Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 febbraio 2004 |
Riconoscimento al sig. Oucif Aissa di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza dal sig. Oucif Aissa, nato a Sidi M'Hamed-Algeri (Algeria) il 16 febbraio 1964, cittadino algerino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «ingenieur», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «diplome d'ingenieur», conseguito presso l'«Istituto nazionale di formazione superiore in edilizia» di Algeri in data 14 luglio 1991; Considerato che e' in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica come attestato in data 25 maggio 2003; Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 27 febbraio 2004; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile e ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere il superamento di una prova attitudinale, scritta e orale vertente sulle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti; 2) acquedotti e fognature 3) e una prova soltanto orale su deontologia e ordinamento professionale; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 18 ottobre 2002 con scadenza il 18 ottobre 2004, per lavoro dipendente; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Oucif Aissa, nato a Sidi M'Hamed-Algeri (Algeria) il 16 febbraio 1964, cittadino algerino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) strade, ferrovie e aeroporti; 2) acquedotti e fognature 3) e una prova soltanto orale su deontologia e ordinamento professionale. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 febbraio 2004
Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. c) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. d) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale. |
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