Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 febbraio 2004 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Monotard» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 268/2004). |
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Monotard» - insulina umana biosintetica autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/02/235/001 40 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo; EU/1/02/235/002 40 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo; EU/1/02/235/003 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo; EU/1/02/235/004 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo; Titolare A.I.C.: Novo Nordisk AS.
IL DIRETTORE GENERALE dei farmaci e dei dispositivi medici
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Vista la decisione della Commissione europea del 7 ottobre 2002 con la quale la specialita' medicinale «Monotard» ha modificato la procedura da mutuo riconoscimento a procedura centralizzata; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo delle confezioni della specialita' medicinale «Monotard»; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita' su conforme parere della Commissione unica del farmaco secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione alla specialita' medicinale «Monotard» debba venir attribuito un nuovo numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1. Alla specialita' medicinale MONOTARD nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente nuovo numero di identificazione nazionale: 40 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035934013/E (in base 10), 128MTX (in base 32); 40 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo n. 035934025/E (in base 10), 128MU9 (in base 32); 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035934037/E (in base 10), 128MUP (in base 32); 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo n. 035934049/E (in base 10), 128MV1 (in base 32). |
| Art. 2. La classificazione della specialita' medicinale «Monotard» nelle confezioni di seguito indicate resta confermata come segue: 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035934037/E (in base 10), 128MUP (in base 32); classe «A»; prezzo ex factory: Euro 14,96 (IVA esclusa); prezzo al pubblico: Euro 24,69 (IVA inclusa). |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici. |
| Art. 5
Il presente decreto che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 19 febbraio 2004 Il direttore generale: Martini |
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