Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE DOGANE |
DETERMINAZIONE 16 febbraio 2004 |
Modifica della determinazione 8 agosto 2002, concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vista la propria determinazione dell'8 agosto 2002 con la quale sono state fornite istruzioni in merito alle sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicultura e nella florovivaistica; Vista la decisione della commissione del 17 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 23 dicembre u.s., recante modificazioni della decisione 2001/574/CE, che ha introdotto un marcatore fiscale comune (Solvent Yellow 124) per il gasolio e il petrolio lampante, con la quale e' stato stabilito un livello di marcatura minimo (6 mg/litro) e massimo (9 mg/litro) all'interno dei quali i Paesi membri possono stabilire specifici livelli nazionali; Considerato che con la predetta determinazione 8 agosto 2002 sono state date disposizioni in merito all'utilizzo, nella denaturazione di benzina e gasolio destinati ad impieghi agevolati, di un quantitativo di Solvent Yellow 124 pari a 1,3 grammi per 100 kg di prodotto (pari a circa 10,9 mg/litro), superiore, pertanto, all'attuale limite massimo consentito per la marcatura del gasolio; Considerato che l'obbligo di uniformarsi alle nuove disposizioni comunitarie interviene solo per i livelli di marcatore da utilizzare per la denaturazione del gasolio, in quanto in Italia non e' previsto l'impiego di formule denaturanti per il petrolio lampante; Valutata la necessita' di procedere alla modifica della predetta determinazione 8 agosto 2002 limitatamente alla marcatura del gasolio destinato ad impieghi agricoli, facendo salve le disposizioni riguardanti la denaturazione della benzina, impiegata negli stessi scopi, contenute nella medesima determinazione;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
1. L'art. 1, comma 2, lettera b), della determinazione in premessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, e' sostituito dal seguente: «b) grammi 0,95 di "Solvent Yellow 124" e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio». |
| Art. 2.
1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane sono autorizzati a consentire che le miscele denaturanti composte secondo la formula indicata nell'art 1, comma 2, della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 8 agosto 2002 siano ancora utilizzate fino a smaltimento delle scorte e comunque per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. |
| Art. 3.
1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2004 Il direttore: Guaiana |
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