Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 gennaio 2004
Revoca, a decorrere dal termine dell'anno accademico 2005-2006, dell'abilitazione disposta con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, in favore della Scuola superiore per interpreti e traduttori, in Torino, via S. Secondo n. 35, a rilasciare diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' divieto di procedere a nuove immatricolazioni e all'attivazione di nuovi corsi.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'istruzione universitaria

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);
Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;
Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;
Visto in particolare l'art. 10, comma 1, del sopra richiamato decreto ministeriale n. 38 del 2002, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento le scuole gia' riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 sono tenute a trasmettere una documentata relazione comprovante l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del regolamento e che il mancato invio al Ministero dei suddetti atti determina la revoca del riconoscimento precedentemente concesso;
Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993, con il quale e' stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Torino, via S. Secondo n. 35, a rilasciare diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697;
Viste le note ministeriali inviate alla Scuola sopra indicata n. 2253 in data 30 aprile 2003, recante istruzioni sulla modalita' di presentazione della relazione ai fini della conferma del riconoscimento, n. 4023 in data 13 ottobre 2003, di sollecito ad adempiere e n. 4480 in data 29 ottobre 2003, con la quale e' stato formalmente comunicato che, in caso di mancata trasmissione degli atti in questione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera sarebbe stata disposta la revoca del riconoscimento concesso con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993;
Visto il parere con il quale la riferita commissione tecnico-scientifica nella riunione del 28 novembre 2003 ha ravvisato la necessita' di procedere alla revoca del riconoscimento in precedenza concesso ove la Scuola in questione non trasmetta la documentata relazione comprovante l'avvenuto adeguamento al nuovo ordinamento nei termini indicati con la nota ministeriale del 29 ottobre 2003;
Considerato che la documentata relazione non e' pervenuta al Ministero e che pertanto deve ritenersi insussistente l'interesse della Scuola alla conferma del riconoscimento;
Ritenuto che debba essere garantito il diritto degli studenti iscritti alla Scuola al completamento degli studi;

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e' fatto divieto alla Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Torino, via San Secondo n. 35 - abilitata con decreto ministeriale 28 dicembre 1993 a rilasciare titoli aventi valore legale ai sensi della legge 11 febbraio 1986, n. 697 - di procedere a nuove immatricolazioni e all'attivazione di nuovi corsi.
2. E' consentito ai soli studenti iscritti alla data del presente decreto il completamento dei corsi disciplinati dall'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 e il rilascio di diplomi di interprete e traduttore non equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti in esito ai corsi appartenenti alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 38 del 2002, al termine dell'anno accademico 2005-2006 e' revocato alla Scuola sopra richiamata il riconoscimento disposto con decreto ministeriale 28 dicembre 1993.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2004
Il direttore generale: Masia
 
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