IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il proprio decreto del 18 dicembre 2003 che ha disposto per il 2 gennaio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2004; Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» e' pari al prezzo medio ponderato d'asta; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottanta giorni e' risultato pari a 98,987. La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a Euro 91.210.414,58 per i titoli a centottanta giorni con scadenza 30 giu-gno 2004. A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno. Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottanta giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,108 ed a 98,501. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2004 p. Il direttore generale: Cannata |