Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 15 aprile 2002 |
Istituzione del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, concernente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazioni di pericolosita' sociale; Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante la delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in tema di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; Visti i decreti legislativi 19 dicembre 1991, n. 406, 17 marzo 1995, n. 158 e 25 febbraio 2000, n. 65; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge n. 109/1994; Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, conferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quadro delle attribuzioni volte ad assicurare il supporto necessario per l'attivita' del CIPE integrato dai presidenti delle regioni interessate, anche il compito di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura; Ravvisato che l'efficace esercizio della predetta funzione non puo' prescindere dalla sorveglianza sulla realizzazione dei progetti per la necessita' di evitare che l'esecuzione delle opere rappresenti occasione di infiltrazione della delinquenza organizzata o costituisca presupposto di riciclaggio di denaro di provenienza illecita delle associazioni malavitose o sia, comunque, inquinata da irregolarita' gravi; Ritenuto che per prevenire il verificarsi di tipologie di minaccia sia alla sicurezza fisica dei cantieri sia di coloro che negli stessi prestino la propria attivita', e' opportuno apprestare adeguate forme di sorveglianza «in loco», specie con riferimento alle opere di maggior rilevanza; Considerata l'esigenza, per il raggiungimento di tali primari obiettivi, di una struttura di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che operi tramite un contingente di personale di limitata consistenza, ai fini dell'esercizio dei poteri delineati dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; Rilevato inoltre che, per il conseguimento dei predetti obiettivi, la medesima struttura possa ottenere dalle competenti autorita' l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia, agli ispettorati del lavoro ed agli enti locali tramite convenzioni di avvalimento e/o di collaborazione, nonche' l'introduzione nei capitolati di gara dell'onere di appositi progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere;
Decreta:
Art. 1. 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di diretta collaborazione del Ministro, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 2001, n. 320, e' istituito il «Servizio per l'Alta sorveglianza per le grandi opere». 2. Il Servizio fa a capo ad un unico direttore, che agisce con autonomia funzionale ed opera alle dirette dipendenze del Ministro. 3. Il Servizio cura, con cadenza annuale la redazione di un documento illustrativo del complesso delle attivita' svolte e degli obiettivi conseguiti, in coerenza alle direttive del Ministro. 4. L'attivita' del Servizio, sia per le direttive del Ministro, sia per le relazioni con l'amministrazione e con gli organi istituzionali, e' coordinata dall'ufficio di Gabinetto ai sensi degli articoli 2, comma 6 e 3, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 320/2001. |
| Art. 2. 1. Il direttore del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, sara' coadiuvato da: un coordinatore dotato di una specifica professionalita' tecnico-giuridico-ispettiva che abbia, altresi', maturato una specifica esperienza in materia di controllo e/o contrasto alle varie forme di irregolarita' economico-finanziaria nella realizzazione delle opere pubbliche; due dirigenti esperti di gestione amministrativa e specialisti nella normativa comunitaria del settore; tre dirigenti tecnici con esperienza diretta nella gestione del processo di realizzazione delle opere pubbliche e dell'alta sorveglianza. 2. Il direttore del Servizio propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la designazione del personale avente i requisiti indicati al precedente comma, il cui status sara' successivamente disciplinato con apposito, provvedimento regolativo. 3. Al supporto informatico del Servizio provvede la direzione per i sistemi informativi e statistici per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 3. 1. Al fine dell'ottimale perseguimento dei propri obiettivi, sulla base delle direttive impartite, il Servizio predispone: a) piani operativi inerenti l'esercizio dell'alta sorveglianza; b) intese e convenzioni, di concerto con i prefetti delle province territorialmente competenti, per l'avvalimento e/o la collaborazione con le Forze di polizia, gli ispettorati del lavoro e gli enti locali. 2. Al Servizio sono sottoposti, inoltre, i progetti predisposti per la difesa e la sicurezza di ciascuna opera i cui oneri vengono inseriti nei capitolati di gara. |
| Art. 4. 1. A tutela della sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle opere e a salvaguardia della corretta provenienza e destinazione dei capitali impiegati, il Servizio, sempre nel rispetto della normativa di settore, promuove: a) attivita' conoscitive sulla provenienza dei capitali e sulle persone fisiche e/o giuridiche operanti in subappalto, ovvero a mezzo di noli a caldo o a freddo; b) tutela ambientale del territorio interessato dalle opere; c) vigilanza sulla sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori; d) sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere. Inoltre promuove e realizza il monitoraggio sui progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere. 2. Per il Servizio puo' essere richiesta la collaborazione: a) delle articolazioni della Guardia di finanza; b) delle articolazioni della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri; c) delle articolazioni dei Corpi di polizia mineraria, ambientale ed idraulica dipendenti dalle autonomie locali, nonche' del Corpo forestale dello Stato; d) delle articolazioni e degli uffici preposti alla sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori (ispettorati del lavoro e casse edili); e) delle articolazioni e degli uffici preposti alla sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere (prefetti, uffici territoriali del Ministero delle infrastrurture e dei trasporti, uffici del Genio militare). 3. Per le opere di particolare rilevanza, il Servizio puo' proporre la nomina di un «responsabile dell'attivita' di alta sorveglianza dell'opera» alla cui attivita' cooperano, su base convenzionale, le strutture periferiche interessate statali, regionali e/o di altre autonomie. 4. Il Servizio puo', in alternativa, proporre l'attribuzione della predetta funzione al responsabile del procedimento di cui alla legge n. 109/1994. |
| Art. 5. 1. Il direttore del Servizio ha la facolta' di indicare prescrizioni a tutela dell'integrita' fisica dei cantieri e relativa incolumita' dei rispettivi addetti, tramite specifiche strutture e difese passive (come recinzioni, telecamere, personale addetto al controllo degli accessi ai cantieri etc.), sulla base di apposito progetto approvato. 2. L'indicazione di cui al comma 1 avviene all'esito delle istruttorie dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove trattasi di istituire un capitolato speciale d'appalto a carico del General Contractor, e con ordinanza del prefetto competente per gli altri insediamenti e opere che siano individuati come obiettivi sensibili. 3. Il Servizio approva la predisposizione di piani operativi per l'alta sorveglianza delle opere il cui importo rientra nel quadro economico della spesa dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione (art. 16, comma 7, legge n. 109/1994). |
| Art. 6. 1. Il Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere interloquisce, avvalendosi anche del responsabile dell'attivita' di alta sorveglianza dell'opera, con i livelli periferici statali, con le strutture regionali e/o con le autonomie locali. |
| Art. 7. 1. L'attivita' e la documentazione del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere sono soggetti a classificazione di sicurezza. 2. Il personale del Servizio e' munito di nulla-osta di segretezza di adeguato livello. |
| Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sottoscrizione. Roma, 15 aprile 2002 Il Ministro: Lunardi |
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