Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2004
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3339).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2003, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Ravvisata la necessita' di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il rinvio delle attivita' produttive, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. L'assessore regionale alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2003, n. 3309, assicura, anche con riferimento alle attivita' da porre in essere ai sensi delle ordinanze citate in premessa, il complessivo coordinamento:
a) delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003;
b) delle iniziative poste in essere dagli enti locali in attuazione delle disposizioni impartite dal commissario delegato, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 e n. 3328 del 2003;
c) della programmazione, individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche' il ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati.
2. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato provvede in particolare:
a) all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio ove si procede alla delocalizzazione o alla rilocalizzazione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003 e dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328/2003. L'Autorita' di bacino e' tenuta a recepire tale qualificazione nella redazione del piano per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998, convertito, con modificazioni, in legge n. 267/1998;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei territori interessati dai dissesti idrogeologici, secondo i programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2003, n. 3328;
c) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili.
3. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 2, lettera a), il commissario delegato individua le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo soggetti a delocalizzazione o alla rilocalizzazione; nei successivi trenta giorni i comuni interessati provvedono, se necessario, all'individuazione delle aree per la ricostruzione delle unita' immobiliari da delocalizzare o rilocalizzare. La deliberazione del comune, in relazione al contesto di particolare urgenza con riferimento a superiori esigenze di sicurezza, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le unita' immobiliari da rilocalizzare o delocalizzare sono demolite e sgomberate dal comune, con oneri a carico della gestione commissariale, a condizione che per l'erogazione del contributo il consenso da parte del proprietario, alla demolizione dell'immobile sia irrevocabile.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
6. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, puo' avvalersi dell'opera delle strutture regionali, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive ed indicazioni fornite dallo stesso commissario delegato, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
7. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente provvedimento, nonche' per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il commissario delegato puo' avvalersi di un'unita' operativa composta da sei membri di cui fara' parte il commissario delegato con funzioni di presidente.
8. Con provvedimento da adottarsi da parte del medesimo commissario delegato, e' costituita l'unita' operativa e la sua durata nonche' il compenso spettante a ciascuno dei componenti, individuati tra esperti di elevata e comprovata professionalita' nelle materie di interesse della presente ordinanza.
9. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico e amministrativo alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad istituire, con apposito provvedimento, una commissione tecnico-consultiva, composta da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui tre designati dal commissario delegato, di cui uno magistrato amministrativo o avvocato dello Stato e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
10. Con il medesimo provvedimento, e' altresi' stabilita la durata del summenzionato comitato, le modalita' di funzionamento e di nomina del coordinatore, nonche' il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.
11. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, di cui ai programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi e' convocata dallo stesso commissario delegato e delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato o i soggetti attuatori per gli interventi loro affidati, provvedono all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3.
1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, il commissario delegato e' autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a:
a) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unita' immobiliari distrutte o per le quali e' necessaria la demolizione al fine della ricostruzione sul medesimo sedime, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di ricostruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potra' comunque superare la somma di euro 200.000,00 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o da demolire a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, comprensiva degli oneri di demolizione e di smaltimento;
b) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unita' immobiliari danneggiate, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di riparazione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potra' comunque superare la somma di Euro 100.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi;
c) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unita' immobiliari gia' ubicate nelle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), soggette a delocalizzazione o rilocalizzazione nell'ambito dei comuni colpiti dall'evento alluvionale, per la costruzione o l'acquisto di altro immobile, sulla base delle spese documentate, ivi comprese quelle per l'acquisto dei terreni, determinati dalla stima dei costi di nuova costruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potra' comunque superare la somma di Euro 250.000,00 per ciascuna unita' immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi;
d) erogare contributi ai proprietari di beni mobili, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unita' immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti;
e) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di Euro 15.000,00, sulla base delle spese documentate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad Euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
2. Per le unita' immobiliari che ostacolano le opere di messa in sicurezza definitiva del territorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Ai proprietari di unita' immobiliari da delocalizzare o da rilocalizzare e' data facolta' di utilizzare il contributo per la nuova costruzione o l'acquisto nell'ambito del territorio degli altri comuni gravemente colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003 ed individuati dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3309 del 2003.
4. Al fine di attuare il procedimento volto all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, il commissario delegato puo' avvalersi dei sindaci dei comuni interessati ai fini dell'istruttoria e dell'erogazione dei contributi.
5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto delle eventuali anticipazioni gia' concesse ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003.
6. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi.
7. E' ammessa la cumulabilita' fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato.
8. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono consentiti lavori in economia; i relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
9. Nell'ambito dell'erogazione dei fondi da assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta ovvero sgomberata e di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti per l'autonoma sistemazione, il commissario delegato puo' autorizzare i sindaci ad erogare i contributi anche in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla norma sopra citata e comunque nel limite massimo di Euro 750, adeguatamente motivando circa la ricorrenza delle accertate condizioni di eccezionalita'.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare contributi, nel limite massimo del 70% dei danni subiti, per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati, sulla base delle risorse disponibili, e comunque fino ad un massimo di Euro 500.000,00 per ogni unita' produttiva danneggiata, attinenti le imprese industriali, artigianali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, societa' sportive e associazioni di volontariato, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi.
2. L'ammontare del danno subito di cui al comma 1 e' determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene distrutto o danneggiato, effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003. Tale determinazione rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile e il relativo contributo viene erogato sulla base delle spese effettuate, documentate da fatture quietanzate o altri titoli di spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso. Nel caso di lavori in economia possono essere concessi contributi nel limite del 70% dei danni subiti e fino ad un massimo di Euro 25.000,00. La relativa rendicontazione avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, i cui contenuti siano riscontrabili dalla contabilita' aziendale.
3. I contributi di cui ai commi precedenti possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata dagli eventuali interessi.
4. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 6.000,00, e nel limite del 70% delle spese sostenute per l'affitto di immobili e di macchinari ed attrezzature i cui contratti siano stati stipulati successivamente ed a causa degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, necessari per la continuazione dell'attivita' d'impresa, entro un periodo di dodici mesi dalla data degli eventi alluvionali.
5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. E' ammessa la cumulabilita' fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato.
7. Le modalita' procedurali per l'applicazione dei benefici disposti dal presente articolo sono fissate con provvedimento del commissario delegato.
 
Art. 5.
1. I contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della presente ordinanza, sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sara' ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria.
2. Il piano di cui al comma 1 e' approvato dal Dipartimento della protezione civile entro quindici giorni dal successivo invio.
 
Art. 6.
1. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere alle autonomie locali, secondo modalita' procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario delegato, contributi fino al 70% della spesa sostenuta previa stima effettuata dagli uffici tecnici delle medesime autonomie, nel limite massimo di Euro 800.000,00, per il ripristino:
del patrimonio edilizio;
delle infrastrutture pubbliche non ricomprese nel programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza 3309 del 2003;
per il riavvio delle attivita' d'impresa.
2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.
 
Art. 7.
1. Il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 3309 del 2003 non puo' superare i dodici mesi di sospensione dell'attivita' d'impresa.
2. All'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 3309 del 2003 le parole «e' pari all'ammontare dei mancati introiti» sono sostituite dalle seguenti «e' concesso»; dopo la medesima lettera b) e' aggiunta la seguente: «c) un contributo fino ad un massimo di 100.000,00, a favore delle imprese che abbiano subito una riduzione del reddito a causa dell'evento calamitoso del 29 agosto 2003. Il predetto contributo e' commisurato al 70% della differenza fra gli introiti realizzati nel periodo settembre-novembre 2002, e gli introiti dello stesso periodo del 2003, purche' la riduzione sia pari o superiore alla misura del 20%».
3. Al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3309 del 2003, dopo le parole «di cui all'art. 7» e' aggiunto il seguente periodo «A carico delle medesime risorse sono posti gli oneri sostenuti dal Corpo dei vigili del fuoco inerenti al ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nelle fasi dell'emergenza».
 
Art. 8.
1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove necessario, oltre alle deroghe previste all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e' autorizzato ad avvalersi delle seguenti deroghe:
art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267/1998, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili distrutti e danneggiati nelle zone diverse da quelle individuate e perimetrate ai sensi dell'art. 1, comma 2;
art. 1, comma 1, e art. 3-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365;
legge regionale n. 7/2000.
2. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, appositamente trasferite sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. L'assessore regionale alla protezione civile - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.
 
Art. 9.
1. Per la regione e per i comuni gravemente colpiti dagli eventi alluvionali, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui trattasi, non vengono considerati ai fini del patto di stabilita' per l'anno di competenza.
 
Art. 10.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui in premessa, e nei limiti di vigenza dello stesso, il commissario delegato e' autorizzato ad assumere e a utilizzare mediante il ricorso al lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, fino a quindici unita' di personale, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti nell'art. 10, comma 1, del contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1994-1997, area non dirigenziale. Il personale puo' essere destinato anche alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 11.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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