IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modi-ficazioni; Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76; Visto il decreto direttoriale 17 dicembre 2003, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Considerata la necessita' di rideterminare gli importi indicati nella citata tabella relativamente ai prezzi di vendita al pubblico inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta;
Decreta:
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 4 comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, nella tabella allegato A, che sostituisce la tabella allegato A del decreto direttoriale 17 dicembre 2003, e' fissata, a decorrere dal 1° marzo 2004, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° marzo 2004. Roma, 18 febbraio 2004 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004 Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 237 |