IL RETTORE
Visto l'art. 6, commi 9 ed 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 73 dello statuto d'Ateneo; Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 13 novembre 2003, con cui e' stata approvata la modifica dell'art. 18, comma 1, dello statuto d'Ateneo (attivita' mediche ed assistenziali); Vista la nota prot. n. 93 del 20 gennaio 2004 del M.I.U.R. - Dipartimento per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 18, comma 1, dello statuto d'Ateneo;
Decreta:
E' modificato l'art. 18, comma 1, dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo:
«Art. 18. Attivita' mediche ed assistenziali
1. L'Universita' definisce attraverso apposite norme regolamentari l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca ed assistenziali prestati nelle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, per le Scuole di Specializzazione che svolgono attivita' medico-assistenziale, il Direttore puo' essere rieletto anche dopo il secondo mandato consecutivo.». Perugia, 3 febbraio 2004 p. Il rettore: Torti |