Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58 |
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997; Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000; Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437; Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001». - L'art. 3, cosi' recita: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. - Il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio e' pubblicata in GUCE n. L 208 del 24 luglio 1992. - Il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea e' pubblicato nella GUCE n. L 354 del 30 dicembre 1997. - Il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e' pubblicato nella GUCE n. L 204 dell'11 agosto 2000. - Il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione e' pubblicato nella GUCE n. L 216 del 26 agosto 2000. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, reca: «Regolamenti recanti norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali». - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, reca:«Regolamento recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini». - Il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, reca: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». Note all'art. 1: - Per il Regolamento 1760/2000 vedi note alle premesse. L'art. 4, cosi' recita: «Art. 4. - 1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorita' competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonche' l'azienda in cui e' nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data, possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 a norma della direttiva 92/102/CEE. In deroga al primo comma, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998 e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, a norma della direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziche' con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti. 2. Il marchio auricolare e' apposto entro un tennine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo periodo non puo' superare i trenta giorni e dopo tale data i venti giorni. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione puo' stabilire, secondo la procedura di cui all'art. 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo. Nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 puo' lasciare un'azienda se non e' identificato a norma del presente articolo. 3. Ogni animale importato da un Paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunita', e' identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare a norma del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai venti giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione e' un macello situato nello Stato membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui l'animale e' effettivamente macellato nei venti giorni successivi ai controlli. L'identificazione iniziale effettuata dal Paese terzo e' registrata nella banca dati informatizzata di cui all'art. 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'art. 3, assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione. 4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario. 5. Il marchio auricolare non puo' essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorita' competente. 6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali nei modi stabiliti dall'autorita' competente. 7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente accompagnata da proposte e in conformita' della procedura di cui all'art. 95 del trattato, prendono una decisione sulla possibilita' di introdurre dispositivi di identificazione elettronica sulla scorta dei progressi realizzati in questo campo.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, vedi note alle premesse.
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| Art. 2.
Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' stabilite all'articolo 9, comma 3, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ed e' disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.
Note all'art. 2: - Per il Regolamento (CE) n. 2629/97, vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, vedi note alle premesse. L'art. 12, cosi' recita: «Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero per le politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza. 2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati: a) il codice di identificazione; b) la data di nascita; c) il sesso; d) la razza o il mantello; e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine; f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita; g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; h) la data del decesso o della macellazione; i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun movimento. 3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati: a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto; b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri; b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile. 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000. 5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a); b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b). 5-bis. Le infonnazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002. 6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina. 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo.». - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 9, comma 3, cosi' recita: «3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalita' definite nel manuale operativo.». - La legge 24 novembre 1881, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale». L'art. 8-bis, cosi' recita: «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 3, cosi' recita: «3. Il Ministro della sanita' redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari.». - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera b), cosi' recita: «1. Il Ministero della salute: a) (omissis); b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne certifica la conformita'.».
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| Art. 3.
Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente autorita' la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. In caso di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di eta' il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare il passaporto all'autorita' competente entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8 del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorita' competente del luogo ove e' avvenuta l'esportazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorita' competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e), del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 3l gennaio 2002. 11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.
Note all'art. 3: - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 2, cosi' recita: «2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalita' di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.». - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'art. 8-bis, vedi note all'art. 2. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 8, comma 1, cosi' recita: «1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN: a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi' come definite nel manuale operativo; b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.». - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse. L'art. 3, cosi' recita: «Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso. 2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria; b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento. 3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria; b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto. 4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno; b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta' di dodici mesi o abbiano figliato; c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione. 5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi. 6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche' riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni. 7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita' competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati. 8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e' temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione. 9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8. 10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorita' competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.». - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 18, cosi' recita: «18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.». - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, e di note alle premesse. L'art. 7, commi 10 e 11, cosi' recita: «10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento. 11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in BDN.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 14, cosi' recita: «14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.». - Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e l'art. 12, vedi note all'art. 2. - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 9, lettera e), cosi' recita: «9. Il detentore: a)-d) (omissis); e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale;».
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| Art. 4.
Accertamento violazioni e sanatoria
1. L'autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo. 2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte. |
| Art. 5.
Sanzioni in materia di etichettatura
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000, non corrispondenti al vero. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilita' dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, e' disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicita' delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
Note all'art. 5: - Per il regolamento (CE) 1760/2000 vedi note alle premesse. Gli articoli 12, 13, paragrafi 2 e 5, e 14, cosi' recitano: «Art. 12. - Ai fini del presente titolo si intende per: "carni bovine": tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91; "etichettatura": l'apposizione di un'etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita; "organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carni bovine.». «Art. 13. - 1. (Omissis). 2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni: a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero puo' essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali; b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]"; c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]". (Omissis). 5. a) Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette: i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita; ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso; iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione; b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati: i) nello stesso Stato membro, si puo' indicare "Origine: (nome dello Stato membro)" oppure; ii) in uno stesso Paese terzo, si puo' indicare "Origine: (nome del Paese terzo)."». «Art. 14 (Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura). - In deroga all'art. 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'art. 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta "Preparato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo]" secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e "Origine" nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui e' avvenuta la preparazione. L'obbligo di cui all'art. 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e' applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate: con una o piu' indicazioni tra quelle previste all'art. 13 e/o con la data di preparazione delle carni in questione. Sulla scorta dell'esperienza acquisita e in funzione delle eventuali necessita', possono essere adottate disposizioni simili per le carni sezionate e per le rifilature, secondo la procedura di cui all'art. 23, paragrafo 2.». - Per il regolamento (CE) 1825/2000 vedi note alle premesse. Gli articoli 2 e 3, cosi' recitano: «Art. 2 (Etichettatura in caso di infonnazioni non disponibili). - 1. Il numero di approvazione di cui all'art. 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 e': a) il numero di riconoscimento previsto all'art. 10, paragrafo 1, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio; b) oppure, qualora non vi sia alcun numero di riconoscimento, il numero di registrazione nazionale. Nei casi in cui non sia disponibile alcuno dei due numeri summenzionati, fino al 1° gennaio 2001 il numero puo' essere sostituito dal nome e dall'indirizzo del macello. 2. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000: a) per le carni ottenute da animali nati nella Comunita' anteriormente al 1° gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e' sostituita dall'indicazione "(nato prima del 1° gennaio 1998)"; b) per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunita', per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita e al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e' sostituita dall'indicazione "(Importato vivo nella CE)" oppure (Importato vivo da [nome del Paese terzo]).». «Art. 3 (Semplificazione dell'indicazione dell'origine). - In applicazione dell'art. 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a trenta giorni: nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita; nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non e' necessario indicare tale Stato membro o Paese terzo quale Stato membro o Paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o in un altro Paese terzo per un periodo superiore a trenta giorni.». - Per il regolamento 1760/2000, vedi note alle premesse. Gli articoli 16, paragrafo 1, 18, e 13, cosi' recitano: «Art. 16 (Regole generali). - 1. Per le etichette contenenti indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo, ciascun operatore o ciascuna organizzazione sottopone per approvazione un disciplinare all'autorita' competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la commercializzazione delle carni bovine in questione. L'autorita' competente puo' inoltre definire disciplinari da utilizzarsi nel relativo Stato membro, a condizione che non siano obbligatori. Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica: le informazioni da indicare sull'etichettatura; le misure da adottare per garantire la veridicita' delle informazioni; il sistema di controllo che sara' applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorita' competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011; nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare. Gli Stati membri hanno la facolta' di decidere che i controlli dell'organismo indipendente possono essere sostituiti da controlli effettuati a cura dell'autorita' competente. L'autorita' competente deve disporre a tal fine del personale qualificato e delle risorse adeguate per effettuare i controlli necessari. Le spese per i controlli previsti nell'ambito della presente sezione sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applicano il sistema di etichettatura. Omissis.». «Art. 18 (Sanzioni). - Fatte salve le misure adottate dall'organizzazione stessa o dall'organismo di controllo di cui all'art. 16, qualora risulti che un operatore o un'organizzazione non hanno rispettato il disciplinare di cui all'art. 16, paragrafo 1, lo Stato membro puo' revocare l'approvazione contemplata all'art. 16, paragrafo 2, o puo' imporre condizioni supplementari in caso di mantenimento dell'approvazione.». «Art. 13 (Regole generali). - 1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunita' le etichettano a norma del presente articolo. Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove cio' sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta. 2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni: a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero puo' essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali; b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]"; c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in [nome dello Stato membro o del Paese terzo] [numero di approvazione]". 3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini, previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. 4. Il sistema obbligatorio previsto al paragrafo 3 non deve perturbare gli scambi tra gli Stati membri. Le modalita' di attuazione applicabili negli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni del paragrafo 3 devono essere preventivamente approvate dalla Commissione. 5. a) Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette: i) lo Stato membro o il Paese terzo di nascita; ii) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso; iii) lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione; b) tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati: i) nello stesso Stato membro, si puo' indicare "Origine: (nome dello Stato membro)" oppure; ii) in uno stesso Paese terzo, si puo' indicare "Origine: (nome del Paese terzo)".». - Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle premesse. Gli articoli 1 e 4, cosi' recitano: «Art. 1 (Rintracciabilita' dell'origine). - Gli operatori e le organizzazioni di cui all'art. 12, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000, si dotano, per ciascuna fase della produzione e della vendita, di un sistema di identificazione e di un sistema completo di registrazione. Essi applicano tali sistemi in modo da garantire il nesso tra la contraddistinzione della carne e l'animale o gli animali da cui e' stata ottenuta, secondo quanto disposto dall'art. 13, paragrafo 1, e dall'art. 16, paragrafo 2, del citato regolamento. Nel sistema di registrazione sono iscritti, in particolare, gli arrivi e le partenze degli animali, delle carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la correlazione tra arrivi e partenze.». «Art. 4 (Dimensioni del gruppo). - 1. Durante il sezionamento delle carcasse o dei quarti, la dimensione del gruppo, di cui all'art. 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' determinata dal numero di carcasse o di quarti sezionati nello stesso tempo, i quali costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento. La dimensione del gruppo non puo' in ogni caso superare la produzione di un giorno. 2. Durante le ulteriori operazioni di sezionamento o di macinatura, il gruppo puo' essere ricostituito da tutti i gruppi, ai sensi del paragrafo 1, sezionati o macinati lo stesso giorno.».
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| Art. 6.
Sanzioni in materia di controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all'articolo 5, comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunita' europee, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
Note all'art. 6: - Per il regolamento (CE) 1760/2000 e l'art. 16, paragrafo 1, vedi note all'art. 5. - Per il regolamento (CE) 1825/2000, vedi note alle premesse. L'art. 7, paragrafo 1, cosi' recita: «Art. 7 (Controlli). - 1. Gli operatori e le organizzazioni consentono in qualsiasi momento agli esperti della Commissione, all'autorita' competente e all'organismo indipendente di controllo, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'accesso ai propri locali e l'accesso a tutta la documentazione comprovante l'esattezza delle informazioni riportate sull'etichetta. Omissis.».
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| Art. 7.
Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
Note all'art. 7: - Per il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 vedi note alle premesse. L'art. 16, paragrafo 6, cosi' recita: «6. Uno Stato membro decide che il nome di una o piu' delle sue regioni non puo' essere utilizzato, segnatamente qualora il nome di una regione: potrebbe dar luogo a confusioni o a difficolta' di controllo; e' riservato a talune carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione e' completato con quello dello Stato membro.».
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| Art. 8.
Sanzioni in materia di organismi di controllo
1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, e' disposta la revoca del relativo riconoscimento.
Note all'art. 8: - Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 e l'art. 16, paragrafo 1, vedi note all'art. 5. - Per il regolamento (CE) n. 1825/2000, vedi note alle premesse. L'art. 7, paragrafo 2, cosi' recita: «2. L'autorita' competente e, nel caso di cui all'art. 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'organismo indipendente di controllo, effettuano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio che tenga conto, in particolare, della complessita' del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo viene redatta una relazione di ispezione in cui si indicano le eventuali carenze, nonche' le misure proposte per porvi rimedio, eventualmente i termini impartiti e le sanzioni eventualmente applicate.».
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| Art. 9.
Norme finali
1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute. 2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 9: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 vedi note all'art. 2.
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