L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la liquidazione degli enti disciolti
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 94 del 3 aprile 1997, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Caltanissetta e' stata soppressa; Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata dal credito di euro 1.165,86 vantato nei confronti della regione Sicilia relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica effettuata a suo tempo dalle ex casse mutue artigiani e commercianti; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Caltanissetta, occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di euro 1.165,86 dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Caltanissetta alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione;
Decreta:
Il credito di cui alle premesse di euro 1.165,86 vantato nei confronti della regione Sicilia relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica effettuata a suo tempo dalle ex casse mutue artigiani e commercianti e' trasferito, ai sensi e con le modalita' dettate dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Caltanissetta in liquidazione alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, il quale versera' il predetto importo alla citata Cassa mutua. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2004 L'ispettore generale capo: D'Antuono |