Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 febbraio 2004
Riconoscimento al sig. Naqellari Aleksander di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 17 settembre 1955, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese kimist teknolog conseguito nel maggio 1979, presso l'Universita' di Tirana ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico;
Considerato che il richiedente ha documentato esperienza professionale nel settore fino all'anno 1991;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 27 gennaio 2004;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 29 maggio 2001 dalla questura di Perugia a tempo indeterminato;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 17 settembre 1955, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia:
1) chimica industriale applicata;
2) chimica dell'ambiente.
Roma, 23 febbraio 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto: consiste nella redazione di elaborati tecnici concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato. con successo, quello scritto.
 
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