Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 marzo 2004
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 marzo 2004 e' pari a 34.868 milioni di euro;
Decreta:
Per il 15 marzo 2004 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilita' per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2004, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2004
p. Il direttore generale: Zodda
 
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