Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 febbraio 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», in Torino. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino
Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive; Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore; Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 26 settembre 2003 alla societa' cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», dal quale risulta che la stessa ha assegnato gli alloggi nel 1964, s'e' sciolta nel 1999 per il decorso del termine di durata, ha depositato il 23 marzo 1989 l'ultimo bilancio, dal cui esame non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; Decreta: La societa' cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», con sede in Torino, via Palmieri n. 55, costituita per rogito notaio dott. Emilio Turbil in data 5 novembre 1949, repertorio n. 8907/2042, iscritta al n. 894/49 del registro societa' del tribunale di Torino, BUSC n. 3287, e' sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 16 febbraio 2004 Il direttore provinciale: Pirone |
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