IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Tagaras Charissios, nato il 17 giugno 1952 a Vari (Grecia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo professionale di geotecnico conseguito in Grecia, come attestato dall'Ordine geotecnico della Grecia cui il richiedente risulta iscritto dal 1987 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di geologo; Preso atto che il sig. Tagaras e' in possesso del diploma di laurea in geologia conseguito nel maggio 1987 presso 1'Aristotelea Universita' di Salonicco, previo riconoscimento degli esami sostenuti presso l'«Universita' degli studi di Camerino» - facolta' di scienze geologiche; Considerato che l'interessato e' in possesso della «Licenza all'esercizio della professione di geotecnico - specializzazione geologia» rilasciata dall'Ordine geotecnico della Grecia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 novembre 2003; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 novembre 2003; Ritenuto che il sig. Tagaras abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Art. 1. Al sig. Tagaras Charissios, nato il 17 giugno 1952 a Vari (Grecia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 23 febbraio 2004 Il direttore generale: Mele |