Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 6 febbraio 2004
Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilita' pubblica.

IL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
L'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», ed in particolare gli articoli 6 e 7;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003 e in particolare l'art. 27 del medesimo decreto-legge;
Vista l'indifferibilita' ed urgenza di procedere a termini di legge all'emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'art. 27 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
 
Art. 2.
1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all'art. 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il cui tracciato e' indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel gia' citato allegato A del presente decreto.
 
Art. 3.
1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le competenti filiali dell'Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali un primo elenco di beni immobili di proprieta' dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.
2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.
3. Le competenti filiali dell'Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attivita' culturali i dati dell'allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalita' che prevedano l'avviso di ricevimento.
 
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
2. Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 5.
1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all'archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalita' tecnico operative di accesso sono definite nell'allegato A.
Roma, 6 febbraio 2004
Il direttore generale
per i beni architettonici ed il paesaggio
del Ministero per i beni
e le attività culturali
Cecchi

Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
Spitz
 
Allegato A

Al decreto ministeriale 6 febbraio 2004, emanato ai sensi dell'art. 27, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati enti), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it Accesso al sistema.
Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico»;
compilano la maschera per la richiesta di autenticazione, stampano il modulo e lo inviano via fax al MiBAC;
ricevono via fax l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della UserID e della Password (al primo collegamento e' facolta' dell'ente personalizzare la propria password);
si collegano on-line al sistema inserendo la propria UserID e la propria password. Immissione dei dati.
Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento della fase di immissione e' possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;
una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, confermano l'invio definitivo dei dati al database centrale; i dati inviati in modo definitivo non potranno piu' essere modificabili. Il sistema non permettera' l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»). Richiesta della verifica dell'interesse.
Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via Web i dati in forma definitiva:
stampano gli elenchi e le schede descrittive, utilizzando l'apposita funzione del sistema;
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla soprintendenza regionale competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovra' essere effettuato secondo modalita' che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da societa' accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema Web. Verifica dell'interesse.
Le soprintendenze regionali, espletata l'istruttoria:
dichiarano l'interesse culturale dei beni oggetto di verifica positiva;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
ne richiedono la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Accesso alla banca dati.
Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza, per i quali sia stato riconosciuto l'interesse culturale, in modalita' di sola lettura.
L'accesso avverra' con le medesime modalita' descritte per la fase di invio dei dati.
Gli enti possono richiedere al MiBAC una copia informatica del database contenente i dati degli immobili di loro spettanza.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

Legenda.
I campi indicati in corsivo sono obbligatori:
() (da lista) barrare una delle opzioni
........................ (campo di testo) inserire un testo.

ELENCHI

1. Qualificazione giuridica dell'ente proprietario:
() Stato
() Regione
() Provincia
() Comune
() Citta' metropolitane
() Altro ente pubblico territoriale
() Ente o istituto pubblico
2. Riferimenti dell'ente proprietario:
denominazione dell'ente ....
c.f. dell'ente ....
indirizzo dell'ente: via/piazza .... n. c./km .... comune .... c.a.p. (da lista)....
provincia (in automatico)
nome del legale rappresentante: cognome .... nome .... carica .... c.f. ....
3. Codice ISTAT regione (da lista) Nota esplicativa.
E' disponibile sul database la lista dei codici regionali dell'ISTAT.
4. Codice ISTAT provincia (da lista) Nota esplicativa.
E' disponibile sul database la lista dei codici provinciali dell'ISTAT.
5. Codice ISTAT comune (da lista) Nota esplicativa.
E' disponibile sul database la lista dei codici comunali dell'ISTAT.
6. Natura del bene:
() fabbricato
() unita' immobiliare
() elemento architettonico
() manufatto
() giardino o parco
() terreno Nota esplicativa.
Fabbricato: rappresenta un organismo architettonico edificato atto ad accogliere una specifica destinazione d'uso; puo' essere composto da una o piu' unita' immobiliari (es. edificio residenziale, museo, chiesa, fabbrica, ecc.).
Unita' immobiliare: porzione di fabbricato, caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale.
Elemento architettonico del fabbricato o dell'unita' immobiliare: porzione architettonica avente autonomia costruttiva ma non funzionale (es. portale, stemma, facciata, ecc.).
Manufatto: elemento edificato che non sia per sua natura abitabile (es. fontana, monumento celebrativo, edicola, pilo, porta urbana, ecc.).
Giardino o parco: insieme complesso e strutturato, caratterizzato dalla presenza di essenze arboree e manufatti di diversa natura, organizzati secondo schemi compositivi, identificabile catastalmente in modo univoco.
Terreno: area non edificata identificabile catastalmente in modo univoco.
7. Denominazione del bene .... Nota esplicativa.
Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare il bene.
8. Riferimenti catastali:
comune catastale ....
foglio ....
particella/e ....
subalterno .... Nota esplicativa.
Il subalterno e' obbligatorio se si tratta di una unita' immobiliare.
9. Confinanti:
altre particelle catastali:
comune ....
foglio ....
particella ....
altri elementi di confine .... Nota esplicativa.
Indicare su piu' campi tutti gli elementi con i quali il bene confina. Per le particelle catastali vale la codifica del precedente punto 8; per tutti gli altri elementi (strade, fiumi, fossi, ecc.) il vocabolario e' libero.
10. Localizzazione:
comune ....
c.a.p. (da lista) provincia (in automatico)
localita' geografica ....
toponimo ....
denominazione stradale ....
numero civico ....
km .... Nota esplicativa.
Se il bene ha piu' di un accesso su spazi viabilistici differenti, inserire il principale.
Se ha piu' numerici civici sullo stesso spazio viabilistico compilare il campo multiplo.
Il comune e il c.a.p. sono campi obbligatori. E' obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: localita', denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale e' obbligatorio inserire il numero civico o il km.
La lista dei c.a.p. e' disponibile sul database.
11. Coordinate geografiche:
coordinata X ....
coordinata Y .... Nota esplicativa.
Coordinate metriche del punto espresse nel sistema Gauss-Boaga, Roma 40.
12. Destinazione d'uso attuale.

=====================================================================
Categoria specifico |Uso specifico prevalente|Uso secondario =====================================================================
() Non utilizzato |(da lista) |(da lista) ---------------------------------------------------------------------
() Commerciale | | ---------------------------------------------------------------------
() Terziario-direzionale | | ---------------------------------------------------------------------
() Logistico-produttivo | | ---------------------------------------------------------------------
() Culturale | | ---------------------------------------------------------------------
() Studio d'artista | | ---------------------------------------------------------------------
() Sportivo | | ---------------------------------------------------------------------
() Ludico-ricreativo | | ---------------------------------------------------------------------
() Turistico-ricettivo | | ---------------------------------------------------------------------
() Ristorazione | | ---------------------------------------------------------------------
() Servizi pubblici | | ---------------------------------------------------------------------
() Militare | | ---------------------------------------------------------------------
() Luogo di culto | | ---------------------------------------------------------------------
() Attrezzatura | | tecnologica | | ---------------------------------------------------------------------
() Altro | |

Nota esplicativa.
La scelta della categoria e' obbligatoria; nel caso di destinazione d'uso mista individuare la prevalente. Per la categoria «studio d'artista» si richiama quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490.
E' opzionale indicare l'uso specifico. Il campo e' multiplo, puo' essere indicato sia l'uso prevalente che quello secondario.
La lista degli usi specifici e' disponibile sul database.
13. Periodo di realizzazione:
anno .........................
oppure
frazione di secolo:
() fine
() inizio
() meta'
() prima meta'
() seconda meta'
secolo .........................
oppure
periodo:
() precedente al 1400
() compreso tra il 1400 e il 1700
() compreso tra il 1700 e il 1900
() successivo al 1900
() realizzato da non oltre 45 anni Nota esplicativa.
Il periodo si riferisce all'edificazione del bene nella sua consistenza attuale.
Il secolo deve essere espresso in numeri romani.
La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.
14. Precedenti valutazioni di interesse culturale:
() Nessuna valutazione
() Valutazione positiva art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1, legge n. 410/2002
() Valutazione negativa art. 3, del D.P.R. n. 283/2000 art. 1, legge n. 410/2002 Nota esplicativa.
Il campo ha valore ricognitivo in relazione alle eventuali precedenti valutazioni d'interesse espresse dal MiBAC.

SCHEDE DESCRITTIVE

15. Documentazione fotografica.
Allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato JPG definizione 800x600 pixel.
Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di testo). Nota esplicativa.
Le riprese fotografiche devono documentare il bene in modo esaustivo, sia all'interno che all'esterno. In particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell'ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli androni e scale, gli ambienti interni piu' significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti.
L'inserimento dell'immagine avverra' mediante up-load del file.
La numerazione dell'immagine e' assegnata in modo automatico dal sistema.
16. Stralcio planimetrico.
Allegare per ogni bene lo stralcio della planimetria catastale, in formato raster (JPG) definizione 1500x1000. Nota esplicativa.
La planimetria catastale, in scala 1:1.000 o 1:2.000, deve individuare con esattezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione della particella.
L'inserimento delle immagini avverra' mediante up-load dei file.
17. Altra documentazione planimetrica.
Allegare eventuale altra documentazione planimetrica (cartografia o foto aerea) sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 5 allegati.
Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (carta tecnica regionale, carta IGM, ortofotopiano, ecc.) e la scala metrica di riferimento. Nota esplicativa.
Le planimetrie, in scala compresa tra 1:1.000 o 1:25.000, deve individuare con chiarezza la localizzazione del bene, mediante perimetrazione l'apposizione di un cerchio identificativo.
L'inserimento delle immagini avverra' mediante up-load dei file.
18. Breve descrizione morfologica e tipologica:
campo di testo ..................................................................... ... Nota esplicativa.
Descrizone sintetica della struttura fisica, della tipologia architettonica e degli elementi architettonici e costruttivi maggiormente significativi del bene.
19. Breve descrizione storica:
campo di testo ..................................................................... ... Nota esplicativa.
Descrizione sintetica della storia edilizia del bene e delle principali trasformazioni d'uso, possibilmente corredata da una bibliografia di riferimento.
20. Presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni:
() nessun elemento
() affresco
() stemma
() graffito
() lapide
() iscrizione
() tabernacolo
() elementi ornamentali
() ... (campo libero) Nota esplicativa.
Si intendono per elementi decorativi di pregio quelli elencati all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'art. 2, sono altresi' beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo titolo che li riguardano: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista;].
Per ogni campo si attiva automaticamente la scelta dell'opzione interno/esterno.
21. Documentazione grafica.
Allegare la documentazione grafica di rilievo, sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati.
Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (pianta, prospetto, sezione, ecc.) e la scala metrica di riferimento. Nota esplicativa.
L'inserimento della documentazione grafica avverra' mediante up-load del file.
22. Precedenti schedature effettuate:
Tipo di schedatura ....
Soggetto esecutore ....
Anno della schedatura .... Nota esplicativa.
Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.
23. Altra documentazione allegata.
Eventuale altra documentazione allegata (relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), sia in formato raster che digitale, fino ad un massimo di 10 allegati.
Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BTM, DWG, DXF, XLS, MDB.
Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura. Nota esplicativa.
L'inserimento della documentazione avverra' mediante up-load dei file.
 
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