IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto 3 novembre 2003 concernente la concessione di un periodo di adeguamento alle imprese di panificazione utilizzanti nei loro prodotti il riferimento al nome geografico «Altamura» senza rivendicare la corrispondente denominazione di origine protetta; Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto che elenca le ditte, richiedenti il periodo di adeguamento, a cui e' consentito, fino alla data del 31 dicembre 2004, l'immissione al consumo di prodotti di panetteria recanti il riferimento al nome geografico «Altamura»; Vista l'istanza presentata dalla impresa di panificazione Ideapane con la quale la stessa dichiara di aver legalmente commercializzato i prodotti di panificazione utilizzando la denominazione «Pane di Altamura», o altre contenenti il predetto riferimento geografico, in modo continuativo per almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del citato regolamento di registrazione (CE) n. 1291/2003 e chiede la concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato, in precedenza richiamato;
Decreta: Articolo unico
L'art. 3 del decreto 3 novembre 2003 concernente la concessione di un periodo di adeguamento alle imprese di panificazione utilizzanti nei loro prodotti il riferimento al nome geografico «Altamura» senza rivendicare la corrispondente denominazione di origine protetta, e' integrato con la seguente ditta: Ideapane S.p.a., con sede in localita' Triboli n. 19-20 - 55011 Altopascio (Lucca). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2004 Il direttore generale: Abate |