Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 febbraio 2004
Determinazione, per l'anno 2002, del tasso di rendimento che la CONSAP S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente l'accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto l'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;
Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 2003 con il quale sono stati determinati i tassi annui di rendimento per l'anno 2001;
Vista la lettera della CONSAP S.p.a. in data 30 settembre 2003 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento e relativo all'anno 2002;
Vista la lettera in data 16 ottobre 2003 con la quale l'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» ha comunicato il rendimento potenziale medio lordo annuo per l'anno 2002;
Vista la nota n. 400059 in data 8 gennaio 2004, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 2002, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;
Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobiliare;
Considerato che la situazione attuale e' invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;
Rilevata la particolare composizione patrimoniale della CONSAP S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari e' notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.
Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' determinato per l'anno 2002 nella misura del 2,5%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
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