Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2004, n. 37
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonche' al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998», corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2004).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Republica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
Definizioni
1. Nei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.



 
Art. 2.
Norme di coordinamento con il testo unico bancario
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9.1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti:
"h-quater) `partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) `partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'.";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.".
Art. 9.2 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.";
d) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di vigilanza.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.".
Art. 9.3 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' e' deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' nonche' degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.".
Art. 9.4 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati nell'articolo 26.".
Art. 9.5 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.".
Art. 9.6 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque e' titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne da' comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "soci" e' soppressa;
c) al comma 3, la parola: "socio" e' sostituita dalle parole: "titolare della partecipazione.".
Art. 9.7 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche ed alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.".
Art. 9.8 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.".
Art. 9.9 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.".
Art. 9.10 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione). - 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', non possono essere altresi' esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate, nonche' quelle possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse".
Art. 9.11 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.".
Art. 9.12 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali)";
b) al comma 1, le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.";
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.".
Art. 9.13 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita' prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualita' previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.".
Art. 9.14 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso le banche comunicano" sono sostituite dalle parole: "Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica" e, nel secondo periodo, le parole: "Tali societa' inviano" sono sostituite dalle parole: "Tale soggetto invia";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo puo' prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.";
d) al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le parole: ", primo periodo,".
Art. 9.15 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: "al capitale" sono soppresse;
b) nel terzo periodo le parole: "i loro azionisti" sono sostituite dalle parole: "chi detiene una partecipazione rilevante".
Art. 9.16 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.".
Art. 9.17 (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.".
Art. 9.18 (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Alla societa' finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.".
Art. 9.19 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
b) nel comma 1 le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza".
Art. 9.20 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 63 (Partecipazioni). - 1. In materia di partecipazioni in societa' finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.".
Art. 9.21 (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.".
Art. 9.22 (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.".
Art. 9.23 (Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonche' dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilita' e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.";
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa.".
Art. 9.24 (Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.".
Art. 9.25 (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.".
Art. 9.26 (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.".
Art. 9.27 (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.".
Art. 9.28 (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali, relative alla cancellazione della societa' ed al deposito dei libri sociali.".
Art. 9.29 (Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.".
Art. 9.30 (Modifiche all'articolo 96-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 96-bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;";
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19;".
Art. 9.31 (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
"b) una delle societa' del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.".
Art. 9.32 (Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.".
Art. 9.33 (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Quando presso una societa' del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.".
Art. 9.34 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.".
Art. 9.35 (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilita' in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.".
Art. 9.36 (Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza degli esponenti aziendali)";
b) al comma 1, le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.";
e) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.".
Art. 9.37 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, e' titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne da' comunicazione all'intermediario finanziario nonche' all'UIC ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.".
Art. 9.38 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'.".
Art. 9.39 (Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 9.40 (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita' e di indipendenza, l'articolo 109.".
Art. 9.41 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 129, comma 5, del decreto legislativo numero 385 del 1993, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;".
Art. 9.42 (Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.".
Art. 9.43 (Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Reati societari). - 1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.".
Art. 9.44 (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori;";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.".
Art. 9.45 (Modifiche alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo 385 del 1993). - 1. Alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo numero 385 del 1993, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Partecipazioni)".
Art. 9.46 (Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Partecipazioni in banche, in societa' finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie capogruppo.".
Art. 9.47 (Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993). - 1. All'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari).".».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) «autorita' creditizie» indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della
Comunita' europea;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non
membro della Comunita' europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) «Ministro del tesoro» indica il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in
Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(carte di credito, «travellers cheques», lettere di
credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente
che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente.
h-quater) «partecipazioni» le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) partecipazioni rilevanti: le
partecipazioni che comportano il controllo della societa' e
le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle
diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla societa'.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di
moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto
che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce
raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata
presso specifiche categorie individuate in ragione di
rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio e' consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi
del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito
od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente
consentite dalla legge, nel rispetto del principio di
tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione
degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui
emissione costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa
limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca
d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e
taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle
obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva
dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la
raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei
confronti del pubblico attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli
investitori professionali, che ai sensi del codice civile
rispondono della solvenza della societa' per le
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti
finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei
requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita'
di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono
comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni
forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione
di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi
dalle banche). - 1. Le banche, in qualunque forma
costituite, possono emettere obbligazioni, anche
convertibili, nominative o al portatore.
2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le
obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in
borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni
convertibili in titoli di altre societa' quando questi
ultimi sono quotati.
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o
convertibili in titoli di altre societa' e' deliberata
dall'organo amministrativo; non si applicano gli
articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3,
2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si
applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412.
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti
finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni
prevista dal codice civile.
5. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte
delle banche delle obbligazioni non convertibili o
convertibili in titoli di altre societa' nonche' degli
strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito
nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in
conformita' delle deliberazioni del CICR, puo'
disciplinarne le modalita' di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte
delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero
rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca
d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 14
(Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1. La Banca
d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la Direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i
requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e
sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
nell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
dell'attivita'.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e'
comunque subordinata al rispetto di condizioni
corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della
condizione di reciprocita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 20 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque e'
titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne
da' comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le
variazioni della partecipazione sono comunicate quando
superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui
comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la
controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
della societa' cui l'accordo si riferisce entro cinque
giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma
scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che
ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo'
sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo
stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
attribuito a soggetto diverso dal titolare della
partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le
modalita' delle comunicazioni previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare
l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo'
chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la
Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 28 (Norme applicabili). - 1. L'esercizio
dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
riservato alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere
agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita'
prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano
i requisiti di mutualita' previsti dall'art. 2514 del
codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con
soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei
soggetti incaricati del controllo dei conti). - 1. Il
collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia
di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una irregolarita' nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria.
A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri.
2. Il soggetto incaricato della revisione o del
controllo contabile comunica senza indugio alla Banca
d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che
possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, in giudizio con rilievi o
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca
d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo
puo' prevedere che il controllo contabile sia affidato al
collegio sindacale.
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai
soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le
societa' che controllano le banche o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e
2.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 53 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«4. Le banche devono rispettare, per la concessione di
credito in favore di soggetti a loro collegati o che in
esse detengono una partecipazione rilevante, i limiti
indicati dalla Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con
esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla
partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il
credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le
banche e chi detiene una partecipazione rilevante
rilevanti, relativi alle altre attivita' bancarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 57 (Fusioni e scissioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono
parte banche quando non contrastino con il criterio di una
sana e prudente gestione. E' fatta salva l'applicazione
delle disposizioni previste dal decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro
delle imprese del progetto di fusione o di scissione e
della deliberazione assembleare che abbia apportato
modifiche al relativo progetto se non consti
l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del
codice civile e' ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche
incorporate da altre banche, di banche partecipanti a
fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche
scisse conservano la loro validita' e il loro grado, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, a favore,
rispettivamente, della banca incorporante, della banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del
trasferimento per scissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La
Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta
cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti
indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle
banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai
sensi dell'art. 65 e in favore degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.
107.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 61 (Capogruppo). - 1. Capogruppo e' la banca
italiana o la societa' finanziaria con sede legale in
Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti
il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata
da un'altra banca italiana o da un'altra societa'
finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La societa' finanziaria e' considerata capogruppo
quando nell'insieme delle societa' da essa controllate
abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del
CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma restando la specifica disciplina
dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai
controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca
d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue
modificazioni non contrastino con la gestione sana e
prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di
direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle
componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della
stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa'
del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione
per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Alla societa' finanziaria capogruppo si applica
l'art. 52.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 62 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso la societa'
finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in
materia di requisiti di professionalita' onorabilita' e
indipendenza previste per i soggetti che esercitano le
medesime funzioni presso le banche.».
- Si riporta il testo dell'art. 70 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 70 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro,
su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto
lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche quando:
a) risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attivita' della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea
straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi
diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per
effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73.
4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla
data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo
che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca
d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura puo' essere prorogata, per un
periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto
compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non
superiori a due mesi del termine della procedura, anche se
prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura quando le relative
modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla
medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge
fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi e'
fondato sospetto che i soggetti con funzioni di
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono
arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci
che il codice civile abilita a presentare denuncia al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia,
che decide con provvedimento motivato.».
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 71 (Organi della procedura). - 1. La Banca
d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici
giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma
1, nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in
copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del
presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione
nel registro delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla
procedura.
5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli
organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio
un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri
attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli
articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 26.».
- Si riporta il testo dell'art. 72 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi
straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni ed
i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad
accertare la situazione aziendale, a rimuovere le
irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili
nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice
civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di
controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano
agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle
decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al
tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni
dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque
attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I
commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca
d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio
con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73,
commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
organi subentranti.
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai
commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, puo'
stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione
della banca. I componenti gli organi straordinari sono
personalmente responsabili dell'inosservanza delle
prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono
opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita'
contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di
controllo ed il direttore generale, nonche' dell'azione
contro il soggetto incaricato del controllo contabile o
della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito
il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della
Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di responsabilita' e
riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto
incaricato del controllo contabile per la durata della
procedura stessa.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi
indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno e'
stabilito in via esclusiva dai commissari e non e'
modificabile dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono
a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
o piu' commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza
dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del
comitato di sorveglianza per atti compiuti
nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa
autorizzazione della Banca d'Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 73 (Adempimenti iniziali). - 1. I commissari
straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione
dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il
comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi
amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia
possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari
provvedono d'autorita' a insediarsi, con l'assistenza di un
notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza
pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della
banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari,
secondo le modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso
anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria
non sia stato approvato, i commissari provvedono al
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla
situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base
delle informazioni disponibili. La relazione e'
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.».
- Si riporta il testo dell'art. 76 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 76 (Gestione provvisoria). - 1. La Banca
d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli
articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati
nell'art. 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di
assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano i
poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli
organi di amministrazione e di controllo sono frattanto
sospese. Possono essere nominati commissari anche
funzionari della Banca d'Italia. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata
superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9,
73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga
lo scioglimento degli organi di amministrazione e di
controllo a norma dell'art. 70, comma 1, i commissari
indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del
commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi
subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari
indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste
dall'art. 73, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 81 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 81 (Organi
della procedura). - 1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in
copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione
coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori). - 1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le
azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari
nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato
degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo
svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune
categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
il comitato di sorveglianza. I membri degli organi
liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano
avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla
Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e
patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del
controllo contabile o della revisione, nonche' dell'azione
del creditore sociale contro la societa' o l'ente che
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta
ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
e con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.».
- Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 92 (Adempimenti finali). - 1. Liquidato l'attivo
e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima
restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il
bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario
e il piano di riparto, accompagnati da una relazione
propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla
Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce,
anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese
dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei
redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni
tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita'.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli
interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni
dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state
proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con
sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori
provvedono al riparto o alla restituzione finale in
conformita' di quanto previsto dall'art. 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere
distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla
Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi
diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'art. 91,
comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di liquidazione delle societa' di capitali,
relative alla cancellazione della societa' ed al deposito
dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso
quello di accertamento dello stato di insolvenza, non
preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti
ai commi precedenti e la chiusura della procedura di
liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e'
subordinata alla esecuzione di accantonamenti o
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'art. 91, commi 6
e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di
liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati e
gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si
applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e
84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'art. 90, comma 2,
del presente decreto i commissari liquidatori sono
estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai
rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il
cessionario.».
- Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 94 (Esecuzione del concordato e chiusura della
procedura). - 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza
del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione
del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori
convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia
deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione
alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel
caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto
sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la
cancellazione della societa' ed il deposito dei libri
sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in
materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di
capitali.
3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente
decreto legislativo e l'art. 215 della legge
fallimentare.».
- Si riporta il testo dell'art. 96-bis del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia
effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le
succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che
abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere
ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle
succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono
altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle
succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
circolari e agli altri titoli di credito ad essi
assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al
portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri
elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal
codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione
alle quali sia intervenuta una condanna per i reati
previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato,
degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri
enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per
conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie indicate
nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di
assicurazione; degli organismi di investimento collettivo
del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo
bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta
direzione della banca o della capogruppo del gruppo
bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini
dell'art. 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto
dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che
hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria
della banca, in base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun
depositante non puo' essere inferiore a lire duecento
milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai
sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III
del presente titolo.
7. Il rimborso e' effettuato, sino all'ammontare del
controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il
termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in
circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo
complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia
stabilisce modalita' e termini per il rimborso
dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di
20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della
normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei
depositanti nei confronti della banca in liquidazione
coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla
liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti
destinatari dei rimborsi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 98 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 98 (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo
quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di
un gruppo bancario si applicano le norme del presente
titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo,
oltre che nei casi previsti dall'art. 70, puo' essere
disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una delle societa' del gruppo bancario sia stata
sottoposta alla procedura del fallimento,
dell'amministrazione controllata, del concordato
preventivo, della liquidazione coatta amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga
procedura prevista da leggi speciali, nonche' quando sia
stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al
tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa
essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o
gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo
dura un anno dalla data di emanazione del decreto del
Ministro del tesoro, salvo che sia prescritto un termine
piu' breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne
autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la
procedura puo' essere prorogata per un periodo non
superiore a un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono revocare o sostituire, anche in parte, gli
amministratori delle societa' del gruppo al fine di
realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si
rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica
al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati
hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente
ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua
del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a
sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere
l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle
societa' appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle societa' del
gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile
per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficolta'
finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione
dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti
dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia puo' disporre che sia data
notizia, mediante speciali forme di pubblicita',
dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75,
comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 99 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla
capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo
I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, puo'
essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4, siano di
eccezionale gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente
presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione
sulla situazione contabile e sull'andamento della
liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento
delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del
gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei
depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto
del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo'
prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto
l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e
6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare
nei confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo'
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3)
dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti
in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di
liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e
al secondo comma dello stesso articolo che siano stati
posti in essere nei tre anni anteriori.».
- Si riporta il testo dell'art. 100 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 100 (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo
quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo
sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del
gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le
norme del presente titolo, capo I, sezione I.
L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta alla
Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai
commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso una societa' del gruppo sia in corso
l'amministrazione controllata o sia stato nominato
l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del
codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
irregolarita' nella gestione, le relative procedure si
convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in
camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la
trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi
della cessata procedura e quelli dell'amministrazione
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre
all'amministrazione straordinaria siano soggette a
vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita
l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso
di urgenza, potra' essere fissato un termine per la
formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria e'
indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la
capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98,
comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficolta'
finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i
commissari straordinari o liquidatori della capogruppo,
possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e
con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono
triplicati.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400 vedi note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 109 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 109 (Requisiti di professionalita', onorabilita'
ed indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. Con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione,
la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
inseriti nell'elenco speciale.
4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e
4.».
- Si riporta il testo dell'art. 110 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 110 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque,
anche per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona, e' titolare di
partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne
da' comunicazione all'intermediario finanziario nonche'
all'UIC ovvero, se e' iscritto nell'elenco speciale, alla
Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono
comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere
informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di
verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma
1.
4. I diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni per le quali siano state omesse le
comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso
atto, adottati con il voto o il contributo determinanti
delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile. Per gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
l'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca
d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.».
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale). - 1. Il
Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni
dell'art. 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate
nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di
legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto legislativo.
2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale la cancellazione dall'elenco generale viene
disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da
parte della Banca d'Italia.
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato,
salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli
addebiti all'intermediario finanziario interessato e
valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni.
La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca
d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo
convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per
assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento
ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della
societa'.
5. Il presente articolo non si applica nei sensi
dell'art. 107, comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 112 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 112 (Comunicazioni del collegio sindacale). - 1.
Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero
la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario
iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i
fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri
compiti, che possano costituire una irregolarita' nella
gestione od una violazione delle norme che disciplinano
l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali fini lo
statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema
di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri.
2. (Comma abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del
pubblico). - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del
tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con
esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita' e di
indipendenza, l'art. 109.».
- Si riporta il testo dell'art. 129 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 129 (Emissione di valori mobiliari). - 1. Le
emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di
valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento
miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla
Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori
mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento
e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca
d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel
computo degli importi concorrono tutte le operazioni
relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei
dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in
Italia di valori mobiliari esteri non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla
Banca d'Italia a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantita' e le
caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e
i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca
d'Italia puo' chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti
giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se
richieste, delle informazioni integrative. Al fine di
assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato dei
valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo
termine di venti giorni, puo', in conformita' delle
deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero
differire l'esecuzione delle operazioni di importo
superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma
1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6
non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi
della partecipazione a organismi d'investimento collettivo
di tipo chiuso o aperto;
b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi
della partecipazione a organismi d'investimento collettivo
nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o
titoli rappresentativi della partecipazione a organismi
d'investimento collettivo situati in altri paesi
dell'Unione europea e conformi alle disposizioni
dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla
quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla
natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento
dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte
all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una
procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e
agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori
mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti
italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche
operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi
1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del
presente articolo.».
- Il Titolo XI del Libro V del codice civile reca:
«Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi».
- Si riporta il testo dell'art. 136 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente od indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col
voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di
controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice
civile in materia di interessi degli amministratori.».
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo,
presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo
bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel
comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le
operazioni di finanziamento poste in essere con altra
societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita'
previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca
contraente e con l'assenso della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e'
punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 206 a 2.066 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, in societa'
finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari). - 1.
L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 20, comma 2, nonche' la violazione delle
disposizioni dell'art. 24 commi 1 e 3, dell'art. 25, commi
3 e 4, dell'art. 108, commi 3 e 4, e dell'art. 110, comma
4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.164 a 51.645 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2,
fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a
tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' finanziarie capogruppo.».
- Si riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni
al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo
bancario e di intermediari finanziari. - 1. L'omissione
delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3,
primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi
1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce
indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre
anni.».



 
Art. 3.
Norme di coordinamento con il testo unico della finanza
1. Dopo l'articolo 9.47 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9.48 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;";
b) dopo il comma 6, sono aggiunti, infine:
"6-bis. Per `partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.".
Art. 9.49 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle societa' incaricate della revisione contabile presso le societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.".
Art. 9.50 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali)";
b) al comma 1, le parole: "e onorabilita'" sono sostituite dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.";
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.".
Art. 9.51 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. L'articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Requisiti di onorabilita) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni nelle SIM e nelle societa' di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al capitale delle SICAV.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla societa'. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2.
5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.".
Art. 9.52 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando cio' comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono di esercitare sulla societa';
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.".
Art. 9.53 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.";
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
"4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato.".
Art. 9.54 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio ed alle SICAV, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
b) alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
c) agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societa' di gestione del risparmio e nelle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
d) alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.".
Art. 9.55 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati nell'articolo 13;";
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14;".
Art. 9.56 (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'articolo 13;";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14;".
Art. 9.57 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 2. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'articolo 13;";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14;".
Art. 9.58 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile.".
Art. 9.59 (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.".
Art. 9.60 (Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la CONSOB.
4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si puo' dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile.".
Art. 9.61 (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 85, il comma e' abrogato.
Art. 9.62 (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "anche in seconda o in terza convocazione" sono sostituite dalle parole: "in ogni convocazione";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente.".
Art. 9.63 (Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. L'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 105 (Disposizioni generali). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle societa' italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilita' degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La CONSOB puo' con regolamento includere nel capitale rilevante categorie di azioni che attribuiscono diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della societa' che puo' avere il loro esercizio anche congiunto.".
Art. 9.64 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1, l'offerta e' promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello piu' elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni della medesima categoria; qualora non siano stati effettuati acquisti, l'offerta e' promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni previste nel medesimo comma.";
e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
"b) trasferimento delle azioni previste dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione.".
Art. 9.65 (Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea, le parole: "avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie" sono sostituite dalle parole: "avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105";
2) nella lettera b), le parole: "azioni ordinarie" sono sostituite dalle parole: "azioni previste dall'articolo 106, comma 1,";
b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.".
Art. 9.66 (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 (Offerta pubblica di acquisto residuale). - 1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
2. L'obbligo di acquisto sussiste anche per chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento in una categoria delle azioni previste dall'articolo 105, quotate in mercati regolamentati italiani. In tal caso l'offerta e' rivolta solo ai possessori di azioni della medesima categoria.".
Art. 9.67 (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.".
Art. 9.68 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.".
Art. 9.69 (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.".
Art. 9.70 (Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale.".
Art. 9.71 (Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Societa' cooperative). - 1. Per le societa' cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.".
Art. 9.72 (Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "2355" e' sostituita dalla parola: "2354";
b) il comma 4 e' abrogato;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validita' delle deliberazioni, ne' per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.".
Art. 9.73 (Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e' convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della societa', entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l'assemblea speciale e' convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione.".
Art. 9.74 (Modifiche alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. Alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo n. 58 del 1998 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)".
Art. 9.75 (Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' inserito il seguente:
"Art. 147-bis (Assemblee di categoria). - 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.".
Art. 9.76 (Modifiche alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. Alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998, nella rubrica, le parole: "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole: "organi di controllo".
Art. 9.77 (Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' od alle societa' da questa controllate od alle societa' che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.
4-ter. Lo statuto stabilisce requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti del consiglio di sorveglianza.
4-quater. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.".
Art. 9.78 (Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4.".
Art. 9.79 (Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. L'articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 150 (Informazione). - 1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite dallo statuto e con periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento.
2. L'obbligo previsto dal comma precedente e' adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Il collegio sindacale e la societa' di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.".
Art. 9.80 (Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo numero del 58 del 1998). - 1. All'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonche' chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il collegio sindacale puo' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.".
Art. 9.81 (Introduzione degli articoli 151-bis e 151-ter del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. Dopo l'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono inseriti i seguenti:
"Art. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza). - 1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.
2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.
3. Il consiglio di sorveglianza puo', previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del consiglio.
4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, puo' procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonche' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale.
Art. 151-ter (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione). - 1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.
2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.
3. Il comitato per il controllo sulla gestione puo', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del comitato.
4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, puo' procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonche' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale.".
Art. 9.82 (Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono recare danno alla societa' o ad una o piu' societa' controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' ed il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.".
Art. 9.83 (Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile.".
Art. 9.84 (Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. L'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 154 (Disposizioni non applicabili). - 1. Al collegio sindacale delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile.".
Art. 9.85 (Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finche' il bilancio non e' approvato.".
Art. 9.86 (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio puo' essere impugnata, per mancata conformita' del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della societa' con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformita' del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.".
Art. 9.87 (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della societa' di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.";
b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
Art. 9.88 (Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione.";
b) al comma 3, la parola: "2469" e' sostituita dalla parola: "2459".
Art. 9.89 (Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole: "primo comma" sono soppresse.
Art. 9.90 (Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 160, comma 2, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle parole: "quinto comma".
Art. 9.91 (Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998). - 1. All'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.".
Art. 9.92 (Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998). -1. All'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8."».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52) come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «testo unico bancario» (T.U. unico bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e Direzione generale in
Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e Direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e Direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e Direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e Direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) «soggetti abilitati»: le imprese di investimento,
le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i
servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario
d'origine;
t) «sollecitazione all'investimento»: ogni offerta,
invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi
forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce
sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi
bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti
finanziari;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento
previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di
capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul
mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
nelle precedenti lettere.
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g),
h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per «servizi di investimento» si intendono le
seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche'
mediazione.
6. Per «servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento.
6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva
competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti della societa' incaricata
della revisione contabile.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle
SICAV. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di
gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio o delle
SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla
CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa'
sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la
continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo,
un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui
prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle
societa' incaricate della revisione contabile presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate
ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico bancario.
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi di
investimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio,
SICAV devono possedere i requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 3.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 15 (Partecipazione al capitale). - 1. Chiunque, a
qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente
od indirettamente, una partecipazione qualificata in una
SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV, deve darne
preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La
comunicazione preventiva e' dovuta anche per gli acquisti e
le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in
diminuzione, della partecipazione quando cio' comporti il
superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi
del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del
controllo della societa'.
2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla
comunicazione, puo' vietare l'acquisizione della
partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente
non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente
della societa' o a consentire l'effettivo esercizio della
vigilanza. La Banca d'Italia puo' fissare un termine
massimo per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima
della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alla societa'. La comunicazione e' dovuta anche
per le variazioni della partecipazione che comportino il
superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie
partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero
l'acquisizione del controllo della societa'.
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute
indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste
nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario.
5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie
partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono
di esercitare sulla societa';
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o
sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi
concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure ed i termini per l'effettuazione
delle comunicazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 16 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di
alienazione). - 1. Il diritto di voto e gli altri diritti,
che consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi
dell'art. 15, comma 5, non possono essere esercitati quando
non siano state effettuate le comunicazioni previste
dall'art. 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il
divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il
termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare
l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo
eventualmente fissato ai sensi dell'art. 15, comma 2.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB,
puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli
altri diritti, che consentono di influire sulla societa',
inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in
una societa' di gestione del risparmio o in una SICAV,
quando l'influenza esercitata dal titolare della
partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e
prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.
3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai
commi 1 e 2, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.
4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il
quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i
limiti stabiliti ai sensi dell'art. 15, comma 5, quando non
siano state effettuate le comunicazioni preventive previste
dall'art. 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'art.
15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca
d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per
l'acquisizione eventualmente fissato.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di
investimento da parte delle SIM quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
«societa' di intermediazione mobiliare»;
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati
nell'art. 13;
g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15,
comma 5.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto
lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi
d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia,
nonche' l'esercizio dei servizi indicati nell'art. 18,
comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del
risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,
autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva
del risparmio e del servizio di gestione su base
individuale di portafogli di investimento da parte delle
societa' di gestione del risparmio quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la Direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati
dall'art. 13;
e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15,
comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole
«societa' di gestione del risparmio».
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo
svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
operazioni di fusione o di scissione di societa' di
gestione del risparmio.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 43 (Costituzione e attivita' esercitabili). -
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la
costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati
dall'art. 13;
e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
offerta al pubblico delle proprie azioni;
f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma concernente
l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai
soci fondatori unitamente con la richiesta di
autorizzazione e il contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del
progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa
predeterminati.
4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla
costituzione della societa' ed effettuare i versamenti
relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla
data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve
essere interamente versato.
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di
societa' di investimento per azioni a capitale variabile
SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i
documenti della societa'. Alla societa' di investimento a
capitale variabile non si applicano gli articoli 2333,
2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i
conferimenti in natura.
6. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o
strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la
CONSOB.
7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del
proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione
del risparmio.
8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto
costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli
effetti da quello degli altri comparti.».
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 45 (Capitale e azioni). - 1. Il capitale della
SICAV e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla
societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera c), numero 5).
2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a
2447 del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV
devono essere interamente liberate al momento della loro
emissione.
4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al
portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al
portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio
indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria
possedute.
5. Lo statuto della SICAV indica le modalita' di
determinazione del valore delle azioni e del prezzo di
emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le
azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della SICAV puo' prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle
azioni nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per
ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare
categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
c-bis) la possibilita' di emettere frazioni di azioni,
fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
sociali e' comunque subordinata al possesso di almeno
un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi
2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353,
2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice
civile.
8. La SICAV non puo' emettere obbligazioni o azioni di
risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni
proprie.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 48 (Scioglimento e liquidazione volontaria). - 1.
Alle SICAV non si applica l'art. 2484, primo comma,
numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della
SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai
sensi dell'art. 43, comma 1, lettera c), e permane tale per
un periodo di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il
termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di
fusione con altra SICAV.
2. Gli atti per i quali e' prevista la pubblicita'
dall'art. 2484, commi terzo e quarto, del codice civile
devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti
dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine
di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle
imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi,
nel caso previsto dall'art. 2484, primo comma, numero 6 del
codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei
casi previsti dall'art. 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e
7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo,
dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di
amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso
il registro delle imprese del decreto del presidente del
tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e'
trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.
3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei
liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si
applicano l'art. 2487 del codice civile, ad eccezione del
comma 1, lettera c), e l'art. 97 del Testo Unico bancario.
4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati
il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori
provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto
delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
5. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al
giudizio della societa' incaricata della revisione ed e'
pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.
6. La banca depositaria procede, su istruzione dei
liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista
dal bilancio finale di liquidazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla
SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 49 (Fusione e scissione). - 1. La SICAV non puo'
trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo.
2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si
applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile,
in quanto compatibili.
3. Il progetto di fusione o quello di scissione,
redatti sulla base di quanto richiesto dall'art. 43, e la
deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai
relativi progetti sono sottoposti alla preventiva
autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia
sentita la CONSOB.
4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3
non si puo' dar corso alle iscrizioni nel registro delle
imprese, previste dal codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 85 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 85 (Deposito accentrato). - 1. Nei casi in cui
gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione
accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e
gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono
disciplinati dal presente articolo nonche' dagli
articoli da 86 a 89.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con
i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'art.
81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari
individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al
depositario la facolta' di procedere al subdeposito degli
strumenti finanziari stessi presso la societa' di gestione
accentrata deve essere approvata per iscritto.
Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i
poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a
favore della societa' di gestione accentrata, quando si
tratta di strumenti finanziari nominativi.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in
deposito regolare. La societa' di gestione accentrata e'
legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla
gestione in conformita' al regolamento previsto dall'art.
81, comma 2, nonche' le azioni conseguenti alla
distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli
strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai titolari
degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio
dei diritti in essi incorporati.
4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati
nel comma 3 e' attribuita dall'esibizione di certificazioni
attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in
conformita' alle proprie scritture contabili dai depositari
e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla
legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di
disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
5. (Comma abrogato).
6. Non puo' esservi, per gli stessi strumenti
finanziari, piu' di una certificazione ai fini della
legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle societa' di gestione accentrata si applica il
divieto di rappresentanza previsto dall'art. 2372, quarto
comma, del codice civile.
8. Gli strumenti finanziari di proprieta' della
societa' di gestione accentrata devono essere
specificatamente individuati e annotati in apposito
registro da essa tenuto.
9. La societa' e' responsabile per le perdite e i danni
derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in
solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
Il regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, determina le
garanzie che l'intermediario e la societa' devono prestare
per il risarcimento dovuto ai clienti, nonche' modalita' e
condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle
assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti
non imputabili alla societa' di gestione accentrata.».
- Si riporta il testo dell'art. 104 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 104 (Autorizzazione dell'assemblea). - 1. Salvo
autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria per le delibere di competenza, le societa'
italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea si astengono dal compiere atti od operazioni che
possono contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni
convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentano almeno il trenta per cento del capitale.
Resta ferma la responsabilita' degli amministratori e dei
direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-bis. Le societa' italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea possono emettere azioni con diritto di voto
subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il
verificarsi della condizione, sia necessaria
un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma
precedente.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle
assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono
disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, con regolamento emanato dal Ministro di grazia e
giustizia, sentita la CONSOB.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga
a detenere una partecipazione superiore alla soglia del
trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto
sulla totalita' delle azioni quotate in mercati
regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti
indicati nell'art. 105.
2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1,
l'offerta e' promossa entro trenta giorni a un prezzo non
inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio
ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello piu'
elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per
acquisti di azioni della medesima categoria; qualora non
siano stati effettuati acquisti, l'offerta e' promossa al
prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi
o del minor periodo disponibile.
3. La CONSOB disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nel comma 1 e'
acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in societa'
il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli
emessi da altra societa' con azioni quotate;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte
di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel
comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di
voto nell'assemblea ordinaria;
c) il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti a titolo oneroso che determinino la detenzione
congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto di
voto sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale
da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma
1.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito
di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la
totalita' delle azioni previste nel medesimo comma.
5. La CONSOB stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nel comma 1
non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in
presenza di altri soci che detengono il controllo o sia
determinato da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento delle azioni previste dall'art. 105
tra soggetti legati da rilevanti rapporti di
partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni di carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 107 (Offerta pubblica di acquisto preventiva). -
1. Oltre che nei casi indicati nell'art. 106, commi 4 e 5,
l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo
articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione
viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta
per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati
italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti
indicati nell'art. 105, ove ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei
rapporti indicati nell'art. 109, comma 1, non abbiano
acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per
cento, anche mediante contratti a termine con scadenza
successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione
alla CONSOB prevista dall'art. 102, comma 1, ne' durante
l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata
all'approvazione di tanti soci che possiedano la
maggioranza delle azioni previste dall'art. 106, comma 1,
escluse dal computo le partecipazioni detenute, in
conformita' dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120,
comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di
maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia
superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati
da uno dei rapporti indicati nell'art. 109, comma 1;
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica
della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere
a) e b).
2. Le modalita' di approvazione sono stabilite dalla
CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio
giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b),
anche i soci che non vi aderiscono.
3. L'offerente e' tenuto a promuovere l'offerta
pubblica prevista dall'art. 106 se, nei dodici mesi
successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da
uno dei rapporti indicati nell'art. 109, comma 1, abbiano
effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore
all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con
scadenza successiva;
b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni
di fusione o di scissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 116 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. Gli articoli 114 e 115 si applicano anche
agli emittenti strumenti finanziari che, ancorche' non
quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi
tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce
con regolamento i criteri per l'individuazione di tali
emittenti e puo' dispensare, in tutto o in parte,
dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti
articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati di altri paesi dell'Unione europea o in
mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli
obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della
quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1
e 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che partecipano in una societa' con azioni
quotate in misura superiore al due per cento del capitale
ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla
CONSOB.
3. Le societa' con azioni quotate che partecipano in
misura superiore al dieci per cento del capitale in una
societa' per azioni non quotate o in una societa' a
responsabilita' limitata, anche estere, ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei
commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal
comma 3 possono avere carattere periodico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I relativi obblighi di comunicazione sono
adempiuti dalle societa' controllate.».
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 122 (Patti parasociali). - 1. I patti, in
qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio
del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e
nelle societa' che le controllano sono:
a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla
stipulazione;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana
entro dieci giorni dalla stipulazione;
c) depositati presso il registro delle imprese del
luogo ove la societa' ha la sede legale entro quindici
giorni dalla stipulazione.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e
i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della
pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal
comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per
le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal
comma 1 non puo' essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
indicato nell'art. 14, comma 6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in
qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva
consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle
societa' con azioni quotate e nelle societa' che le
controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli
strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche
congiunto di un'influenza dominante su tali societa'.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si
applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice
civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 134 (Aumenti di capitale). - 1. Per le societa'
con azioni quotate, il termine previsto dall'art. 2441,
secondo comma, del codice civile e' ridotto alla meta'.
2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste
dall'art. 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice
civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee
straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la
misura dell'uno per cento del capitale.
3. (Comma abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 145 (Emissioni delle azioni). - 1. Le societa'
italiane con azioni ordinarie quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea
possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate
di particolari privilegi di natura patrimoniale.
2. L'atto costitutivo determina il contenuto del
privilegio, le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini per il suo esercizio; stabilisce altresi' i diritti
spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione
dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.
3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle
indicazioni prescritte dall'art. 2354 del codice civile, la
denominazione di «azioni di risparmio» e l'indicazione dei
privilegi che le assistono; le azioni possono essere al
portatore, salvo il disposto dell'art. 2354, secondo comma,
del codice civile. Le azioni appartenenti agli
amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono
essere nominative.
4. (Comma abrogato).
5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per
perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle
azioni a voto limitato supera la meta' del capitale
sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere
ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni
ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni
ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata
da azioni ordinarie si e' ridotta al di sotto del quarto
del capitale sociale, deve essere riportata almeno al
quarto entro sei mesi. La societa' si scioglie se il
rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con
voto limitato non e' ristabilito entro i termini predetti.
6. Della parte di capitale sociale rappresentata da
azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della
costituzione dell'assemblea e della validita' delle
deliberazioni, ne' per il calcolo delle aliquote stabilite
dagli articoli 2367, 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis,
2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.
7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in
sede di aumento del capitale sociale, osservando le
disposizioni dell'art. 2441 del codice civile, sia in sede
di conversione di azioni gia' emesse, ordinarie o di altra
categoria; il diritto di conversione e' attribuito ai soci
con deliberazione dell'assemblea ordinaria.
8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in
caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non
sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i
possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione
su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in
mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di
risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero
su azioni ordinarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 146 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 146 (Assemblea speciale). - 1. L'assemblea
speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune e sull'azione di responsabilita' nei suoi confronti;
b) sull'approvazione delle deliberazioni
dell'assemblea della societa' che pregiudicano i diritti
della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che
rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della
categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo; il fondo e' anticipato dalla societa',
che puo' rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di
risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
d) sulla transazione delle controversie con la
societa', con il voto favorevole di tante azioni che
rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della
categoria;
e) sugli altri oggetti d'interesse comune.
2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di
risparmio e' convocata dal rappresentante comune degli
azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della
societa', entro sessanta giorni dall'emissione o dalla
conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o
ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di
risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle
azioni di risparmio della categoria.
2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo
da parte degli amministratori l'assemblea speciale e'
convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di
sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli
azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per
il controllo sulla gestione.
3. In deroga all'art. 2376, secondo comma, del codice
civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1,
lettere b) e d), delibera in prima e in seconda
convocazione col voto favorevole di tante azioni che
rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci
per cento delle azioni in circolazione; in terza
convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei
presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata
dai soci intervenuti. Si applica l'art. 2416 del codice
civile.».
- Si riporta il titolo della Sezione V, del Capo II,
del Titolo III, della Parte IV, del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
Sezione V - Organi di controllo.
- Si riporta il testo dell'art. 148 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 148 (Composizione). - 1. L'atto costitutivo della
societa' stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri
effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri
supplenti;
c) criteri e modalita' per la nomina del presidente;
d) limiti al cumulo degli incarichi.
2. L'atto costitutivo contiene le clausole necessarie
ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla
minoranza. Se il collegio e' formato da piu' di tre membri,
il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non
puo' essere inferiore a due.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti,
decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' od alle
societa' da questa controllate od alle societa' che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
4. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentite la CONSOB, la Banca
d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di
onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio.
Si applica l'art. 13, comma 2.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera
d), 2 e 3.
4-ter. Lo statuto stabilisce requisiti di onorabilita'
e professionalita' dei componenti del consiglio di
sorveglianza.
4-quater. Al comitato per il controllo sulla gestione
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,
limitatamente alla lettera d), 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 149 (Doveri). - 1. Il collegio sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa
della societa' per gli aspetti di competenza, del sistema
di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
nonche' sull'affidabilita' di quest'ultimo nel
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite
dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'art.
114, comma 2.
2. I membri del collegio sindacale assistono alle
assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione
e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono
senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un
esercizio sociale, a due adunanze del consiglio
d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono
dall'ufficio.
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla
CONSOB le irregolarita' riscontrate nell'attivita' di
vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e
degli accertamenti svolti e ogni altra utile
documentazione.
4. Il comma 3 non si applica alle societa' con azioni
quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione europea.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i
commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di
sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di
gestione.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e
4.».
- Si riporta il testo dell'art. 151 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 151 (Poteri). - 1. I sindaci possono, anche
individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di
ispezione e di controllo, nonche' chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento a societa'
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
2. Il collegio sindacale puo' scambiare informazioni
con i corrispondenti organi delle societa' controllate in
merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attivita' sociale. Puo'
altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio
di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il
consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed
avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento
delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di
richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche
da almeno due membri del collegio.
3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilita'
del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la
propria responsabilita' e a proprie spese, possono
avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e
ausiliari che non si trovino in una delle condizioni
previste dall'art. 148, comma 3. La societa' puo' rifiutare
agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societa'.
Si applicano le disposizioni dell'art. 2421, ultimo comma,
del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 152 (Denunzia al tribunale). - 1. Il collegio
sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per
il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono
recare danno alla societa' o ad una o piu' societa'
controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai
sensi dell'art. 2409 del codice civile. In tale ipotesi le
spese per l'ispezione sono a carico della societa' ed il
tribunale puo' revocare anche i soli amministratori.
2. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi
irregolarita' nell'adempimento dei doveri di vigilanza del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del
comitato per il controllo sulla gestione, puo' denunziare i
fatti al tribunale ai sensi dell'art. 2409 del codice
civile; le spese per l'ispezione sono a carico della
societa'.
3. Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni
quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 70, comma 7,
del T. U. bancario.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 153 (Obbligo di riferire all'assemblea). - 1. Il
collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il
comitato per il controllo sulla gestione riferiscono
sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui
fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi
dell'art. 2364-bis, comma 2, del codice civile.
2. Il collegio sindacale puo' fare proposte
all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione
nonche' alle materie di propria competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 156 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 156 (Giudizi sui bilanci). - 1. La societa' di
revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le
relazioni sono sottoscritte dal responsabile della
revisione contabile, che deve essere socio o amministratore
della societa' di revisione e iscritto nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia
e giustizia.
2. La societa' di revisione esprime un giudizio senza
rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione.
3. La societa' di revisione puo' esprimere un giudizio
con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio.
In tali casi la societa' espone analiticamente nelle
relazioni i motivi della propria decisione.
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio la societa' di
revisione informa immediatamente la CONSOB.
5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma
dell'art. 2435 del codice civile e devono restare
depositate presso la sede della societa' durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea o la riunione del
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finche'
il bilancio non e' approvato.».
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 157 (Effetti dei giudizi sui bilanci). - 1. Salvi
i casi previsti dall'art. 156, comma 4, la deliberazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva
il bilancio d'esercizio puo' essere impugnata, per mancata
conformita' del bilancio alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano
almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci
che rappresentano la medesima quota di capitale della
societa' con azioni quotate possono richiedere al tribunale
di accertare la conformita' del bilancio consolidato alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
2. La CONSOB puo' esercitare in ogni caso le azioni
previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito
del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso
l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle societa'
con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri
paesi dell'Unione europea.
4. Per le societa' cooperative, la percentuale di
capitale indicata nel comma 1 e' rapportata al numero
complessivo dei soci.».
- Si riporta il testo dell'art. 158 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 158 (Proposte di aumento di capitale, di fusione,
di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi).
- 1. In caso di aumento di capitale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, il parere sulla
congruita' del prezzo di emissione delle azioni e'
rilasciato dalla societa' incaricata della revisione
contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono
comunicate alla societa' di revisione, unitamente alla
relazione illustrativa degli amministratori prevista
dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, almeno
quarantacinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve esaminarle. La societa' di revisione
esprime il proprio parere entro trenta giorni.
2. La relazione degli amministratori e il parere della
societa' di revisione devono restare depositati nella sede
della societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finche' questa abbia deliberato. Tali
documenti devono essere allegati agli altri documenti
richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro
delle imprese.
3. La disposizione del comma precedente si applica
anche alla relazione della societa' di revisione prevista
dall'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.
4. (Comma soppresso).
5. (Comma soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 159 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 159 (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1.
L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o
della convocazione annuale prevista dall'art. 2364-bis,
comma 2, del codice civile, conferisce l'incarico di
revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato a una societa' di revisione iscritta nell'albo
speciale previsto dall'art. 161, previo parere del collegio
sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla
societa' di revisione.
2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere del
collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa,
provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra
societa' di revisione.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate
dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni
quotate si applica l'art. 2459 del codice civile.
4. L'incarico dura tre esercizi e puo' essere rinnovato
per non piu' di due volte.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono
trasmesse alla CONSOB.
6. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento
dell'incarico, quando esso non e' deliberato; in tal caso
la CONSOB determina anche il corrispettivo.
7. In caso di revoca dell'incarico l'attivita' di
revisione contabile continua a essere esercitata dalla
societa' di revisione revocata fino a quando non acquista
efficacia il conferimento del nuovo incarico.
8. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) la documentazione da inviare unitamente alle
deliberazioni previste dai commi 1 e 2 e le modalita' e i
termini di trasmissione;
b) le modalita' e i termini per l'adozione e la
comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa
assunti;
c) i termini entro i quali gli amministratori
provvedono al deposito presso il registro delle imprese
delle deliberazioni e dei provvedimenti previsti dai commi
1, 2 e 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 164 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 164 (Responsabilita). - 1. Alla societa' di
revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2407 del
codice civile.
2. I responsabili della revisione e i dipendenti che
hanno effettuato l'attivita' di revisione contabile sono
responsabili, in solido con la societa' di revisione, per i
danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti
illeciti nei confronti della societa' che ha conferito
l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.».
- Si riporta il testo dell'art. 160 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 160 (Incompatibilita). - 1. Al fine di assicurare
l'indipendenza della societa' e del responsabile della
revisione, l'incarico non puo' essere conferito a societa'
di revisione che si trovino in una delle situazioni
d'incompatibilita' stabilite con regolamento dal Ministro
di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.
2. Il divieto previsto dall'art. 2372, quinto comma,
del codice civile si applica anche alla societa' di
revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al
responsabile della revisione.».
- Si riporta il testo dell'art. 166 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
Art. 166 (Abusivismo). - 1. E' punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi
abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione
collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca
mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti
finanziari o servizi di investimento.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto
nell'albo indicato dall'art. 31.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga
servizi di investimento o il servizio di gestione
collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi
del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB
denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 del
codice civile ovvero possono richiedere al tribunale
l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per
l'ispezione sono a carico della societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 189 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle
richieste ai sensi dell'art. 17 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
cento milioni.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di
inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli
articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7 e
80, comma 8.».



 
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003
1. Al decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.»;
2. al comma 3, dopo le parole: «il tribunale giudica», sono inserite le seguenti: «a norma del capo I del titolo II del presente decreto»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla meta' con provvedimento reso a norma dell'articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile.
3. I termini sono ridotti alla meta' nel caso di opposizione a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, puo' chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile,» sono soppresse;
d) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo le parole: «che offre in comunicazione», inserire le seguenti: «; a pena di decadenza deve»;
2. dopo le parole «mezzo di eccezione», inserire la seguente: «e»;
3. dopo le parole: «precisandone le ragioni», inserire le seguenti: «; deve»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole: «notifica della comparsa di risposta»;
f) all'articolo 6, comma 2, nelle lettere b) e c), prima delle parole: «proporre» e: «dichiarare», inserire, in entrambe, le seguenti: «a pena di decadenza»;
g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1 dopo le parole: «nuovi documenti e», e' inserita la seguente: «di»;
2. al comma 1 dopo le parole: «richieste istruttorie,», la parola: «nonche» e' soppressa;
3. al comma 1 le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
4. al comma 1 dopo le parole: «per una ulteriore replica», sono aggiunte le seguenti: «, nonche', a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente»;
5. al comma 2, le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
6. al comma 3, le parole: «otto giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: «venti giorni»;
h) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «sedici giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: «venti giorni»;
2. al comma 1, lettera a), le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «per la notifica della comparsa di risposta»;
3. al comma 1, lettera b) le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «per la notifica della comparsa stessa»;
4. al comma 2, lettera b) le parole: «termine di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: «relativo termine»;
5. al comma 3, dopo le parole: «terzo chiamato sono inserite le seguenti: «, ovvero intervenuto,»;
6. al comma 4, primo periodo, le parole: «quindici giorni sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»; dopo le parole: «successivi alla scadenza» sono inserite le parole: «dei termini di cui ai commi precedenti o»;
i) all'articolo 10, comma 2, le parole: «non rilevabili d'ufficio» sono soppresse;
l) all'articolo 11, comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
m) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, dopo le parole: «ovvero depositare», sono inserite le seguenti: «, previa notifica,» e le parole: «si sia tardivamente costituito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione».
2. il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonche' le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.»;
n) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza»;
2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.»;
3. al comma 3, dopo le parole: «cognizione non sommaria», sono inserite le parole: «ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis,»;
o) all'articolo 29, dopo le parole: «2343-bis, secondo comma,» sono inserite le parole: «2347» e, dopo le parole: «2437-ter, sesto comma,» sono inserite le parole: «2468»;
p) all'articolo 32, comma 1, le parole: «dell'udienza di cui all'articolo 31,» sono sostituite dalle parole: «delle udienze di cui agli articoli 30 o 31»;
q) all'articolo 33, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» e' inserita la parola: «2275»;
r) all'articolo 35, dopo il comma, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.»;
s) all'articolo 37, comma 2, le parole: «stabilite nello statuto stesso» sono sostituite dalle parole: «dagli stessi stabilite».
t) all'articolo 40, comma 2, primo periodo, le parole: «Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo» sono sostituite dalle parole: «Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366):
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Si osservano le
disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le
controversie, incluse quelle connesse a norma degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura
civile, relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli
concernenti le societa' di fatto, l'accertamento, la
costituzione, la modificazione o l'estinzione di un
rapporto societario, le azioni di responsabilita' da
chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di
controllo, i liquidatori e i direttori generali delle
societa', delle mutue assicuratrici e delle societa'
cooperative, nonche' contro il soggetto incaricato della
revisione contabile per i danni derivanti da propri
inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti
della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti
dei terzi danneggiati;
b) trasferimento delle partecipazioni sociali,
nonche' ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli
disciplinati dall'art. 2341-bis del codice civile, e
accordi di collaborazione di cui all'art. 2341-bis, ultimo
comma, del codice civile;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare
da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento,
ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento,
gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di
strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi
compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte
pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, quando la relativa controversia e' promossa
da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o
contro associazioni rappresentative di consumatori o camere
di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione.
Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le
controversie di cui agli articoli 145 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1,
lettera e), il tribunale giudica a norma del Capo I del
titolo II del presente decreto in composizione collegiale.
Nelle azioni promosse da o contro associazioni
rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio
il tribunale giudica in composizione collegiale anche se
relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, si applicano le disposizioni del codice
di procedura civile, in quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei
rapporti di cui al comma 1 e' stata proposta in forme
diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice
dispone con ordinanza il mutamento di rito e la
cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione
dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza
di prima comparizione, i termini di cui all'art. 6 ovvero,
in ogni altro caso, i termini di cui all'art. 7; restano
ferme le decadenze gia' maturate.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2 (Contenuto dell'atto di citazione). - 1. La
domanda si propone al tribunale mediante citazione
contenente:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6
dell'art. 163 del codice di procedura civile;
b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo
di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di
voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel
corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non
inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della
citazione, per la notifica al difensore dell'attore della
comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte
dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine e' di
sessanta giorni;
2. Tutti i termini del procedimento possono essere
ridotti alla meta' con provvedimento reso a norma dell'art.
163-bis, comma 2, del codice di procedura civile.
3. I termini sono ridotti alla meta' nel caso di
opposizione a norma dell'art. 645 del codice di procedura
civile. Ciascuna delle parti, al momento della
costituzione, ovvero successivamente, puo' chiedere con
ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione,
previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui
agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 3 (Costituzione dell'attore). - 1. L'attore,
entro dieci giorni dalla notificazione della citazione,
deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore,
depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e
il fascicolo contenente l'originale o la copia della
citazione, la procura e i documenti offerti in
comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio,
in esso inserendo tutti gli atti e documenti
successivamente depositati dalle parti; analogamente
provvede nel caso di cui all'art. 13, comma 1.
2. Se la citazione e' notificata a piu' persone, la
costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni
dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), e' prolungato, per ciascun
convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo
all'iscrizione a ruolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 4 (Comparsa di risposta). - 1. Nella comparsa di
risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui
intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; a
pena di decadenza deve proporre le domande riconvenzionali
dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da
quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di
eccezione e dichiarare di voler chiamare in causa i terzi
ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di
essere garantito precisandone le ragioni; deve formulare le
conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve
indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui il difensore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo
quanto disposto nell'art. 8, comma 2, lettera c), fissa
all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla
notificazione della stessa comparsa per eventuale replica.
In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine
e' di trenta giorni. Nel caso di pluralita' di convenuti,
anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato
all'attore per la replica non puo' eccedere i sessanta
giorni; l'inosservanza di tale termine puo' essere eccepita
anche dagli altri convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il
convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma
dell'art. 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 5 (Forme e termini della costituzione del
convenuto). - 1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di
procuratore depositando in cancelleria, entro dieci giorni
dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero del
termine di cui all'art. 3, comma 2, il fascicolo contenente
l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta
notificata all'attore, la copia della citazione notificata,
la procura e i documenti che offre in comunicazione.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande
riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che
abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta
puo' costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione
dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia
provveduto altra parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 6 (Memoria di replica dell'attore). - 1. Nel
termine fissatogli a norma dell'art. 4, comma 2, l'attore
puo' replicare con memoria notificata al convenuto e
depositata in cancelleria, nonche' depositare nuovi
documenti.
2. Nella memoria di replica l'attore puo':
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni
gia' proposte;
b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed
eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c) a pena di decadenza dichiarare che intende
chiamare un terzo ai sensi dell'art. 106 del codice di
procedura civile, se l'esigenza e' sorta dalle difese del
convenuto;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero
formulare nuove richieste istruttorie.
3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al
convenuto un termine non inferiore a venti giorni per
ulteriore memoria difensiva. Il termine e' di trenta giorni
se l'attore ha proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2,
lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione
ai sensi dell'art. 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 7 (Repliche ulteriori). - 1. Il convenuto, se non
ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza,
puo' notificare, nel termine fissatogli a norma
dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di
trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente
l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste
istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a
venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore
replica, nonche', a pena di decadenza, le eccezioni non
rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove
domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del
secondo comma dell'articolo precedente.
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di
fissazione di udienza, puo' notificare al convenuto una
ulteriore replica a norma dell'art. 6, comma 2; in tale
caso, il convenuto puo' notificare una memoria di
controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni,
assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni
dalla notificazione.
3. L'attore, finche' non ha notificato l'istanza di
fissazione di udienza ed in alternativa alla sua
proposizione, puo' notificare ulteriore memoria alle altre
parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla
ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo
stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti
giorni. Alle medesime condizioni e' ammesso lo scambio di
ulteriori memorie tra le parti, finche' non e' decorso il
termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della
memoria di controreplica di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 8. Istanza di fissazione di udienza. - 1.
L'attore puo' notificare alle altre parti istanza di
fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta
del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla
scadenza del termine per la notifica della comparsa di
risposta;
b) in caso di chiamata di terzo da parte del
convenuto, dalla data di notifica della comparsa di
risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del
termine per la notifica della comparsa stessa;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo
delle altre parti al quale non intende replicare.
2. Il convenuto puo' notificare alle altre parti
istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero
sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di
notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla
scadenza del relativo termine;
b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di
notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato
ovvero dalla scadenza del relativo termine;
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della
propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della
notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale
non intende replicare.
3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, puo'
notificare alle altre parti istanza di fissazione di
udienza, entro venti giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha
sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di
notifica della memoria di replica dell'attore o del
convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della
propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della
notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale
non intende replicare.
4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di
udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei
termini di cui ai commi precedenti o del termine per il
deposito della memoria di controreplica del convenuto di
cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine
massimo di cui all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione
del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo
d'ufficio e' precluso se l'udienza si e' comunque svolta
con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso
l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di
decadenza, entro la stessa udienza.
5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi
stabiliti dal presente articolo e' dichiarata
inammissibile, su richiesta della parte interessata
depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci
giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che,
sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile;
con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il
termine per lo svolgimento delle ulteriori attivita'
eventualmente necessarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 10 (Effetti della notificazione dell'istanza di
fissazione di udienza). - 1. A seguito della notificazione
dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti
devono, nei dieci giorni successivi, depositare in
cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione
delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di
merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In
mancanza, si intendono formulate le istanze e le
conclusioni di cui al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 8, e
dall'art. 13, comma 3, a seguito della notificazione
dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti
decadono dal potere di proporre nuove eccezioni di
precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte,
nonche' di formulare ulteriori istanze istruttorie e
depositare nuovi documenti. La decadenza puo' essere
dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata,
da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma
dell'art. 157 del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 11 (Istanza congiunta di fissazione di udienza).
- 1. Le parti possono presentare istanza congiunta di
fissazione dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione
di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito,
ovvero relative alla integrita' del contraddittorio, alla
partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilita'
delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le
rispettive conclusioni.
2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile
in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma
1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla
competenza e' impugnabile ai sensi degli articoli 42 e
seguenti del codice di procedura civile.
3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle
altre parti memoria di replica o, se gia' era stata
notificata, di ulteriore replica; si applicano,
rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di
provvedimento che conferma la competenza del tribunale
adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 13 (Contumacia dell'attore e del convenuto;
rilevabilita' dell'inammissibilita' di allegazioni,
istanze, istruttorie e produzioni documentali). - 1. Se
l'attore non si costituisce nel termine di cui all'art. 3,
il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a
norma dell'art. 5, comma 1, puo', nella comparsa di
risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare
istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a
norma dell'art. 4, comma 2.
2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta
nel termine stabilito a norma dell'art. 2, comma 1, lettera
c), ovvero dell'art. 3, comma 2, l'attore, tempestivamente
costituitosi, puo' notificare al convenuto una nuova
memoria a norma dell'art. 6, ovvero depositare, previa
notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in
quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche
quando il convenuto abbia tardivamente notificato la
comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il
tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di
questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce
all'attore giuramento suppletorio.
3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine
rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione
dell'udienza puo' essere sempre proposta dalla parte che si
sia costituita, mediante deposito in cancelleria,
unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti
offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito
dell'istanza deve essere data notizia mediante atto
notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi
nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti
difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota
contenente la formulazione delle rispettive conclusioni.
Nei confronti della parte che non si costituisce, si
applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3,
l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 e 10, nonche' le decadenze, sono rilevabili
soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da
proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma
dell'art. 157 del codice di procedura civile.
5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice,
valutata ogni circostanza, puo' rimettere in termini la
parte che da irregolarita' procedimentali abbia risentito
pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane ferma
l'inammissibilita', purche' eccepita, delle eccezioni non
rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze
istruttorie proposte, nonche' dei documenti depositati dal
convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero
dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione
della domanda riconvenzionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 19 (Ambito di applicazione. Procedimento). - 1.
Fatta eccezione per le azioni di responsabilita' da
chiunque proposte, le controversie di cui all'art. 1 che
abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro,
anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile
determinata, possono essere proposte, in alternativa alle
forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da
depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in
composizione monocratica.
2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta
giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il
termine per la costituzione del convenuto, che deve
avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni
prima della data di udienza.
2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga
sussistenti i fatti costitutivi della domanda e
manifestamente infondata la contestazione del convenuto,
pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e
dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti
del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o
le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione
non sommaria ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a
norma del comma 2-bis, assegna all'attore i termini di cui
all'art. 6.
4. Avverso l'ordinanza di condanna puo' essere proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello
nelle forme di cui all'art. 20.
5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli
effetti di cui all'art. 2909 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 29 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme della
presente sezione si applicano alle istanze di cui agli
articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2347,
2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto
comma, 2468, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies,
secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in
quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice
civile e dalle leggi speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 32 (Prosecuzione del procedimento nelle forme del
rito ordinario). - 1. Ciascuna parte puo', fino alla
conclusione delle udienze di cui agli articoli 30 e 31
chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una
questione pregiudiziale, della quale il giudice deve
conoscere ai fini della definizione del procedimento.
2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il
giudice provvede in ogni caso sul ricorso con decreto
motivato, disponendo altresi' la prosecuzione del
procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con
ordinanza nella quale fissa all'istante il termine
perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto
di citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2,
il decreto puo' essere modificato o revocato. In caso di
estinzione, esso conserva la sua efficacia.
4. L'accertamento di cui al comma 1 puo' essere chiesto
anche quando la legge prevede che, a seguito
dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un
atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato
illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto
il risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il
primo periodo del comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 33 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme della
presente sezione si applicano alle istanze di cui agli
articoli 2275, 2367, secondo comma, 2400, secondo comma,
2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446,
secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo
comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487,
secondo e quarto comma, 2487-ter, secondo comma,
2500-novies, secondo comma, 2503, secondo comma,
2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater,
secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice
civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai
casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi
speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 35 (Disciplina inderogabile del procedimento
arbitrale). - 1. La domanda di arbitrato proposta dalla
societa' o in suo confronto e' depositata presso il
registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della
clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di
terzi a norma dell'art. 105 del codice di procedura civile
nonche' l'intervento di altri soci a norma degli
articoli 106 e 107 dello stesso codice e' ammesso fino alla
prima udienza di trattazione. Si applica l'art. 820, comma
secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'art.
819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia
il lodo e' sempre impugnabile, anche in deroga a quanto
previsto per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del
codice di procedura civile, a norma degli articoli 829,
primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la
societa'.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di
una controversia non preclude il ricorso alla tutela
cautelare a norma dell'art. 669-quinquies del codice di
procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente
la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad
oggetto la validita' di delibere assembleari agli arbitri
compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e
del lodo che decide sull'impugnazione devono essere
iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle
imprese.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 37 (Risoluzione di contrasti sulla gestione di
societa). - 1. Gli atti costitutivi delle societa' a
responsabilita' limitata e delle societa' di persone
possono anche contenere clausole con le quali si
deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che
hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni
da adottare nella gestione della societa'.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la
decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei
termini e con le modalita' dagli stessi stabilite.
3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che
il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti
di cui ai commi 1 e 2 puo' dare indicazioni vincolanti
anche sulle questioni collegate con quelle espressamente
deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e'
impugnabile a norma dell'art. 1349, comma secondo, del
codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 40 (Procedimento di conciliazione). - 1. I
regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza
del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che
ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
2. Se entrambe le pari lo richiedono, il procedimento
di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo si
conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla
quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha
luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali e' disposta a conciliare. Di tali
posizioni il conciliatore da' atto in apposito verbale di
fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia
alle parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresi'
atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una
parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto
previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito
dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono
essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con
mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza
di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma
dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti
della domanda giudiziale. La decadenza e' impedita, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente
dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la
segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le
posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal
giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art.
96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il
contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi
a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in
parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della
societa' prevedano una clausola di conciliazione e il
tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza
della parte interessata proposta nella prima difesa,
dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a
lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e
sessanta giorni per il deposito dell'istanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione
ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il
processo puo' essere riassunto dalla parte interessata se
l'istanza di conciliazione non e' depositata nel termine
fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di
riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma 2. In
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a
norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura
civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono
essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo
di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.
8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato
processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Il verbale, previo accertamento della
regolarita' formale, e' omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».



 
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003
1. Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2325-bis, primo comma, del codice civile la parola: «capo» e' sostituita dalla parola: «titolo»;
b) all'articolo 2325-bis, secondo comma, del codice civile le parole: «Le norme di questo capo si applicano alle societa' emittenti di azioni» sono sostituite dalle parole: «Le norme di questo titolo si applicano alle societa' con azioni»;
c) all'articolo 2328, secondo comma, del codice civile al numero 1), dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato» ed al numero 11) dopo la parola «sindaci» sono inserite la parole: «ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza»;
d) all'articolo 2335, primo comma, del codice civile numero 4) le parole: «i membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole: «ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza»;
e) all'articolo 2344, primo comma, del codice civile le parole: «della loro partecipazione» sono sostituite dalle parole «alla loro partecipazione» e le parole: «nei mercati regolamentati» sono sostituite dalle parole: «in mercati regolamentati»;
f) all'articolo 2349, secondo comma, del codice civile dopo le parole: «assegnazione ai» sono inserite le parole: «prestatori di lavoro» e dopo le parole: «diritti patrimoniali o» sono inserite le parole: «anche di»;
g) all'articolo 2350, secondo comma, del codice civile le parole: «l'eventuali» sono sostituite dalle parole: «le eventuali»;
h) all'articolo 2354, primo comma, del codice civile la parola: «stabiliscano» e' sostituita dalla parola: «stabiliscono»;
i) all'articolo 2357-quater, primo comma, del codice civile le parole: «comma secondo» sono sostituite dalle parole: «secondo comma»;
l) all'articolo 2362, primo comma, del codice civile dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
m) all'articolo 2366, secondo comma, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
n) all'articolo 2369, quinto comma, del codice civile, in fine, le parole: «e l'emissione di azioni privilegiate» sono sostituite dalle parole: «e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.»;
o) all'articolo 2377 del codice civile, e' inserito il seguente primo comma:
«Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti»;
p) all'articolo 2378 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo comma, primo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle parole: «terzo comma»;
2. al quinto comma, primo periodo, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle parole: «quarto comma» e nel secondo periodo le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle parole: «sesto comma»;
3. in fine, e' aggiunto, il seguente comma: «I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese»;
q) all'articolo 2379 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al terzo comma, la parola: «tempestivamente» e' sostituita dalla parola: «preventivamente»;
2. al quarto comma, le parole: «sesto e settimo comma» sono sostituite dalle parole: «settimo e ottavo comma»;
r) all'articolo 2381, quinto comma, del codice civile, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sei mesi»;
s) all'articolo 2409-terdecies, primo comma, del codice civile dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della societa' predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo per gli atti compiuti.»;
t) all'articolo 2412, quarto comma, del codice civile le parole: «le cui azioni siano» sono sostituite dalle parole: «con azioni»;
u) all'articolo 2413, secondo comma, del codice civile le parole: «e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione» sono sostituite dalle parole: «, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.»;
v) all'articolo 2414 del codice civile, dopo il numero 5) e' inserito il seguente:
«6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo. »;
z) all'articolo 2414-bis del codice civile, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
«Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414».
aa) all'articolo 2416, primo comma, del codice civile le parole: «Le quote previste dall'articolo 2377 s'intendono riferite» sono sostituite dalle parole: «Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento»;
bb) all'articolo 2417, ultimo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «ad un triennio» sono sostituite dalle parole: «a tre esercizi sociali»;
cc) all'articolo 2437-quater, quinto comma, del codice civile dopo le parole: «commi precedenti» sono inserite le parole: «entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso»;
dd) all'articolo 2445, ultimo comma, del codice civile le parole: «la riduzione» sono sostituite dalle parole: «l'operazione»;
ee) all'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile alla lettera f), le parole: «assoggettata alla revisione contabile» sono sostituite dalle parole: «gia' assoggettata alla revisione contabile da parte di una societa' di revisione» ed all'ultimo comma, le parole: «dal consiglio di amministrazione o di gestione» sono sostituite dalle parole: «dall'organo amministrativo»;
ff) all'articolo 2447-sexies del codice civile le parole: «o il consiglio di gestione» sono soppresse;
gg) all'articolo 2447-novies, primo comma, del codice civile le parole: «o il consiglio di gestione» sono soppresse;
hh) all'articolo 2447-decies, quarto comma, del codice civile la parola: «tranne» e' sostituita dalla parola: «salva»;
ii) all'articolo 2463, secondo comma del codice civile, al numero 1), dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
ll) all'articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»;
mm) all'articolo 2466, primo comma, primo periodo, le parole: «apposito registro albo» sono sostituite dalle parole: «albo speciale.»;
nn) all'articolo 2469, primo comma, del codice civile la parola: «trasmissibili» e' sostituita dalla parola: «trasferibili»;
oo) all'articolo 2470, quarto comma, del codice civile le parole: «l'iscrizione del registro» sono sostituite dalle parole: «l'iscrizione nel registro» e dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;
pp) all'articolo 2473, quarto comma, del codice civile le parole: «in mancanza» sono sostituite dalle parole: «, in mancanza,»;
qq) all'articolo 2477 del codice civile l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile e' esercitato dal collegio sindacale.».
rr) all'articolo 2478-bis, quinto comma, del codice civile la parola: «distribuzione» e' sostituita dalla parola: «ripartizione»;
ss) all'articolo 2479 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, in fine, il segno grafico: «:» e' sostituito da: «.»;
2. al quarto comma, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle parole: «comunque» e dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le parole: «nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis»;
3. il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale».
tt) all'articolo 2479-ter, ultimo comma del codice civile, le parole: «quarto, sesto, settimo e ottavo comma,» sono sostituite dalle parole: «primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma,»;
uu) all'articolo 2482, secondo comma, del codice civile le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «novanta giorni»;
vv) all'articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile le parole: «l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.» sono sostituite dalle parole: «deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate»;
zz) all'articolo 2497-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, le parole: «la propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento» sono sostituite dalle parole: «la societa' o l'ente alla cui attivita' di direzione e coordinamento e' soggetta»;
2. al secondo comma, le parole: «sono indicati i soggetti» sono sostituite dalle parole: «sono indicate le societa' o gli enti»;
aaa) all'articolo 2497-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, le parole: «dalle societa' o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano» sono sostituite dalle parole: «dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla»;
2. il secondo comma e' soppresso;
bbb)dopo l'articolo 2497-sexies del codice civile e' inserito il seguente:
«2497-septies (Coordinamento fra societa). Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro statuti.»;
ccc) all'articolo 2501-bis, quinto comma, del codice civile dopo la parola: «allegata» e' inserita la parola: «una»;
ddd) all'articolo 2501-sexies del codice civile il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la societa' incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di revisione iscritte nell'apposito albo».
eee) all'articolo 2506, secondo comma, secondo periodo, del codice civile dopo la parola: «azioni», ovunque ricorre, sono inserite le parole: «o quote»;
fff) all'articolo 2526, secondo comma, del codice civile le parole: «i diritti di amministrazione o patrimoniali» sono sostituite dalle parole: «i diritti patrimoniali o anche amministrativi»;
ggg) all'articolo 111-quater delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, le parole: «essa non puo' essere una persona fisica» sono soppresse;
hhh) dopo l'articolo 111-duodecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 111-terdecies. La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice e' verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice.».
iii) all'articolo 218 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la parola: «poste», ovunque ricorre, e' soppressa;
lll) all'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le decisioni di trasformazione della societa' a responsabilita' limitata in societa' per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti piu' della meta' del capitale sociale»;
2. il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali societa' resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.»;
mmm) all'articolo 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali.»;
2. al terzo comma, le parole: «devolvere le riserve indivisibili previsto dall'articolo» sono sostituite dalle parole: «cui all'articolo».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 2325-bis, 2328,
2335, 2344, 2349, 2350, 2354, 2357-quater, 2362, 2366,
2369, 2377, 2378, 2379, 2381, 2409-terdecies, 2412, 2413,
2414, 2414-bis, 2416, 2417, 2437-quater, 2445, 2447-ter,
2447-sexies, 2447-novies, 2447-decies, 2463, 2466, 2465,
2469, 2470, 2473, 2477, 2478-bis, 2479, 2479-ter, 2482,
2482-bis, 2497-bis, 2497-sexies, 2501-bis, 2501-sexies,
2506, 2526 del codice civile, come modificati dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 2325-bis (Societa' che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio). - Ai fini dell'applicazione del
presente titolo, sono societa' che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura
rilevante.
Le norme di questo titolo si applicano alle societa'
con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non
sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o
di leggi speciali.».
«Art. 2328 (Atto costitutivo). - La societa' puo'
essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli
eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello
versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle
azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione
e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti
in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o
ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero
degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra
essi hanno la rappresentanza della societa';
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci
ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e,
quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il
controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle
spese per la costituzione poste a carico della societa';
13) la durata della societa' ovvero, se la societa'
e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo,
comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il
socio potra' recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della societa', anche se forma oggetto di
atto separato, costituisce parte integrante dell'atto
costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.».
«Art. 2335 (Assemblea dei sottoscrittori). -
L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per
la costituzione della societa';
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e
dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli
utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i
componenti del consiglio di sorveglianza e, quando
previsto, il soggetto cui e' demandato il controllo
contabile.
L'assemblea e' validamente costituita con la presenza
della meta' dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque
sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita'
delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel
programma e' necessario il consenso di tutti i
sottoscrittori.».
«Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il
socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non
ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del
conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo
non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di
offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto
del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario
autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto
il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la
decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il
diritto di voto.».
«Art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei
prestatori di lavoro). - Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea straordinaria puo' deliberare l'assegnazione di
utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societa' o
di societa' controllate mediante l'emissione, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali
categorie di azioni da assegnare individualmente ai
prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla
forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti
agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato
in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare
l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della
societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso
possono essere previste norme particolari riguardo alle
condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla
possibilita' di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto.».
«Art. 2350 (Diritto agli utili e alla quota di
liquidazione). - Ogni azione attribuisce il diritto a una
parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio
netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti
stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'art. 2447-bis, la societa'
puo' emettere azioni fornite di diritti patrimoniali
correlati ai risultati dell'attivita' sociale in un
determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di
individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le
modalita' di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali
azioni, nonche' le eventuali condizioni e modalita' di
conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle
azioni previste dal precedente comma se non nei limiti
degli utili risultanti dal bilancio della societa'.».
«Art. 2354 (Titoli azionari>). - I titoli possono
essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.
Finche' le azioni non siano interamente liberate, non
possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della societa';
2) la data dell'atto costitutivo e della sua
iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la
societa' e' iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni
senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni
emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni
non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi
inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno
degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante
riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci
prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema
di strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina
prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.».
«Art. 2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle
proprie azioni). - Salvo quanto previsto dall'art.
2357-ter, secondo comma, la societa' non puo' sottoscrivere
azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto
stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e
devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori
o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli
amministratori. La presente disposizione non si applica a
chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per
conto della societa', azioni di quest'ultima e' considerato
a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della
liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno
che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i
soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale,
gli amministratori.».
«Art. 2362 (Unico azionista). - Quando le azioni
risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione
contenente l'indicazione del cognome e nome o della
denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato
di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti commi devono essere depositate entro trenta
giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare
la data di iscrizione.
I contratti della societa' con l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai
creditori della societa' solo se risultano dal libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento.».
«Art. 2366 (Formalita' per la convocazione). -
L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal
consiglio di gestione mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano
indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea se i quotidiani indicati
nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo', in deroga al comma
precedente, consentire la convocazione mediante avviso
comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.
In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si
reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato
l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei
partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere
data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte
ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
non presenti.».
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea non
rappresentano complessivamente la parte di capitale
richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere
fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non
puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 e' ridotto ad
otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai
soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria e'
regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un
terzo del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento
anticipato, la proroga della societa', la revoca dello
stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale
all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo
comma dell'art. 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria e'
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con
la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda
una quota di capitale piu' elevata.».
«Art. 2377 (Annullabilita' delle deliberazioni). - Le
deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della
legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci,
ancorche' non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformita'
della legge o dello statuto possono essere impugnate dai
soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli
amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal
collegio sindacale.
L'impugnazione puo' essere proposta dai soci quando
possiedono tante azioni aventi diritto di voto con
riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche
congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto puo'
ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste
percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle
azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale
indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi
di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa
hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato
dalla non conformita' della deliberazione alla legge o allo
statuto.
La deliberazione non puo' essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non
legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidita' di singoli voti o per il loro
errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di
conteggio siano stati determinanti ai fini del
raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale,
salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli
effetti e della validita' della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno
sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data
della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad
iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni
dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto
a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio
di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita'.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede
dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo,
se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa
in conformita' della legge e dello statuto. In tal caso il
giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a
carico della societa', e sul risarcimento dell'eventuale
danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base
della deliberazione sostituita.».
«Art. 2378 (Procedimento d'impugnazione). -
L'impugnazione e' proposta con atto di citazione davanti al
tribunale del luogo dove la societa' ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi
possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle
azioni previsto dal terzo comma dell'art. 2377. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 111 del codice di
procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno
a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto
numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca
del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della
deliberazione, non puo' pronunciare l'annullamento e
provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove
richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito,
anche in copia, della citazione, l'impugnante puo' chiedere
la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso
di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del
tribunale, omessa la convocazione della societa' convenuta,
provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve
altresi' contenere la designazione del giudice per la
trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti
al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza
per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti
emanati con il decreto, nonche' la fissazione del termine
per la notificazione alla controparte del ricorso e del
decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di
merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede
valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il
ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la
societa' dalla sospensione dell'esecuzione della
deliberazione; puo' disporre in ogni momento che i soci
opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale
risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo
ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione
eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla
deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia
realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima
deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi
comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma
dell'art. 2377, devono essere istruite congiuntamente e
decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto
comma del presente articolo, la trattazione della causa di
merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto
comma dell'art. 2377.
I dispositivi del provvedimento di sospensione e della
sentenza che decide sull'impugnazione devono essere
iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle
imprese.».
«Art. 2379 (Nullita' delle deliberazioni). - Nei casi
di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del
verbale e di impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la
deliberazione puo' essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito
nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e'
soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze
dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a
iscrizione ne' a deposito. Possono essere impugnate senza
limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto
sociale prevedendo attivita' illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma
l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la
convocazione non si considera mancante nel caso
d'irregolarita' dell'avviso, se questo proviene da un
componente dell'organo di amministrazione o di controllo
della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno
diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti
della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale
non si considera mancante se contiene la data della
deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal
presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio
d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal
segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e
ottavo comma dell'art. 2377.».
«Art. 2381 (Presidente, comitato esecutivo e
amministratori delegati). - Salvo diversa previsione dello
statuto, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina
i lavori e provvede affinche' adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a
tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio
di amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni ad un
comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,
o ad uno o piu' dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto,
i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della
delega; puo' sempre impartire direttive agli organi
delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella
delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della societa'; quando elaborati, esamina i piani
strategici, industriali e finanziari della societa';
valuta, sulla base della relazione degli organi delegati,
il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate
negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e
2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale, con la
periodicita' fissata dallo statuto e in ogni caso almeno
ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonche' sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla societa' e dalle sue
controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo
informato; ciascun amministratore puo' chiedere agli organi
delegati che in consiglio siano fornite informazioni
relative alla gestione della societa'.».
«Art. 2409-terdecies (Competenza del consiglio di
sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa
competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,
il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo
comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di
responsabilita' nei confronti dei componenti del consiglio
di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art.
2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine
ai piani strategici, industriali e finanziari della
societa' predisposti dal consiglio di gestione, ferma in
ogni caso la responsabilita' di questo per gli atti
compiuti.
Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata
approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un
terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i
componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono
assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono
partecipare alle assemblee.».
«Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' puo'
emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».
«Art. 2413 (Riduzione del capitale). - Salvo i casi
previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2412,
la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre
volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve
se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in
circolazione il limite di cui al primo comma
dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o
le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in
circolazione.».
«Art. 2414 (Contenuto delle obbligazioni). - I titoli
obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della
societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle
imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al
momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della
sua iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore
nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti,
il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il
modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione
dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri
creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi
dell'eventuale prospetto informativo.».
«Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie). - La
deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la
costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori
deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori,
compia le formalita' necessarie per la costituzione delle
garanzie medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli
obbligazionari si applica il numero 5) dell'art. 2414.».
«Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli
articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'art.
2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del
prestito obbligazionario e alla circostanza che le
obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti.».
«Art. 2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante
comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
e possono essere nominate anche le persone giuridiche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento
nonche' le societa' fiduciarie. Non possono essere nominati
rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati,
decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i
dipendenti della societa' debitrice e coloro che si trovano
nelle condizioni indicate nell'art. 2399.
Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'art.
2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa'.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi sociali e puo' essere
rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua
nomina il rappresentante comune deve richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.».
«Art. 2437-quater (Procedimento di liquidazione). - Gli
amministratori offrono in opzione le azioni del socio
recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il
diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti, entro centottanta giorni
dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della societa'.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la societa'
si scioglie.».
«Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - La
riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione
deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni
proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non
eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione.».
«Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del
patrimonio destinato). - La deliberazione che ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina
un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale
patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la
congruita' del patrimonio rispetto alla realizzazione
dell'affare, le modalita' e le regole relative al suo
impiego, il risultato che si intende perseguire e le
eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalita' di
controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati
dell'affare;
e) la possibilita' di emettere strumenti finanziari
di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione
dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una societa' di revisione per il
controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la
societa' non e' gia' assoggettata alla revisione contabile
da parte di una societa' di revisione ed emette titoli sul
patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed
offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico
affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di cui al presente articolo e' adottata
dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.».
«Art. 2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - Con riferimento allo specifico affare cui un
patrimonio e' destinato ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori tengono
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi
strumenti finanziari, la societa' deve altresi' tenere un
libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di
quelli emessi e di quelli estinti, le generalita' dei
titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i
vincoli ad essi relativi.».
«Art. 2447-novies (Rendiconto finale). - Quando si
realizza ovvero e' divenuto impossibile l'affare cui e'
stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori redigono
un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione
contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del
registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente
soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento
dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i
relativi creditori possono chiederne la liquidazione
mediante lettera raccomandata da inviare alla societa'
entro novanta giorni dal deposito di cui al comma
precedente. Si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della
societa'.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti
compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori
previsti dall'art. 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
puo' prevedere anche altri casi di cessazione della
destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali
ipotesi ed in quella di fallimento della societa' si
applicano le disposizioni del presente articolo.».
«Art. 2447-decies (finanziamento destinato ad uno
specifico affare). - Il contratto relativo al finanziamento
di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis puo' prevedere che al rimborso
totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via
esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che consenta di
individuarne lo specifico oggetto; le modalita' ed i tempi
di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la
parte coperta dal finanziamento e quella a carico della
societa';
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione
dell'operazione;
d) le specifiche garanzie che la societa' offre in
ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di
corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui
delegato, puo' effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del
finanziamento e le modalita' per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la societa' presta per
il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale
nulla piu' e' dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio
separato da quello della societa', e da quello relativo ad
ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi
della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) che la societa' adotti sistemi di incasso e di
contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i
proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante
patrimonio della societa'.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui
proventi, sui frutti di essi e degli investimenti
eventualmente effettuati in attesa del rimborso al
finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei
creditori sociali; alle medesime condizioni, delle
obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde
esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di
garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della societa', sino al rimborso del
finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al
secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati
alla realizzazione dell'operazione possono esercitare
esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro
diritti.
Se il fallimento della societa' impedisce la
realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le
limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore
ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito,
al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle
leggi vigenti, il finanziamento non puo' essere
rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai
proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto
comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei
proventi e dei vincoli relativi ai beni.».
«Art. 2463 (Costituzione). - La societa' puo' essere
costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata, e il comune ove sono
poste la sede della societa' e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a
diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore
attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della societa',
indicando quelle concernenti l'amministrazione, la
rappresentanza;
8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e gli
eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della
spese per la costituzione poste a carico della societa'.
Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata
le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e
2341.».
«Art. 2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti). - Se
il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto,
gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo
nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori,
qualora non ritengano utile promuovere azione per
l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli
altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota
del socio moroso. La vendita e' effettuata a rischio e
pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo
bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto,
se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta
all'incanto.
Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori escludono il socio,
trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere
ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei
soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o
divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia
bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464. Resta salva in
tal caso la possibilita' del socio di sostituirle con il
versamento del corrispondente importo di danaro.».
«Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto o di una
societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori
contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'albo
speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione
dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di
valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e'
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso
di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o
di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
societa' nel registro delle imprese. In tal caso
l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
a norma dell'art. 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il
secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto e quinto comma
dell'art. 2343-bis.».
«Art. 2469 (Trasferimento delle partecipazioni). - Le
partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra
vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria
disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilita'
delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al
gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza
prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti
che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa
di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il
diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473. In tali casi
l'atto costitutivo puo' stabilire un termine, non superiore
a due anni dalla costituzione della societa' o dalla
sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il
recesso non puo' essere esercitato.».
«Art. 2470 (Efficacia e pubblicita). - Il trasferimento
delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto
previsto nel successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente,
verso esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di
trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione
sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario
verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti
trasferimenti in materia di societa' per azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in
buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e'
preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data
posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o lo Stato di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate
entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e
devono indicare la data di tale iscrizione.».
«Art. 2473 (Recesso del socio). - L'atto costitutivo
determina quando il socio puo' recedere dalla societa' e le
relative modalita'. In ogni caso il diritto di recesso
compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento
dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o
scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di
una o piu' cause di recesso previste dall'atto costitutivo
e al compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto della societa'
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma
dell'art. 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni
in materia di recesso per le societa' soggette ad attivita'
di direzione e coordinamento.
Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il
diritto di recesso compete al socio in ogni momento e puo'
essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta
giorni; l'atto costitutivo puo' prevedere un periodo di
preavviso di durata maggiore purche' non superiore ad un
anno.
I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di
ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e'
determinato tenendo conto del suo valore di mercato al
momento della dichiarazione di recesso; in caso di
disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione
giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato
esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro
centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta
alla societa'. Esso puo' avvenire anche mediante acquisto
da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente
individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il
rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o,
in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale
sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 e,
qualora sulla base di esso non risulti possibile il
rimborso della partecipazione del socio receduto, la
societa' viene posta in liquidazione.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la
delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo
scioglimento della societa'.».
«Art. 2477 (Controllo legale dei conti). - L'atto
costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e
poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un
revisore.
La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il
capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito
per le societa' per azioni.
La nomina del collegio sindacale e' altresi'
obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati
superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art.
2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi,
due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni;
se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il
controllo contabile e' esercitato dal collegio sindacale.».
«Art. 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai
soci). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza
degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis,
2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo
quanto disposto dall'art. 2435-bis. Esso e' presentato ai
soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior
termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo
comma dell'art. 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di
approvazione del bilancio devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'art.
2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e
degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni
sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide
sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili
realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del
presente art. non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.».
«Art. 2479 (Decisioni dei soci). - I soci decidono
sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto
costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu'
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione
degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo,
degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei
sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei
soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dai soci devono risultare con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione
di cui al terzo comma ed comunque con riferimento alle
materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del
presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto
comma dell'art. 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o
piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci
debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare
ai sensi dell'art. 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni
previste dal presente art. ed il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale
sociale.».
«Art. 2479-ter (Invalidita' delle decisioni dei soci).
- Le decisioni dei soci che non sono prese in conformita'
della legge o dell'atto costitutivo possono essere
impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun
amministratore e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni
dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e
ne sia fatta richiesta dalla societa' o da chi ha proposto
l'impugnativa, puo' assegnare un termine non superiore a
centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione
idonea ad eliminare la causa di invalidita'.
Qualora possano recare danno alla societa', sono
impugnabili a norma del precedente comma le decisioni
assunte con la partecipazione determinante di soci che
hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della societa'.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e
quelle prese in assenza assoluta di informazione possono
essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre
anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del
secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di
tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale
prevedendo attivita' impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377,
primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378,
2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.».
«Art. 2482 (Riduzione del capitale sociale). - La
riduzione del capitale sociale puo' avere luogo, nei limiti
previsti dal numero 4) dell'art. 2463, mediante rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale
puo' essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della
decisione medesima, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia
luogo nonostante l'opposizione.».
«Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). -
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
societa', con le osservazioni nei casi previsti dall'art.
2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto
costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
e delle osservazioni deve essere depositata nella sede
della societa' almeno otto giorni prima dell'assemblea,
perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale
in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'art. 2446.».
«Art. 2497-bis (Pubblicita). - La societa' deve
indicare la societa' l'ente alla cui attivita' di direzione
e coordinamento e' soggetta negli atti e nella
corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita
sezione nella quale sono indicate le societa' o gli enti
che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o
le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.».
«Art. 2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto
previsto nel presente capo, si presume salvo prova
contraria che l'attivita' di direzione e coordinamento di
societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla
ai sensi dell'art. 2359.
2. (Comma soppresso).».
«Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). - Nel caso di fusione tra societa', una
delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il
patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter deve
indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della societa'
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione della
societa' di revisione incaricata della revisione contabile
obbligatoria della societa' obiettivo o della societa'
acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le
disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.».
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di
revisione iscritte nell'apposito albo.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'art.
2343.».
«Art. 2506 (Forme di scissione). - Con la scissione una
societa' assegna l'intero suo patrimonio a piu' societa',
preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo
patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa', e le
relative azioni o quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purche' non
superiore al dieci per cento del valore nominale delle
azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per
consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite
azioni o quote di una delle societa' beneficiarie della
scissione, ma azioni o quote della societa' scissa.
La societa' scissa puo', con la scissione, attuare il
proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare
la propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.».
«Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
titoli di debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere
l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina
prevista per le societa' per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o
anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e'
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'art. 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari
non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo
dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero
rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari
forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli
articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
a responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a
investitori qualificati.».
- Si riporta il testo degli articoli 111-quater, 218,
223-bis e 223-quinquiesdecies delle disposizioni di
attuazione e transitorie del codice civile, come modificati
dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 111-quater. - La societa' di revisione di cui
all'art. 2447-ter del codice e' scelta tra quelle iscritte
nell'albo speciale delle societa' di revisione tenuto dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa a norma
delle leggi speciali.».
«Art. 218. - Le societa' in liquidazione alla data del
1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societa' in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono
liquidate secondo le nuove disposizioni.».
«Art. 223-bis. Le societa' di cui ai capi V, VI e VII
del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel
registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004,
devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle
nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le decisioni di trasformazione della societa' a
responsabilita' limitata in societa' per azioni possono
essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a
clausole statutarie, con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti piu' della meta' del capitale
sociale.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero
adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove
disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il
termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata in
assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo
termine possono essere assunte le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto
l'introduzione nello statuto di clausole che escludono
l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili
con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta
adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il
30 settembre 2004, per tali societa' resta in vigore la
relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data
del 31 dicembre 2003.
Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione
all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o
al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento
dello statuto alle disposizioni di cui all'art. 2365,
secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea
straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate
nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti
disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto
conservano la loro efficacia anche se non sono conformi
alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere
iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui ai
capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice
civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che
siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi
al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'art. 2331,
quarto comma, del codice.
Le societa' costituite anteriormente al 1° gennaio 2004
possono, in sede di costituzione o di modificazione dello
statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti
legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento,
successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno
iscritte nel registro delle imprese con contestuale
deposito dello statuto nella sua nuova versione.».
«Art. 223-quinquiesdecies. - Le cooperative che non
hanno adottato le clausole previste dall'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare
la trasformazione in societa' lucrative con le maggioranze
previste dall'art. 2545-decies del codice senza che trovi
applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici.
In deroga all'art. 2545-quater del codice civile, le
cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai
benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva
legale il venti per cento degli utili netti annuali.
L'obbligo di cui all'art. 2545-undecies del codice si
applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte
della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili
accantonate ai sensi dell'art. 2545-ter, primo comma, del
codice dal 1° gennaio 2004.».



 
Art. 6.
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonche' quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Per le materie di cui al comma 1, le norme dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.
3. All'articolo 2250, ultimo comma, del codice civile, dopo le parole: «delle societa» sono inserite le parole: «per azioni ed».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2250 del codice civile,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2250 (Indicazione negli atti e nella
corrispondenza). - Negli atti e nella corrispondenza delle
societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese devono essere indicati la sede della societa'
e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale
questa e' iscritta e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita' limitata deve essere negli
atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma
effettivamente versata e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo
comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella
corrispondenza che la societa' e' in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle societa' per
azioni ed a responsabilita' limitata deve essere indicato
se queste hanno un unico socio.».



 
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992
1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5;»;
b) all'articolo 15 il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 39 il comma 2 e' abrogato.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 39 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, (Attuazione
della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro.) come modificati dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 15 (Principi generali (Articoli 31, 35, 39 e 43
della direttiva n. 78/660). - 1. Le valutazioni sono
effettuate conformemente ai seguenti principi:
a) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro;
b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attivita'; in
particolare:
1) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto;
2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
3) si tiene conto dei deprezzamenti sia che
l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
c) le attivita' e le passivita' in bilancio e «fuori
bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le
attivita' e le passivita' tra loro collegate sono valutate
in modo coerente.
2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al
principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota
integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua
influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato
economico.
3. (Comma abrogato).».
«Art. 39 (Rettifiche fiscali) (Art. 29, paragrafi 4 e
5, della direttiva n. 83/349). - 1. L'eventuale eccedenza
dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio
consolidato rispetto all'onere gia' pagato o da pagare e'
ricompresa nel medesimo bilancio, se e' probabile che tale
eccedenza si traduca in un onere effettivo per una delle
imprese incluse nel consolidamento.
2. (Comma abrogato).».



 
Art. 8.
Modifiche alla legge n. 91 del 1981
1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, secondo periodo, la parola: «2488» e' sostituita dalla parola: «2477»;
b) all'articolo 11, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile» sono sostituite dalle parole: «entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile»;
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«13 (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si applica alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.».



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della
legge 23 marzo 1981, n. 91, (Norme in materia di rapporti
tra societa' e sportivi professionisti.) come modificati
dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 10 (Costituzione e affiliazione). - Possono
stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di
societa' a responsabilita' limitata. In deroga all'art.
2477 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le
societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio
sindacale.
L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa
svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad
esse connesse o strumentali.
L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte
degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a
scuole giovanili di addestramento e formazione
tecnico-sportiva.
Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a
norma dell'art. 2330 del codice civile, la societa' deve
ottenere l'affiliazione da una o da piu' federazioni
sportive nazionali riconosciute dal CONI.
Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi
fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.
L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali
condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione
sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento
sportivo.
La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione
dello svolgimento dell'attivita' sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva
nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del
CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal
ricevimento del ricorso.».
«Art. 11 (Deposito degli atti costitutivi). - Le
societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice
civile devono depositare l'atto costitutivo presso la
federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate.
Devono, altresi', dare comunicazione alla federazione
sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione,
di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle
modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori
dei conti.».



 
Art. 9.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo numero 58 del 1998:
a) gli articoli 125, 128, 129 e 131;
b) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 126;
c) il comma 3 dell'articolo 134;
d) il comma 2 dell'articolo 147.
2. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, il secondo periodo e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 126, 147 e 165 del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come
modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 126 (Assemblea straordinaria). - 1. (Comma
abrogato).
2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in
seconda convocazione non rappresentano la parte del
capitale necessaria per la regolare costituzione, puo'
essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal
caso il termine stabilito dall'art. 2366, secondo comma,
del codice civile e' ridotto a otto giorni.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).».
«Art. 147 (Rappresentante comune). - 1. Al
rappresentante comune degli azionisti di risparmio si
applica l'art. 2417 del codice civile, intendendosi
l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di
azioni di risparmio.
2. (Comma abrogato).
3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri
previsti dall'art. 2418 del codice civile, intendendosi
l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di
azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i
libri indicati nell'art. 2421, numeri 1) e 3), del codice
civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea
della societa' e di impugnarne le deliberazioni. Le spese
sono imputate al fondo previsto dall'art. 146, comma 1,
lettera c).
4. L'atto costitutivo puo' attribuire al rappresentante
comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli
interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve
prevedere le modalita' per assicurare un'adeguata
informazione al rappresentante comune sulle operazioni
societarie che possano influenzare l'andamento delle
quotazioni delle azioni della categoria.».
«Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi). - 1. Le
disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'art.
157, si applicano anche alle societa' controllate da
societa' con azioni quotate.
2. La CONSOB detta con regolamento disposizioni
attuative del presente articolo stabilendo, in particolare,
criteri di esenzione per le societa' controllate che non
rivestono significativa rilevanza ai fini del
consolidamento. Il regolamento e' emanato d'intesa con le
competenti autorita' di vigilanza per la disciplina
relativa ai soggetti da esse vigilati.».



 
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