IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Belluno
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalla commissione proviciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio; Vista la lettera circolare della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. V/25157/70-DOC del 2 febbraio 1995, con la quale sono impartite direttive in materia di lavori di facchinaggio del mutato quadro normativo e di competenze; Considerato che le tariffe di facchinaggio valevoli nella provincia di Belluno devono essere rinnovate, come previsto dalla normativa ministeriale, per scadenza del biennio 2002/2003; Tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo e del costo del lavoro nel frattempo verificatesi, nonche' delle indicazioni degli osservatori locali (camera di commercio), in base a cui risulta un aumento medio del 5% nel biennio 2002/2003; Determina le seguenti tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia di Belluno per il biennio 2003/2004: 1) Euro 14,98 per prestazioni pari ad un'ora di lavoro; 2) aumento della tariffa ad economia sub 1) del 20% per lavori aziendali a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di carrelli elevatori con operatore; 3) maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte (dalle 22 alle ore 6) in turni avvicendati; 4) maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno; 5) maggiorazione del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Primo Maggio. Le maggiorazioni sub 3), 4) e 5) non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore. Copia del presente decreto verra' trasmessa alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Belluno, 24 febbraio 2004 p. Il direttore: De Santis |