Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997;
Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000;
Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;
Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001».
- L'art. 3, cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.
Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
- Il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio e'
pubblicata in GUCE n. L 208 del 24 luglio 1992.
- Il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea
e' pubblicato nella GUCE n. L 354 del 30 dicembre 1997.
- Il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo
e' pubblicato nella GUCE n. L 204 dell'11 agosto 2000.
- Il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione e'
pubblicato nella GUCE n. L 216 del 26 agosto 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, reca: «Regolamenti recanti norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2000, n. 437, reca:«Regolamento recante modalita' per
l'identificazione e la registrazione dei bovini».
- Il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
reca: «Disposizioni in materia di funzionamento
dell'anagrafe bovina».
Note all'art. 1:
- Per il Regolamento 1760/2000 vedi note alle premesse.
L'art. 4, cosi' recita:
«Art. 4. - 1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo
il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al
commercio intracomunitario, sono identificati mediante un
marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato
dall'autorita' competente. I marchi auricolari recano lo
stesso e unico codice di identificazione che consente di
identificare ciascun animale individualmente, nonche'
l'azienda in cui e' nato. In deroga a quanto precede, gli
animali nati prima del 1° gennaio 1998, e destinati al
commercio intracomunitario dopo tale data, possono essere
identificati sino al 1° settembre 1998 a norma della
direttiva 92/102/CEE.
In deroga al primo comma, gli animali nati prima del
1° gennaio 1998 e destinati al commercio intracomunitario
dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono
essere identificati, fino al 1° settembre 1999, a norma
della direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a
manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere
e esposizioni) possono essere identificati, anziche' con un
marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla
Commissione e che offra garanzie equivalenti.
2. Il marchio auricolare e' apposto entro un tennine
stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita
dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci
l'azienda in cui e' nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo
periodo non puo' superare i trenta giorni e dopo tale data
i venti giorni. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro,
la Commissione puo' stabilire, secondo la procedura di cui
all'art. 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati
membri possono prorogare il termine massimo.
Nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 puo'
lasciare un'azienda se non e' identificato a norma del
presente articolo.
3. Ogni animale importato da un Paese terzo, che abbia
subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e
che rimanga nel territorio della Comunita', e' identificato
nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare
a norma del presente articolo entro un termine definito
dallo Stato membro, non superiore ai venti giorni dopo i
suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda.
Non occorre tuttavia identificare l'animale se
l'azienda di destinazione e' un macello situato nello Stato
membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui
l'animale e' effettivamente macellato nei venti giorni
successivi ai controlli.
L'identificazione iniziale effettuata dal Paese terzo
e' registrata nella banca dati informatizzata di cui
all'art. 5 oppure, qualora essa non sia pienamente
operativa, nei registri di cui all'art. 3, assieme al
codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di
destinazione.
4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro
conservano il marchio auricolare originario.
5. Il marchio auricolare non puo' essere tolto o
sostituito senza l'autorizzazione dell'autorita'
competente.
6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda,
distribuiti ed applicati agli animali nei modi stabiliti
dall'autorita' competente.
7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento europeo e il
Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione
eventualmente accompagnata da proposte e in conformita'
della procedura di cui all'art. 95 del trattato, prendono
una decisione sulla possibilita' di introdurre dispositivi
di identificazione elettronica sulla scorta dei progressi
realizzati in questo campo.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
vedi note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione,
vedi note alle premesse.



 
Art. 2.

Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' stabilite all'articolo 9, comma 3, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ed e' disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.



Note all'art. 2:
- Per il Regolamento (CE) n. 2629/97, vedi note alle
premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
vedi note alle premesse. L'art. 12, cosi' recita:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero per le politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. In relazione a ciascun animale della specie bovina
sono indicati:
a) il codice di identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di
identificazione attribuito conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di
identificazione di origine;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire
dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
movimento.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine
o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del
certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere
dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le infonnazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali
della specie suina, la registrazione nella banca dati di
cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
spostati, il numero di identificazione dell'azienda o
dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di
partenza o la data di arrivo.».
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 3, cosi' recita:
«3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e
contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale
l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento,
contestualmente alla consegna, secondo le modalita'
definite nel manuale operativo.».
- La legge 24 novembre 1881, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale». L'art. 8-bis, cosi' recita:
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto,
in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art.
12, comma 3, cosi' recita:
«3. Il Ministro della sanita' redige l'elenco dei
fornitori di marchi auricolari.».
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera b),
cosi' recita:
«1. Il Ministero della salute:
a) (omissis);
b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari
e ne certifica la conformita'.».



 
Art. 3.

Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente autorita' la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. In caso di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di eta' il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare il passaporto all'autorita' competente entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8 del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorita' competente del luogo ove e' avvenuta l'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorita' competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e), del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 3l gennaio 2002.
11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.



Note all'art. 3:
- Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 2, cosi' recita:
«2. Le procedure operative di attuazione del presente
decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15,
in apposito manuale operativo da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero
delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure
operative sono determinate, tra l'altro, le modalita' di
accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella
BDN.».
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'art.
8-bis, vedi note all'art. 2.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 8,
comma 1, cosi' recita:
«1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione
preventivamente registrato nella BDN:
a) comunica alla BDN e contestualmente, ove
esistente, alla banca dati regionale, per via informatica,
entro sette giorni dalla macellazione, tutte le
informazioni relative ai capi macellati, cosi' come
definite nel manuale operativo;
b) provvede, sotto controllo del servizio
veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli
animali macellati.».
- Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse. L'art. 3,
cosi' recita:
«Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il
detentore deve tenere presso l'azienda un registro,
intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate
progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario
competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina
e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e
l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di
identificazione, del sesso e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio
di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento.
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con
l'indicazione del relativo marchio di identificazione e
della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio
di identificazione, tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che
possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e
caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti
nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli
animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta' di
dodici mesi o abbiano figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con
l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data
dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il
Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per
il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su
un'identificazione individuale per i riproduttori di razza
pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente
al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli
altri registri di azienda previsti dalle disposizioni
vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche'
riporti tutte le informazioni richieste da tali
disposizioni.
7. I detentori di animali sono obbligati a fornire
all'autorita' competente, che ne faccia richiesta,
informazioni sull'origine, sull'identificazione ed,
eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti
da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire
all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e'
temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti
di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti
contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i
marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli
obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3,
lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal
detentore di cui al medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente
articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di
cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti
a disposizione dell'autorita' competente che ne fa
richiesta per un periodo di cinque anni.».
- Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7,
comma 18, cosi' recita:
«18. Il detentore di animali della specie bovina, ad
eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni,
al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria
locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli
animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa
l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia
del modello di dichiarazione di provenienza degli animali,
di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.».
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, e di
note alle premesse. L'art. 7, commi 10 e 11, cosi' recita:
«10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione
in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per
la macellazione entro sette giorni dall'evento.
11. Il detentore puo' registrare direttamente le
comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le
procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il
detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale
movimentato, al servizio veterinario della azienda unita'
sanitaria locale competente, entro sette giorni, la
documentazione prevista nel manuale operativo, per la
successiva registrazione in BDN.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7,
comma 14, cosi' recita:
«14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun
animale, il passaporto inserendo la data di introduzione
nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e
la propria firma.».
- Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e
l'art. 12, vedi note all'art. 2.
- Per il decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 9, lettera e),
cosi' recita:
«9. Il detentore:
a)-d) (omissis);
e) comunica la morte di un animale, ove non provveda
direttamente, inviando il passaporto al servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale
competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per
la successiva registrazione nella banca dati nazionale;».



 
Art. 4.

Accertamento violazioni e sanatoria

1. L'autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.
2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
 
Art. 5.

Sanzioni in materia di etichettatura

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilita' dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, e' disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicita' delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.



Note all'art. 5:
- Per il regolamento (CE) 1760/2000 vedi note alle
premesse. Gli articoli 12, 13, paragrafi 2 e 5, e 14, cosi'
recitano:
«Art. 12. - Ai fini del presente titolo si intende per:
"carni bovine": tutti i prodotti dei codici NC 0201,
0202, 0206 10 95 e 0206 29 91;
"etichettatura": l'apposizione di un'etichetta sul
singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo
materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati,
le informazioni appropriate scritte e visibili al
consumatore nel punto vendita; "organizzazione": un gruppo
di operatori del medesimo settore o di settori diversi
negli scambi di carni bovine.».
«Art. 13. - 1. (Omissis).
2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:
a) un numero di riferimento o un codice di
riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale
o gli animali. Tale numero puo' essere il numero
d'identificazione del singolo animale da cui provengono le
carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di
animali;
b) il numero di approvazione del macello presso il
quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali
e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale
macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in
[nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di
approvazione]";
c) il numero di approvazione del laboratorio di
sezionamento presso il quale sono stati sezionati la
carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il
Paese terzo in cui e' situato tale laboratorio.
L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome
dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di
approvazione]".
(Omissis).
5. a) Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le
organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:
i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;
ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha
avuto luogo l'ingrasso;
iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha
avuto luogo la macellazione;
b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali
nati, detenuti e macellati:
i) nello stesso Stato membro, si puo' indicare
"Origine: (nome dello Stato membro)" oppure;
ii) in uno stesso Paese terzo, si puo' indicare
"Origine: (nome del Paese terzo)."».
«Art. 14 (Deroghe al sistema obbligatorio di
etichettatura). - In deroga all'art. 13, paragrafo 2,
lettere b) e c) e all'art. 13, paragrafo 5, lettera a),
punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che
preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta
"Preparato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo]"
secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e
"Origine" nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione
non siano quello in cui e' avvenuta la preparazione.
L'obbligo di cui all'art. 13, paragrafo 5, lettera a),
punto iii), e' applicabile a tali carni a decorrere dalla
data di applicazione del presente regolamento.
Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono
completare l'etichetta delle carni bovine macinate:
con una o piu' indicazioni tra quelle previste
all'art. 13 e/o
con la data di preparazione delle carni in questione.
Sulla scorta dell'esperienza acquisita e in funzione
delle eventuali necessita', possono essere adottate
disposizioni simili per le carni sezionate e per le
rifilature, secondo la procedura di cui all'art. 23,
paragrafo 2.».
- Per il regolamento (CE) 1825/2000 vedi note alle
premesse. Gli articoli 2 e 3, cosi' recitano:
«Art. 2 (Etichettatura in caso di infonnazioni non
disponibili). - 1. Il numero di approvazione di cui
all'art. 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1760/2000 e':
a) il numero di riconoscimento previsto all'art. 10,
paragrafo 1, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio;
b) oppure, qualora non vi sia alcun numero di
riconoscimento, il numero di registrazione nazionale.
Nei casi in cui non sia disponibile alcuno dei due
numeri summenzionati, fino al 1° gennaio 2001 il numero
puo' essere sostituito dal nome e dall'indirizzo del
macello.
2. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 1760/2000:
a) per le carni ottenute da animali nati nella
Comunita' anteriormente al 1° gennaio 1998, qualora non sia
disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il
luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso,
l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e'
sostituita dall'indicazione "(nato prima del 1° gennaio
1998)";
b) per le carni ottenute da animali importati vivi
nella Comunita', per le quali non sia disponibile
l'informazione relativa al luogo di nascita e al luogo di
ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso,
l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e'
sostituita dall'indicazione "(Importato vivo nella CE)"
oppure (Importato vivo da [nome del Paese terzo]).».
«Art. 3 (Semplificazione dell'indicazione
dell'origine). - In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5,
lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, per le carni
bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o
inferiore a trenta giorni:
nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita;
nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto
luogo la macellazione, non e' necessario indicare tale
Stato membro o Paese terzo quale Stato membro o Paese terzo
di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un
altro Stato membro o in un altro Paese terzo per un periodo
superiore a trenta giorni.».
- Per il regolamento 1760/2000, vedi note alle
premesse. Gli articoli 16, paragrafo 1, 18, e 13, cosi'
recitano:
«Art. 16 (Regole generali). - 1. Per le etichette
contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla
sezione I del presente titolo, ciascun operatore o ciascuna
organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare
all'autorita' competente dello Stato membro in cui ha luogo
la produzione o la commercializzazione delle carni bovine
in questione. L'autorita' competente puo' inoltre definire
disciplinari da utilizzarsi nel relativo Stato membro, a
condizione che non siano obbligatori.
Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica:
le informazioni da indicare sull'etichettatura;
le misure da adottare per garantire la veridicita'
delle informazioni;
il sistema di controllo che sara' applicato in tutte
le fasi della produzione e della vendita, inclusi i
controlli da effettuarsi ad opera di un organismo
indipendente riconosciuto dall'autorita' competente e
designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali
organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella
norma europea EN/45011;
nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare
nei confronti dei membri che violino il disciplinare.
Gli Stati membri hanno la facolta' di decidere che i
controlli dell'organismo indipendente possono essere
sostituiti da controlli effettuati a cura dell'autorita'
competente. L'autorita' competente deve disporre a tal fine
del personale qualificato e delle risorse adeguate per
effettuare i controlli necessari.
Le spese per i controlli previsti nell'ambito della
presente sezione sono sostenute dall'operatore o
dall'organizzazione che applicano il sistema di
etichettatura.
Omissis.».
«Art. 18 (Sanzioni). - Fatte salve le misure adottate
dall'organizzazione stessa o dall'organismo di controllo di
cui all'art. 16, qualora risulti che un operatore o
un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di
cui all'art. 16, paragrafo 1, lo Stato membro puo' revocare
l'approvazione contemplata all'art. 16, paragrafo 2, o puo'
imporre condizioni supplementari in caso di mantenimento
dell'approvazione.».
«Art. 13 (Regole generali). - 1. Gli operatori e le
organizzazioni che commercializzano carni bovine nella
Comunita' le etichettano a norma del presente articolo.
Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di
evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione
della carcassa, del quarto o dei tagli di carne,
dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali
di cui trattasi, ove cio' sia sufficiente a consentire di
verificare informazioni che figurano sull'etichetta.
2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:
a) un numero di riferimento o un codice di
riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale
o gli animali. Tale numero puo' essere il numero
d'identificazione del singolo animale da cui provengono le
carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di
animali;
b) il numero di approvazione del macello presso il
quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali
e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale
macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in
[nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di
approvazione]";
c) il numero di approvazione del laboratorio di
sezionamento presso il quale sono stati sezionati la
carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il
Paese terzo in cui e' situato tale laboratorio.
L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome
dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di
approvazione]".
3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri
il cui sistema di identificazione e registrazione dei
bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli
sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di
informazioni supplementari sulle etichette per le carni
bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel
loro territorio.
4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non
deve perturbare gli scambi tra gli Stati membri.
Le modalita' di attuazione applicabili negli Stati
membri che intendono avvalersi delle disposizioni del
paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla
Commissione.
5. a) Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le
organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:
i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;
ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha
avuto luogo l'ingrasso;
iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha
avuto luogo la macellazione;
b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali
nati, detenuti e macellati:
i) nello stesso Stato membro, si puo' indicare
"Origine: (nome dello Stato membro)" oppure;
ii) in uno stesso Paese terzo, si puo' indicare
"Origine: (nome del Paese terzo)".».
- Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle
premesse. Gli articoli 1 e 4, cosi' recitano:
«Art. 1 (Rintracciabilita' dell'origine). - Gli
operatori e le organizzazioni di cui all'art. 12, terzo
trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000, si dotano, per
ciascuna fase della produzione e della vendita, di un
sistema di identificazione e di un sistema completo di
registrazione.
Essi applicano tali sistemi in modo da garantire il
nesso tra la contraddistinzione della carne e l'animale o
gli animali da cui e' stata ottenuta, secondo quanto
disposto dall'art. 13, paragrafo 1, e dall'art. 16,
paragrafo 2, del citato regolamento.
Nel sistema di registrazione sono iscritti, in
particolare, gli arrivi e le partenze degli animali, delle
carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la
correlazione tra arrivi e partenze.».
«Art. 4 (Dimensioni del gruppo). - 1. Durante il
sezionamento delle carcasse o dei quarti, la dimensione del
gruppo, di cui all'art. 13, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1760/2000, e' determinata dal numero di
carcasse o di quarti sezionati nello stesso tempo, i quali
costituiscono una partita per il laboratorio di
sezionamento. La dimensione del gruppo non puo' in ogni
caso superare la produzione di un giorno.
2. Durante le ulteriori operazioni di sezionamento o di
macinatura, il gruppo puo' essere ricostituito da tutti i
gruppi, ai sensi del paragrafo 1, sezionati o macinati lo
stesso giorno.».



 
Art. 6.

Sanzioni in materia di controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all'articolo 5, comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunita' europee, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.



Note all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) 1760/2000 e l'art. 16,
paragrafo 1, vedi note all'art. 5.
- Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle
premesse. L'art. 7, paragrafo 1, cosi' recita:
«Art. 7 (Controlli). - 1. Gli operatori e le
organizzazioni consentono in qualsiasi momento agli esperti
della Commissione, all'autorita' competente e all'organismo
indipendente di controllo, ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'accesso
ai propri locali e l'accesso a tutta la documentazione
comprovante l'esattezza delle informazioni riportate
sull'etichetta.
Omissis.».



 
Art. 7.

Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni
geografiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.



Note all'art. 7:
- Per il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle
premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 vedi note alle
premesse. L'art. 16, paragrafo 6, cosi' recita:
«6. Uno Stato membro decide che il nome di una o piu'
delle sue regioni non puo' essere utilizzato, segnatamente
qualora il nome di una regione:
potrebbe dar luogo a confusioni o a difficolta' di
controllo;
e' riservato a talune carni bovine ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92.
Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione e'
completato con quello dello Stato membro.».



 
Art. 8.

Sanzioni in materia di organismi di controllo

1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, e' disposta la revoca del relativo riconoscimento.



Note all'art. 8:
- Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 e l'art. 16,
paragrafo 1, vedi note all'art. 5.
- Per il regolamento (CE) n. 1825/2000, vedi note alle
premesse. L'art. 7, paragrafo 2, cosi' recita:
«2. L'autorita' competente e, nel caso di cui all'art.
16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n.
1760/2000 l'organismo indipendente di controllo, effettuano
regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di
rischio che tenga conto, in particolare, della complessita'
del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo
viene redatta una relazione di ispezione in cui si indicano
le eventuali carenze, nonche' le misure proposte per porvi
rimedio, eventualmente i termini impartiti e le sanzioni
eventualmente applicate.».



 
Art. 9.

Norme finali

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 9:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 vedi note
all'art. 2.



 
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