Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2004
Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonche' determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma 2-quater, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio nonche' degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo;
Visto altresi' il comma 5 del medesimo art. 9 della legge n. 230/1998 che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;
Visto altresi' l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il Fondo nazionale per il servizio civile;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;
Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e i vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli obiettori di coscienza e le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge 8 luglio 1998, n. 230;
Rilevato che nel corso dell'anno 2004 si prevede una sensibile riduzione del numero degli obiettori da avviare al servizio in considerazione della sospensione, a partire dal 1° gennaio 2004, delle operazioni di leva nei confronti dei nati nell'anno 1986 e dell'avvio al servizio nell'anno 2003 dei giovani della classe 1985 disponibili alla chiamata dal 1° gennaio 2003 al 31 marzo 2003;
Ravvisata la necessita' di avviare - sin dal periodo transitorio di cui all'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 64 - i giovani ammessi a prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'art. 6 della medesima legge, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
Decreta:
Art. 1. Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di
coscienza

1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l'anno 2004, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1998, e' definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 30.000 unita', di cui fino ad un massimo di 100 unita' da impiegare all'estero.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il limite fissato nel precedente comma, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma 2-bis, della legge 8 luglio 1998, n. 230.
 
Art. 2. Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis
della legge n. 230/1998

1. La domanda di dispensa deve essere inoltrata all'Ufficio nazionale per il servizio civile e redatta a pena di irricevibilita', secondo le indicazioni contenute nella nota esplicativa al presente provvedimento.
Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono, in ordine di priorita' decrescente, di seguito definite:
a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;
3) orfano di entrambi i genitori;
4) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
5) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
6) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita', accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;
7) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente, ricompreso entro il secondo grado di parentela, sia affetto da grave infermita', convalidata dalla A.S.L. competente, che richieda cure mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
8) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
9) titolare di impresa individuale o di attivita' economica ovvero responsabile diretto e determinante della conduzione di societa' avviate entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile ovvero avviate con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo. Tutte le tipologie sopra indicate verranno considerate ai fini della concessione del beneficio solo se con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attivita';
10) destinatario di una proposta di assunzione da parte di enti pubblici o soggetti privati con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno nonche' con contratto di apprendistato o di inserimento di una durata non inferiore ai dodici mesi e a tempo pieno, per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva; titolare di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (quest'ultimo stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003), a tempo pieno, purche' alla data di presentazione della domanda di dispensa l'interessato debba svolgere almeno dodici mesi di attivita' lavorativa.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile effettua controlli circa la sussistenza del rapporto di lavoro fino a 10 mesi dalla data di concessione della dispensa ovvero, in caso di avvenuta precettazione, fino alla data prevista per la fine del servizio e, qualora accerti l'insussistenza della situazione dichiarata dall'interessato, revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C.
Per quanto riguarda le proposte di assunzione, l'interessato, al fine di conseguire la definitivita' del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., e' tenuto a far pervenire all'Ufficio nazionale per il servizio civile, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l'impiego;
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge n. 230/1998): cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purche' l'impegno si riferisca allo svolgimento di una attivita' incompatibile con il servizio civile e i meriti siano riconosciuti mediante selezione pubblica, adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio, ovvero che nell'espletamento di attivita' sportive abbia fatto parte di rappresentative nazionali ed abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale.
Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale.
Per quanto riguarda l'attivita' sportiva i risultati ed i meriti devono essere documentati dalle competenti federazioni sportive;
c) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa a favore dei giovani appartenenti alla 1ª e 2ª categoria di idoneita' di cui al decreto del Ministro della difesa 30 settembre 2002 recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale». Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio. E' possibile da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al servizio.
Gli obiettori gia' in servizio o in attesa di chiamata possono richiedere all'Ufficio nazionale per il servizio civile la nuova valutazione della situazione sanitaria (V.S.S.), allegando certificazione rilasciata dalla A.S.L. nonche' copia del foglio contenente il profilo sanitario risultante alla visita di leva, nel caso di patologia insorta o aggravatasi successivamente alla predetta visita.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di L.I.S.A.A.C./dispensa;
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio.
 
Art. 3. Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni e dei relativi
aspetti applicativi di cui all'art. 2

1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorita' di cui all'art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.
 
Art. 4. Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C. a norma dell'art. 9,
comma 2-ter, della legge n. 230/1998

Nell'anno 2004 l'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.
 
Art. 5.
Procedure

1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, del presente decreto i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2003, nonche' i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2004 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, purche' non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilita' alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio medesimo.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende i termini per l'avvio al servizio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per un periodo non superiore ai novanta giorni necessari all'Ufficio nazionale per il servizio civile per determinarsi sull'istanza stessa. Nel caso in cui l'interessato abbia gia' ricevuto il provvedimento di avvio al servizio, la presentazione della domanda di dispensa sospende per una sola volta la presa di servizio per il periodo non superiore a novanta giorni a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per l'emanazione del relativo provvedimento.
Qualora l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotti un provvedimento di rigetto sulla istanza di dispensa, l'obiettore deve prendere servizio presso l'ente cui era stato assegnato entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.
 
Art. 6. Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare
che optano per il servizio civile nazionale

1. Il contingente dei volontari da impiegare in attivita' di servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e' definito per l'anno 2004 in 37.800 unita', di cui 37.000 da impiegare in Italia e 800 all'estero.
2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purche' non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' determinato, per l'anno 2004, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa, nell'ammontare massimo di 50 unita'.
 
Art. 7. Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al
servizio civile all'estero

1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2 del citato art. 6 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2004 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.
Roma, 4 febbraio 2004
Il Ministro: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 106
 
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