Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 febbraio 2004 |
Sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento da presentarsi al MIUR, comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (d'ora in poi MIUR); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, recante: «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 che prevede come il MIUR, in caso di esaurimento in corso d'anno delle disponibilita' finanziarie del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui allo stesso art. 4, comma 1, ne dia tempestiva comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, adottando i conseguenti provvedimenti in ordine alle domande non soddisfatte ai sensi dell'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 123/1998; Visto il decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 che, tra l'altro, ha sospeso la ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale; Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca emanata in data 6 novembre 2003, prot. n. 4599, dal vice Ministro ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297/1999; Visto il decreto direttoriale dell'11 novembre 2003 di ripartizione del Fondo agevolazioni ricerca per l'anno 2003; Verificata, in particolare, la disponibilita' delle risorse assegnate dal CIPE, nonche' delle risorse rinvenienti dai Fondi strutturale FSE e FESR della Unione europea, per la copertura degli interventi nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale; Considerato il numero delle domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale e che risultano in corso di istruttoria; Ritenuta l'opportunita', al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili, di sospendere la ricezione di ulteriori domande di finanziamento a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
Decreta: Articolo unico
1. In applicazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e' sospesa la ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del predetto decreto ministeriale, comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale. 2. Con specifico decreto direttoriale si dara' formale comunicazione della conclusione del periodo di sospensione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2004 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
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