IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle aniministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2002, con il quale e' stata iscritta, nel registro delle varieta' di specie agrarie, la varieta' di facelia denominata Stala; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003, con il quale la varieta' di facelia denominata Stala e' stata cancellata dal registro delle varieta' di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione; Vista la richiesta presentata in data 15 gennaio 2004 dalla ditta Poznanska Hodowla Roslin intesa ad ottenere un periodo transitori per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varieta' di facelia Stala; Visto l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non e' stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta Poznanska Hodowla Roslin;
Decreta:
Art. 1. Per la varieta' di facelia denominata Stala, cancellata dal registro nazionale delle varieta' di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2004 Il direttore generale: Abate
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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