Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 26 febbraio 2004 |
Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti i valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea; Vista la direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi; Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 72-terdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, istituito con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002; Sentito il Ministro per le attivita' produttive; Sentite le parti sociali; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004; Decretano: Art. 1. 1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Roma, 26 febbraio 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro della salute Sirchia |
| Allegato VIII-ter (art. 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
----> Vedere Tabella da pag. 17 a pag. 18 della G.U. <---- |
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