Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 febbraio 2004
Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti i valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi;
Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 72-terdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, istituito con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002;
Sentito il Ministro per le attivita' produttive;
Sentite le parti sociali;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004;
Decretano:
Art. 1.
1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, 26 febbraio 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro della salute
Sirchia
 
Allegato VIII-ter
(art. 72-ter, comma 1, lettera d)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

----> Vedere Tabella da pag. 17 a pag. 18 della G.U. <----
 
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