Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 febbraio 2004 |
Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» ad espletare le attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico. |
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IL DIRIGENTE della Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII
Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo, in data 6 giugno 2000 e 20 giugno 2003, intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' del 17 febbraio 2004, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene, di pancreas e di rene-pancreas; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Visto l'accordo 14 febbraio 2002, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»; Ritenuto di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1. L'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero. |
| Art. 2. Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso le due sale operatorie della chirurgia pediatrica ovvero presso quelle del gruppo operatorio ubicato al primo piano del nuovo quartiere operatorio, degli Ospedali riuniti dell'Azienda ospedaliera di Bergamo. |
| Art. 3. Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari: Locatelli dott. Giuseppe, direttore unita' operativa di chirurgia pediatrica e direttore dipartimento pediatrico, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»; Minelli dott. Luciano, dirigente medico unita' operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»; Cheli dott. Maurizio, dirigente medico unita' operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»; Alberti dott. Daniele, dirigente medico unita' operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»; Rota dott. Giovanni, dirigente medico unita' operativa di chirurgia pediatrica, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»; Colledan dott. Michele, direttore unita' operativa 3ª chirurgia generale e dei trapianti, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»; Lucianetti dott. Alessandro, dirigente medico unita' operativa 3ª chirurgia generale e dei trapianti, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»; Spada dott. Marco, dirigente medico unita' operativa 3ª chirurgia generale e dei trapianti, Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo». |
| Art. 4. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. |
| Art. 5. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2004 Il dirigente: Sturvi |
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