Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pane di Matera»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pane di Matera» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'associazione per la promozione e la valorizzazione del Pane di Matera, con sede in Matera, via XX Settembre n. 25, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 
Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Pane di Matera»

Art. 1.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» e' riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal regolamento CEE n. 2081/92 ed alle prescrizioni indicate nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.
L'indicazione geografica protetta «Pane di Matera» e' propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola di grano duro (triticum durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti
parametri:

glutine (%) - Valore >= 11;
indice di giallo - Valore >= 21;
umidita' (%) - Valore <= 15,50;
ceneri (% s.s.) - Valore >= 2% s.s.
Almeno il 20% delle semole da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varieta' quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio
della provincia di Matera.
Non e' ammessa semola derivante da organismi geneticamente
modificati.

Art. 3.
La zona di produzione del «Pane di Matera» e' quella di coltivazione delle vecchie varieta' di cui all'art. 2. Comprende
tutto il territorio della provincia di Matera.
Al fine di garantire il livello qualitativo, il controllo e la tracciabilita', il confezionamento e l'etichettatura del prodotto
devono essere effettuati nella provincia di Matera.

Art. 4.
Gli elementi che comprovano l'origine e la specificita' del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al Regno di Napoli e oltre, come da autorevoli
fonti storiche.
Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze artistiche e letterarie (fatte soprattutto di leggende e racconti popolari), che attestano l'importanza e il culto del pane nella vita
e nell'economia del territorio di riferimento.
Gli oltre centotrenta panettieri, presenti nel materano, insieme all'indotto economico derivante dalla coltivazione del frumento duro, dall'acquisizione di semole, dalla lavorazione e confezionamento del prodotto, danno ragione dell'importanza del pane nell'economia
dell'area.
Al fine di garantire la tracciabilita' del prodotto, si procedera' alla costituzione di un elenco dei panificatori e dei
confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 5.
L'elevato pregio qualitativo del «Pane di Matera» e'
riconducibile:
a) alla modalita' di preparazione del lievito madre, che consente di utilizzare ceppi di lievito che si sviluppano nel
territorio di produzione;
b) alla specificita' della «collina materana» che, grazie alle sue caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosita' media di 350 mm annui), e' particolarmente vocata per la produzione delle vecchie varieta' di frumento duro, che assicurano
un'ottima attitudine alla panificazione delle semole;
c) all'utilizzo di essenze legnose locali, che esaltano il
profumo e l'odore caratteristici del prodotto;
d) all'opera e alla creativita' dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con esigenze di vita e di cultura, facendo del «Pane di Matera» il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica, espressione di una particolare civilta' (la «civilta' contadina»), oltre che
primaria risorsa economica.

Art. 6.
Per l'ottenimento del «Pane di Matera» occorre attenersi scrupolosamente al processo di produzione, qui di seguito descritto.

Preparazione del lievito madre (lievito naturale).

1 kg di farina W 300;
250 gr di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl);
preparare un impasto elastico;
posizionarlo in un cilindro di yuta alto e stretto ed attendere che si raddoppi di volume (per un tempo compreso tra 10 e 12 ore, a 26-30 °C);
rimuovere l'impasto aggiungendo farina in quantita' pari al peso ottenuto piu' il 40% di acqua;
ripetere detti rinnovi per svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore.
Il lievito madre puo' essere utilizzato al massimo per tre rinnovi. Il rinnovo consiste nell'utilizzare parte dell'impasto originario, precedentemente lievitato, in aggiunta ad un altro impasto di semola ed acqua da far lievitare per la panificazione successiva. Le quantita' percentuali di lievito e di semola, in relazione all'impasto, sono comprese, rispettivamente, tra 7-8% e 45-47%. I tre rinnovi consentono di aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola rimacinata di grano duro, nella percentuale del 15-25% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare. Al termine della lievitazione un'aliquota dell'impasto (dall'1,2 all'1,8% in funzione delle temperature dell'ambiente) viene conservata a 3-5 °C per la produzione successiva. Nella preparazione dell'impasto e' consentito l'utilizzo di lievito compresso (saccaromices cerevisiae) in quantita' che non superi l'1%.

Processo di produzione.

Ingredienti:
1. Semola di grano duro 100 kg;
2. Lievito madre 20-30 kg;
3. Sale 2,5-3 kg;
4. Acqua 75-85 lt.
Gli ingredienti vengono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Il tempo puo' variare a seconda della quantita' dell'impasto.
Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, avendo l'accortezza di coprirlo con tele di cotone o lana. Cio' consente di ottenere lievitazione e temperatura omogenee. Successivamente si procede a costituire ed a pesare le preforme di 1,2 kg e di 2,4 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale di 1 e 2 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10%. Queste preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone.
Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna oppure a gas.
Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura. Piu' precisamente, per le forme da 1 kg il tempo di cottura e' di 2 ore nel forno a legna e di 1 ora e 30 minuti nei forni a riscaldamento indiretto. Per le forme da 2 kg, il tempo di cottura e' fissato nei limiti di 2 ore e 30 minuti nel forno a legna e di 2 ore nei forni a riscaldamento indiretto. E' ammessa una tolleranza del 5% dei tempi di cottura indicati.
Nel forno a legna, dopo un'ora e mezza di cottura, si apre la bocca per un tempo di 10-30 minuti in modo che fuoriesca il vapore; successivamente si richiude e si lascia cuocere per un'altra mezz'ora.
Nei forni a gas, invece, dopo un'ora si aprono le valvole di sfogo per la fuoriuscita del vapore. Si richiude il forno per un'altra mezz'ora con le valvole aperte.
Nel caso in cui si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose autoctone.
Il prodotto cosi' ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificita' del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosita' tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, del diametro variabile da 2-3 mm fino anche a 60 mm), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.
La conservabilita' del pane, cosi' ottenuto, puo' raggiungere i sette giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i nove giorni per la pezzatura da 2 kg.
Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicita' del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte trasparente per dare visibilita' al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilita' per un periodo di almeno una settimana.

Art. 7.
Il «Pane di Matera» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
forma a cornetto oppure a pane alto;
pezzatura da 1 o 2 kg;
spessore della crosta di almeno 3 mm;
mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;
umidita' non superiore al 33%.
La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: e' il primo colpo d'occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di Matera».
La scelta di vecchie varieta' di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, da' luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

Art. 8.
Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.
Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera». Dovra' altresi' comparire il logotipo, specifico ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l'IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nell'allegato A.
All'indicazione geografica protetta «Pane di Matera» e' consentita, qualora il pane sia stato prodotto in un panificio con forno a legna, l'aggiunzione della dicitura «Pane cotto in forno a legna».
 
Allegato A

----> Vedere logo <----

Il simbolo grafico e' composto da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore e' delineato dalla dicitura: «Pane di Matera», carattere Holstein-bold; corpo 88; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.
Il contorno inferiore e' delineato dalla dicitura: indicazione geografica protetta, carattere Holstein-bold; corpo 45; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%. All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della cattedrale sullo sfondo.
 
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