47 per un massimo di 300 giorni all'anno per invalidita' temporanea assoluta. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di categoria firmatari del presente accordo. Art. 12 Contributo Previdenziale e per assicurazione di malattia 1. Dal 1 gennaio 1998 sugli onorari di cui al precedente art. 9, il Ministero della salute versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 13% (tredici per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per cento)a carico del Ministero della salute e il 4,875% (quattro virgola ottocentosettantacinque per cento) a carico del medico. 2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 3. Per fare fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo quanto disposto dalla legge 11 dicembre 1990, n. n.379, e' posto a carico del Ministero della Salute un onere pari allo 0,36% dei compensi lordi da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1 il ministero della Salute versa all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica. Art. 13 Medici domiciliari 1. Il presente accordo, per la parte compatibile , si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle localita' sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute. 2. I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite preventive di imbarco, urgenti, nelle ore di chiusura degli ambulatori degli uffici SASN., con le modalita' previste dall'art. 5, commi 3 e 5 del presente accordo. Art 14 Quote sindacali 1. Il Ministero della salute si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme. 2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote. 3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. Art. 15 Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali: a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco. 2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari e' esercitato con un preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni, previste dall'art.7 comma 5 del presente accordo. 4. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali, e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo; 5. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. Art. 16 Aggiornamento professionale obbligatorio 1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero della salute, e i medici che operano anche per le aziende USL in qualita' di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue. 2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico. 3. L'Ufficio SASN competente puo' riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da Universita', ospedali, Istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio Sanitario Nazionale. Art. 17 Oneri 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, valutati per gli anni 1999 e 2000 in complessive Euro 358.000,00, si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 3321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute. Norma transitoria n.1 I medici fiduciari cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in attivita' alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico dalla presente convenzione. Norma transitoria n. 2 Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 8 del presente accordo, e' confermata la commissione attualmente in carica. Dichiarazione a verbale n.1 Le parti si impegnano a rivedersi per l'aggiornamento della modulistica in uso, al fine di adeguarla alle esigenze dell'assistenza sanitaria e medico legale. Dichiarazione a verbale n.2 Le parti si impegnano a rivedersi al fine di stabilire criteri per la formazione continua dei medici fiduciari, in analogia a quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271 per i medici ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Dichiarazione a verbale n.3 Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilita' di estendere la copertura assicurativa, di cui all'art. 11 del presente accordo, anche alle spese legali sostenute dal medico per fatti inerenti l'attivita' svolta per conto del Ministero, nei procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso. Dichiarazione a verbale n.4 Le eventuali altre attivita' richieste al medico fiduciario ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente accordo, che comportino un maggiore onere, saranno tenute in considerazione in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, SOTTOSCRITTO IL 18 FEBBRAIO 2003.
MINISTERO DELLA SALUTE F.to Dr.ssa Magda FOSSATI
S.NA.ME.SASN F.to Dr. Stefano ALIOTTTO (Sindacato nazionale medici F.to Dr.ssa Graziella GIGLIO servizio assistenza sani- F.to Dr. Salvatore MASSA taria naviganti) F.to Dr. Giovanni ILARI
SNAMI F.to Dr. Gennaro CAIFFA (Sindacato nazionale au- tonomo medici italiani)
FIMMG F.to Dr. Bruno PALMAS (Federazione italiana medici medicina generale)
S.M.G. SASN F.to Dr. Tarcisio MELANDRI (Sindacato medici generici fiduciari Servizio assisten- za sanitaria ai naviganti)
Visto si approva il Ministro: Prof. Girolamo SIRCHIA |
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